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Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





“Per me i romani e i romanisti non sono né tifosi né amici. Sono tutti fratelli”. - Francesco Totti

      

Corte di Giustizia Federale FIGC: parere interpretativo ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett D CGS in ordine all'applicazione dell'art. 19, comma 3 CGS

2010-07-25  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Sulla preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C

P

PREMESSO:

Il Presidente federale, con lettera del 22 giugno 2010, prot. n. 11.1969 ha avanzato

richiesta di parere ex art. 31 C.G.S. con riferimento al parere interpretativo reso da codesta Sezione

consultiva in ordine all’applicazione dell’articolo 19, comma 3, del C.G.S. nella riunione del 13

aprile 2010, di cui al Comunicato Ufficiale n. 231/CGF del 28 aprile 2010.

Con tale parere la Sezione, rispondendo alla richiesta di conoscere quale organo avrebbe

dovuto “valutare e decidere le proposte di preclusione non ancora definite e formulate prima

dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva”, concludeva che “il provvedimento di

preclusione debba ritenersi implicito, quale effetto ex lege, nelle decisioni con cui gli organi della

giustizia sportiva, dopo aver irrogato la sanzione della sospensione nella misura massima, si sono

pronunciati nel senso della particolare gravità delle infrazioni.

Il parere osservava infine che “ove si condividano le conclusioni del presente parere, agli

organi federali competenti non rimane che prendere atto dell’avvenuto prodursi dell’effetto in

questione, provvedendo alle necessarie comunicazioni”.

CONSIDERATO:

La Sezione ritiene preliminarmente di dover prescindere da ogni possibile profilo di

ammissibilità della richiesta avanzata ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera d) in forza della quale la

Corte di Giustizia federale, “su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le

altre norme federali” purché, peraltro, “non si tratti di questioni all’esame degli Organi della

giustizia sportiva o da essi già giudicate”; nel caso di specie, infatti, una pronunzia della Corte vi è

già stata, e, pertanto, alla richiesta stessa non viene attribuito altro valore se non quello di ottenere

un mero chiarimento o, se si preferisce, di avere l’interpretazione autentica su di un contenuto del

parere stesso apparso, in ipotesi, oscuro.

Con la sua richiesta il Presidente federale prende atto che il parere esclude che una

decisione sulla preclusione possa essere adottata, come lo era nel precedente codice, dallo stesso

Presidente federale, e tuttavia, poiché nel medesimo parere si farebbe a suo avviso riferimento ad

organi federali competenti che debbano condividere il parere, perché quell’effetto implicito possa

prodursi, “chiede di chiarire quale organo federale, in materia rilevante quale è quella della

preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., debba valutare la

eventuale condivisione del parere e conseguentemente quale organo federale, in caso di

condivisione, debba disporre le necessarie comunicazioni ai singoli soggetti destinatari della

preclusione”.

Invero la richiesta di parere prende le mosse da una particolare lettura di una frase

contenuta nella parte conclusiva del parere stesso che, peraltro, non corrisponde all’effettiva volontà

della Sezione consultiva della Corte di giustizia federale.

In realtà, l’espressione letterale “Ove si condividano le conclusioni del presente parere”

non può essere interpretata nel senso di ritenere che vi sia un organo federale - di cui, nel caso di

specie si chiede l’individuazione - che debba adottare ulteriori determinazioni sull’argomento.

Le conclusioni del parere sono infatti inequivoche e, ai fini della loro attuazione, si

richiede una semplice presa d’atto, nel senso che il provvedimento di preclusione debba ritenersi

implicito, quale effetto ex lege, nella decisione a suo tempo assunta dagli organi di giustizia

sportiva.

Ciò chiarito circa la reale effettiva portata del parere sopra richiamato, la Sezione ritiene

che sotto il profilo procedurale, anche alla luce delle disposizioni statutarie richiamate nella lettera

del Presidente federale e, precisamente, gli articoli 27, comma 3, lettera u) in combinato disposto

con l’articolo 3, comma 1, lettera n), lo stesso Presidente possa dare comunicazione del parere al

Consiglio federale il quale, come già detto, non potrà che prenderne atto invitando il Presidente

medesimo, tramite incarico agli uffici ordinariamente competenti, ad effettuare le comunicazioni ai

tesserati circa l’intervenuta applicazione, nei loro confronti, della preclusione.

P.Q.M.

Nei termini di cui sopra è il parere.

2010-07-25 - Fonte: Dir. Sportivo

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