"La gelosia degli altri pittori e' stata sempre il termometro del mio successo". - Salvador Dali'
Avvocati
Avvocati d'impresa e riservatezza (limitata) delle comunicazioni
La natura delle regole in materia
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Le comunicazioni tra avvocato e cliente sono protette da segretezza. Tuttavia e' noto il fenomeno delle intercettazioni telefoniche. La Corte Europea ha stabilito che il diritto alla riservatezza nella corrispondenza tra avvocato e' cliente e' fondata su due elementi:
L'essere dipendenti (avvocati d'impresa) dell'azienda per la quale si lavora diventa un motivo per non godere del benificio secolare della riservatezza. Il segreto quindi NON puo' essere invocato nella comunicazione all'interno dell'azienda o con altri avvocati interni, ma solo con le comunicazioni esterne. Al link indicato la massima della Cassazione e il testo completo. Dal testo: 99 La Commissione sottolinea che, al contrario, se il principio della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, applicabile agli accertamenti da essa condotti, non fosse più definito a livello dell’Unione, ma nell’ambito del diritto nazionale, ne deriverebbero situazioni complesse ed incerte per tutti gli interessati, con conseguente nocumento al principio della certezza del diritto invocato dall’Akzo e dall’Akcros. 22.09.2010 Spataro Corte Ue Link: http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Giurisprud
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