Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Studi di settore: Cassazione civile sez.V trib., sentenza 7 settembre 2010, n. 19136


2010-10-07
abstract: "non risulta alcun elemento ulteriore, rispetto al dato dello scostamento fra la percentuale di ricarico media del settore e quella risultante dai dati contabili dichiarati dall'impresa sottoposta a controllo, che giustificasse la prevalenza del dato medio su quello dichiarato, nemmeno la abnormita' o l’irragionevolezza della difformita' rilevata."

Segnalato da Spataro Cassazione


S

Svolgimento del processo

Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate ricorrono con un motivo per la cassazione della sentenza della CTR della Campania che ha confermato la decisione di annullamento dell'avviso di accertamento Irpef e SSN 1992 notificato a difeso.

Motivi della decisione La CTR ha osservato che l'accertamento di "una evasione di ricavi per circa 40 milioni determinati tenendo conto di una ricarica del costo del venduto nella misura del 60% ... non puo' considerarsi legittima in quanto non si fonda su circostanze gravi, precise e concordanti ... specie per la mancanza di rilievi di sorta sulla regolarita' ed attendibilita' della contabilita' tenuta dal contribuente.

Non attribuisce fondatezza e legittimita' all'operato accertamento il generico ed immotivato criterio di determinazione della percentuale di ricarico ne' in base agli studi di settore perche' riferiti ad interi settori economici ne' nella misura dichiarata dagli esercenti locali senza che l'Ufficio avesse eseguito alcuna verifica dei prezzi di acquisto delle merci e di quelli di vendita al pubblico ne' dimostrato lo specifico riferimento della percentuale di ricarico del 60% all'azienda accertata ...".

Col ricorso si deduce violazione dell'art. 39 primo comma lettera d) del DPR 600/1973, nonche' dell'art. 2727 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Si osserva che il ricorrente non aveva tenuto le scritture contabili in maniera conforme ai dettami normativi, e che sulla scorta di esse erano stati rilevati ricavi non dichiarati per lire 39.926,000. Si richiama la costante giurisprudenza di questa corte secondo la quale l'accertamento induttivo e' consentito anche in presenza di una contabilita' formalmente regolare quando le risultanze documentali manchino di ogni credibilita' e congruenza dei valori esposti fra loro e con le caratteristiche dell'impresa. Si aggiunge che la percentuale di ricarico del 60% era quella risultante per le aziende del ramo dagli studi di settore, e che lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a tali parametri integra di per se' una fattispecie di presunzioni gravi, precise e concordanti, che riversa sul contribuente la prova della erroneita' dell'accertamento.

Il ricorso e' infondato.

La deduzione circa la irregolarita' delle scritture contabili contrasta con l'accertamento contenuto nella sentenza, non impugnato sotto il profilo del vizio di motivazione.

Quanto all’argomento fondato sul valore presuntivo degli studi di settore previsti dall'art. 62 bis del D. L. 331/1993 (convertito dalla legge 427/1993), questa corte ha chiarito che in presenza di scritture contabili formalmente corrette, non e' sufficiente, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza - posto che le medie di settore non costituiscono un "fatto noto", storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralita' di dati disomogenei, risultando quindi inidonee, di per se' stesse, ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni -, ma occorre, invece, che risulti qualche elemento ulteriore - tra cui anche l'abnormita' e l'irragionevolezza della difformita' tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore - incidente sull'attendibilita' complessiva della dichiarazione, ovverosia la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti (Cass. 2005/26388, 2005/18038, 2000/1511).

Nella specie, dalla sentenza impugnata e dal ricorso non risulta alcun elemento ulteriore, rispetto al dato dello scostamento fra la percentuale di ricarico media del settore e quella risultante dai dati contabili dichiarati dall'impresa sottoposta a controllo, che giustificasse la prevalenza del dato medio su quello dichiarato, nemmeno la abnormita' o l’irragionevolezza della difformita' rilevata.

Inoltre, la CTR ha osservato che "l'azienda accertata ... attraversava un particolare momento della sua vita economica e gestionale, con specifici riflessi negativi sulla sua redditivita' anche in dipendenza della cessazione della attivita', che aveva impedito il perseguimento di intenti speculativi". Considerazione, di per se' idonea a giustificare uno scostamento pur anomalo dai parametri degli studi di settore, che il ricorso non critica, privando di efficacia la censura rivolta alla prima parte della motivazione.

Va dunque respinto il ricorso. Senza decisione in punto spese, giacche' il contribuente non si e' difeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.


2010-10-07 Segnalato da Spataro Cassazione








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