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Avvocati    

Avvocati d'impresa e riservatezza (limitata) delle comunicazioni

La natura delle regole in materia
22.09.2010 - pag. 75084 print in pdf print on web

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L

Le comunicazioni tra avvocato e cliente sono protette da segretezza.

Tuttavia e' noto il fenomeno delle intercettazioni telefoniche.

La Corte Europea ha stabilito che il diritto alla riservatezza nella corrispondenza tra avvocato e' cliente e' fondata su due elementi:

  • essere avvocati
  • essere indipendenti

L'essere dipendenti (avvocati d'impresa) dell'azienda per la quale si lavora diventa un motivo per non godere del benificio secolare della riservatezza.

Il segreto quindi NON puo' essere invocato nella comunicazione all'interno dell'azienda o con altri avvocati interni, ma solo con le comunicazioni esterne.

Al link indicato la massima della Cassazione e il testo completo.

Dal testo:

99 La Commissione sottolinea che, al contrario, se il principio della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, applicabile agli accertamenti da essa condotti, non fosse più definito a livello dell’Unione, ma nell’ambito del diritto nazionale, ne deriverebbero situazioni complesse ed incerte per tutti gli interessati, con conseguente nocumento al principio della certezza del diritto invocato dall’Akzo e dall’Akcros.

ii) Giudizio della Corte

100 Occorre ricordare che la certezza del diritto rappresenta un principio generale del diritto dell’Unione il quale esige, in particolare, che una normativa che comporta conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (v. sentenze 14 aprile 2005, causa C 110/03, Belgio/Commissione, Racc. pag. I 2801, punto 30; 7 giugno 2007, causa C 76/06 P, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, Racc. pag. I 4405, punto 79, e 14 gennaio 2010, causa C 226/08, Stadt Papenburg, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45).

101 Per rispondere alla censura attinente al summenzionato principio, si deve osservare che l’interpretazione effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata, secondo la quale gli scambi all’interno di un’impresa o di un gruppo con avvocati interni non beneficiano della riservatezza delle comunicazioni nell’ambito di un accertamento compiuto dalla Commissione, non determina alcuna incertezza giuridica quanto alla portata della suddetta tutela.


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