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Infermieri    

Paramedico ed esercizio abusivo: gli infermieri discutono la Cassazione 14603 del 2010

Riaffermati principi di ragionevolezza, dopo due condanne di merito.
11.06.2010 - pag. 74269 print in pdf print on web

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I

Ieri sera mi telefona un professore universitario molto cortese, come non di rado capita da queste parti.

Mi chiede il testo della sentenza nel titolo e che e' disponibile al link sotto indicato.

Nella lista di Civile.it chiedo se qualcuno ha gia' questa sentenza e primo per tutti risponde  l'avvocato Francesco Ruffino di Savona mettendo a disposizione di tutti il testo.

Il caso e' emblematico: due corti di merito condannano una infermiera (e la Cassazione assolve senza rinvio) per i comportamenti che sembrano essere:

"Secondo alcune testimonianze, l'imputata, come dalla stessa parzialmente ammesso, si sarebbe limitata in qualche occasione a somministrare ai pazienti le terapie insuliniche, effettuare alcune medicazioni e praticare iniezioni intramuscolari."

...

"Quanto alle restanti condotte, esse consistono in atti che non rientrano nelle mansioni riservate secondo le norme di legge alla professione di infermiere, e non implicano specifiche nozioni o particolari abilita' o conoscenze tecniche.

Essi pertanto, ove eseguiti non a titolo professionale ma per sopperire saltuariamente alla carenza del personale infermieristico, rispettando le cadenze, i tempi e le modalita' stabilite dal medico (come nella specie appare dare atto la stessa sentenza impugnata), non integrano, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimita', che il Collegio condivide, il reato di cui all'art. 348 c.p. (v. in termini Cass., sez. 6, 25 maggio 1999; nello stesso senso, Cass., sez. 6, 5 luglio 2006; Id., 8 ottobre 2002 ).

Consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio dovendo l'imputata essere assolta perche' il fatto non sussiste."

 

 


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11.06.2010 Spataro

Cassazione tramite avv. Ruffino Link: http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php

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