Il testo della sentenza sul caso Mina e' importante, perche' riguarda il diritto degli autori di vedere riconosciuti diritti per le forme di distribuzione tramite strumenti diversi dall'etere.
Entriamo nel merito.
IL FATTO
Fastweb trasmette gli archivi di Rai click, mutuati da Rai, di interpretazioni di Mina.
Mina cita fastweb per arricchimento, Fastweb risponde che distribuisce il video in streaming, non in download.
In breve il cliente di fastweb puo' vedere il video quando gli interessa, ma il video resta sul server di fastweb e l'utente non puo' farne una copia.
Mina invece asseriva che il cliente finale poteva farne una copia. Il tribunale precisa che lo puo' fare solo con altri dispositivi, fastweb non offre la possibilita' di scaricare il video.
E fin qui nulla da contestare.
LA LEGGE
Il trib. di Milano ritiene applicarsi la lda art 80 comma 2 lettera c: nel senso che le prestazioni artistiche dal vivo , anche on demand, sono trattate in modo unitario, non potendo quindi costituire fondamento per due autorizzazioni separate, bastandone una sola
IL CONTRATTO
Mina aveva firmato un contratto con il quale concedeva "ogni diritto per la libera diffusione ... con qualsiasi mezzo ... in Italia e all'estero".
Era formula contrattuale molto ampia. Certo che all'epoca non si conosceva internet, ma era talmente ampio che copriva (espressamente) anche la filodiffusione.
IL PRECEDENTE
Il trib. di Roma, con ordinanza 21.1.2008 ha applicato anch'esso l'art 80 comma 2 lettera c della ld, distinguendolo dall'ipotesi di cui alla lettera d.
Alla condanna di Mina segue la compensazione delle spese al 50% per la novita' della questione. Mina paghera' meta' delle spese di rai click, rai e fastweb.
Ovviamente resta la possibilita' di appello.