CAPO II
RETTIFICA
Art. 5 Richiesta di rettifica
1. La richiesta di rettifica, da presentarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge, deve contenere generalita' complete o la sede legale del richiedente; la domanda deve essere sottoscritta con firma autenticata nelle forme di legge.
2. La legge di rettifica deve essere corredata degli elementi atti ad identificare con precisione le notizie di cui si chiede la rettifica.
Art. 6 Soggetto obbligato a trasmettere la rettifica
1. I concessionari, i soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n.103 (i titolari degli impianti, ndr spataro), nonche' le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni, sono tenuti a trasmettere gratuitamente le rettifiche o precisazioni richieste dai soggetti di cui siano state trasmesse immagini od ai quali siano stati attribuiti atti od opinioni o affermazioni contrari a verita' e da essi ritenuti lesivi dei loro interessi morali o materiali.
Art. 7 Modalita' della rettifica
1. La rettifica deve concernere i fatti su cui verte la discordanza e non valutazioni o commenti. Essa deve essere commisurata alla gravita' del fatto attribuito, al pregiudizio arrecato ed alle specifiche esigenze dell'informazione e deve essere effettuata in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quello della trasmissione cui si riferisce la rettifica.
2. Qualora il concessionario o l'autorizzato ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n.103, ovvero le persone degli stessi delegate al controllo delle trasmissioni ritengano che le modalita' della richiesta rettifica non siano conformi a quelle previste ai sensi del comma 1, ne danno comunicazione telegrafica all'interessato nel termine di 24 ore dalla ricezione della richiesta, indicando le modalita' ritenute adeguate.
3. Ove il richiedente nelle successive 24 ore non concordi espressamente con la proposta dei soggetti indicati nel comma 2, quest'ultimi sottopongono la questione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge.
Art. 8 Rettifica di notizie basate su prove documentali
1. Qualora il concessionario, il soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, ovvero le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni a fronte di una richiesta di rettifica dispongano di prove documentali, di cui al capo II, titolo II, libro VI del codice civile, che concernono la notizia su cui verte la richiesta di rettifica, ne danno comunicazione, indicandone la natura ed i contenuti, all'interessato entro ventiquattro ore dalla ricezione della medesima richiesta di rettifica. Ove non intervenga rinuncia all'esercizio del diritto nelle successive 24 ore la rettifica, salvo quanto previsto dall'articolo 9, deve essere trasmessa senza indugio.
2. Alla rettifica puo' seguire la postilla di durata non superiore a quella della rettifica stessa per dare comunicazione del documento su cui era basata la notizia originaria, nonche' degli eventuali rilievi relativi alla prova documentale mossi dal richiedente entro le 24 ore fissate dal comma 1 per l'esercizio del diritto di rinuncia alla rettifica.
Art. 9 Rettifica disposta dal Garante
1. Ove i concessionari o i soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 4 aprile 1975, n.103 ovvero le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni non ritengano fondata la domanda di rettifica, entro il giorno successivo alla ricezione della domanda stessa ovvero entro il giorno successivo alla scadenza del termine di rinuncia di cui all'articolo 8, comma 1, sottopongono la questione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, corredata della registrazione della trasmissione o della parte di trasmissione cui si riferisce, nonche' di quanto altro eventualmente presentato dal richiedente a sostegno del proprio assunto, nonche' dei documenti oggetto della comunicazione, di cui all'articolo 8, comma 1.
2. Il Garante decide nei termini ed ai sensi dell'articolo 10 della legge.
Legge 14 aprile 1975, n.103: http://www.appa-agf.net/article/view/250/1/61