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Fallimenti    

Insolvenze transfrontaliere: ecco il vademecum per i curatori europei

Firmato un Protocollo per rafforzare la collaborazione tra i professionisti impegnati in procedure di insolvenza pendenti contestualmente nella Ue Roma 7/5/2010. Scambio continuativo di informazioni utili, trasparenza e collaborazione continua tra i professionisti curatori per garantire il piu' corretto svolgersi delle procedure di insolvenza transfrontaliere in Unione europea.
03.06.2010 - pag. 74155 print in pdf print on web

I

Il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e il Conseil National des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires hanno firmato un Protocollo per rafforzare la collaborazione tra i professionisti impegnati in procedure di insolvenza pendenti contestualmente nella Ue Roma 7/5/2010. Scambio continuativo di informazioni utili, trasparenza e collaborazione continua tra i professionisti curatori per garantire il piu' corretto svolgersi delle procedure di insolvenza transfrontaliere in Unione europea.

Sono questi gli obiettivi principali che si propone di raggiungere il Protocollo firmato a Roma il 7 maggio tra il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e il Conseil National des administrateurs judiciares et des mandataires judiciaires.

Il Protocollo contiene proprio una Guida operativa alla quale potranno attenersi i curatori delle procedure principali e secondarie di insolvenza di cui tratta il regolamento comunitario Ce 1346/2000, Guida che definisce alcune procedure operative per migliorare il coordinamento effettivo delle procedure principali e secondarie di insolvenza.

Dichiarazioni. “Si tratta ovviamente non di un atto normativo, ma di una sorta di guida operativa che si propone ai professionisti interessati: la sua efficacia e' rimessa dunque alla volonta' delle parti”, cosi' il Cons. Nicola Bianchi, delegato alla firma del protocollo per il Cnf in sostituzione del Presidente Alpa. “La Guida contribuisce all’attuazione concreta del Regolamento comunitario in materia di procedure di insolvenza transfrontaliere (Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000); e' pertanto un utile contributo alla effettiva attuazione del diritto comunitario, nello spirito della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (European Judicial Network – EJN), sulla quale il CNF ha avviato una riflessione ai fini di una eventuale adesione, di intesa con il Ministero della giustizia”, ha proseguito Nicola Bianchi.

“A causa della globalizzazione, sempre piu' fallimenti - spiega Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili - riguardano imprese di Paesi differenti. Per una buona riuscita delle procedure transnazionali e per la massima soddisfazione dei creditori, e' importante che i curatori delle procedure principali e secondarie si coordinino per ottenere la massima efficienza. In questo senso, il protocollo oggi sottoscritto va salutato con grande favore: si tratta di uno strumento che tenta di fornire risposte concrete ad esigenze molto avvertite ed estremamente attuali, specie in una fase come quella che stiamo vivendo, in cui i pesanti effetti della crisi economica si fanno sentire sulle imprese di tutto il mondo”.

I Contenuti. La Guida predispone modalita' pratiche di trattamento del passivo e degli elementi di attivo del debitore che sono oggetto di procedure di insolvenza aperte in concomitanza in diversi paesi dell’Unione europea, a cui i curatori interessati potranno fare riferimento per lo svolgimento della loro funzione. Nel preambolo, l’accordo specifica comunque che le regole di comportamento indicate nella guida sono necessariamente subordinate alle norme comunitarie e nazionali applicabili in materia.

Trattamento del passivo. La linea guida principale sta nel promuovere una circolazione delle informazioni preliminari ai creditori del debitore. Cosi' il Vademecum ripercorre le disposizioni del Regolamento comunitario che disciplinano gli avvisi inviati direttamente ai creditori e poi suggerisce al creditore della procedura principale di trasmettere un invito a dichiarare a tutti i creditori, nessuno escluso. Si tratta di una nota individualizzata che precisa le formalita' richieste e le sanzioni previste dalla legge applicabile alla procedura principale; il curatore della procedura secondaria invece invitera' solo i creditori locali.

In secondo luogo, la Guida indica le buone prassi anche per gli avvertimenti indirizzati direttamente agli altri curatori che possono insinuare nelle altre procedure i crediti gia' insinuati nella procedura alla quale ciascuno di essi e' preposto. Cosi' l’accordo prevede una informazione reciproca dei curatori tra di loro.

L’accordo prosegue;

a) organizzando le modalita' pratiche di attuazione delle dichiarazioni incrociate (per insinuare il proprio credito in tutte le procedure attivate): ogni curatore indirizzera' agli altri la lista in cui ricapitola i crediti dichiarati nella sua procedura, indicando le caratteristiche di ogni credito, precisando “inderogabilmente” se la lista riguarda solo il passivo dichiarato o quello verificato e definitivamente accertato;

b) stabilendo le modalita' della verifica operata da ogni curatore: che dovra' verificare per ciascuno dei crediti ammessi se questo non e' oggetto di doppia dichiarazione visto che comunque ogni credito dichiarato in duplicazione non potra' essere ammesso al passivo se non una volta soltanto;

c) chiarendo le modalita' di addebito delle spese giudiziarie.

Trattamento dell’attivo. L’accordo prevede una serie di regole destinato a favorire il miglior modo di realizzazione degli attivi della procedura secondaria e precisa, altresi', le modalita' di comunicazione e di cooperazione tra i curatori, sia di natura generale che di natura particolare in relazione al tipo di procedura.

Senz’altro i curatori devono stabilire individualmente, prima di qualunque esecuzione forzata, la lista degli attivi che rientrano nella procedura alla quale sono preposti; lista che deve essere comunicata agli altri curatori in modo tale da contribuire (tramite un gioco di sospensioni e non azioni) alla migliore liquidazione. L’accordo precisa anche il calendario per il compimento e la comunicazione dell’inventario.

Poi l’accordo passa in rassegna alcune regole particolari di cooperazione a seconda che la procedura di insolvenza miri all’adozione di un piano di prosecuzione o a un piano di cessione.

Per quanto riguarda il trasferimento dell’attivo, la guida prevede che le proposte fatte eventualmente dal curatore della procedura principale debbano esser prese in considerazione ma senza che si impongano alla giurisdizione che ha aperto la procedura secondaria, la quale resta competente in via esclusiva a decidere della destinazione dell’attivo incluso nella specifica procedura.

Infine, alcune indicazioni riguardano la distribuzione del ricavato della realizzazione dell’attivo: la Guida prevede che il prodotto della realizzazione dell’attivo relativo alla procedura secondaria sia versato, anche in caso di trasferimento globale, al curatore della procedura secondaria, in vista della sua ripartizione tra i creditori ammessi al passivo relativo evitando il rischio (con dispositivi di controllo ad hoc), indotto dalla pluralita' delle procedura di insolvenza, di assegnare al creditore una somma superiore al suo credito.
Claudia Morelli Responsabile Comunicazione Cnf 340-2435953 Mauro Parracino responsabile stampa Cndcec 334-3837514


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