PREMESSO:
Il Presidente federale, con lettera del 22 giugno 2010, prot. n. 11.1969 ha avanzato
richiesta di parere ex art. 31 C.G.S. con riferimento al parere interpretativo reso da codesta Sezione
consultiva in ordine all’applicazione dell’articolo 19, comma 3, del C.G.S. nella riunione del 13
aprile 2010, di cui al Comunicato Ufficiale n. 231/CGF del 28 aprile 2010.
Con tale parere la Sezione, rispondendo alla richiesta di conoscere quale organo avrebbe
dovuto “valutare e decidere le proposte di preclusione non ancora definite e formulate prima
dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva”, concludeva che “il provvedimento di
preclusione debba ritenersi implicito, quale effetto ex lege, nelle decisioni con cui gli organi della
giustizia sportiva, dopo aver irrogato la sanzione della sospensione nella misura massima, si sono
pronunciati nel senso della particolare gravità delle infrazioni.
Il parere osservava infine che “ove si condividano le conclusioni del presente parere, agli
organi federali competenti non rimane che prendere atto dell’avvenuto prodursi dell’effetto in
questione, provvedendo alle necessarie comunicazioni”.
CONSIDERATO:
La Sezione ritiene preliminarmente di dover prescindere da ogni possibile profilo di
ammissibilità della richiesta avanzata ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera d) in forza della quale la
Corte di Giustizia federale, “su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le
altre norme federali” purché, peraltro, “non si tratti di questioni all’esame degli Organi della
giustizia sportiva o da essi già giudicate”; nel caso di specie, infatti, una pronunzia della Corte vi è
già stata, e, pertanto, alla richiesta stessa non viene attribuito altro valore se non quello di ottenere
un mero chiarimento o, se si preferisce, di avere l’interpretazione autentica su di un contenuto del
parere stesso apparso, in ipotesi, oscuro.
Con la sua richiesta il Presidente federale prende atto che il parere esclude che una
decisione sulla preclusione possa essere adottata, come lo era nel precedente codice, dallo stesso
Presidente federale, e tuttavia, poiché nel medesimo parere si farebbe a suo avviso riferimento ad
organi federali competenti che debbano condividere il parere, perché quell’effetto implicito possa
prodursi, “chiede di chiarire quale organo federale, in materia rilevante quale è quella della
preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., debba valutare la
eventuale condivisione del parere e conseguentemente quale organo federale, in caso di
condivisione, debba disporre le necessarie comunicazioni ai singoli soggetti destinatari della
preclusione”.
Invero la richiesta di parere prende le mosse da una particolare lettura di una frase
contenuta nella parte conclusiva del parere stesso che, peraltro, non corrisponde all’effettiva volontà
della Sezione consultiva della Corte di giustizia federale.
In realtà, l’espressione letterale “Ove si condividano le conclusioni del presente parere”
non può essere interpretata nel senso di ritenere che vi sia un organo federale - di cui, nel caso di
specie si chiede l’individuazione - che debba adottare ulteriori determinazioni sull’argomento.
Le conclusioni del parere sono infatti inequivoche e, ai fini della loro attuazione, si
richiede una semplice presa d’atto, nel senso che il provvedimento di preclusione debba ritenersi
implicito, quale effetto ex lege, nella decisione a suo tempo assunta dagli organi di giustizia
sportiva.
Ciò chiarito circa la reale effettiva portata del parere sopra richiamato, la Sezione ritiene
che sotto il profilo procedurale, anche alla luce delle disposizioni statutarie richiamate nella lettera
del Presidente federale e, precisamente, gli articoli 27, comma 3, lettera u) in combinato disposto
con l’articolo 3, comma 1, lettera n), lo stesso Presidente possa dare comunicazione del parere al
Consiglio federale il quale, come già detto, non potrà che prenderne atto invitando il Presidente
medesimo, tramite incarico agli uffici ordinariamente competenti, ad effettuare le comunicazioni ai
tesserati circa l’intervenuta applicazione, nei loro confronti, della preclusione.
P.Q.M.
Nei termini di cui sopra è il parere.
2010-07-25 - Fonte: Dir. Sportivo
Calcio Parere Preclusione Art 19 Giustizia sportiva