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"La determinazione nel fare le cose e' un muscolo. Se non lo alleni di continuo, si atrofizza, generando di conseguenza scuse" - Vincenzo Pierri



Atto di citazione    

Il codice fiscale non e' elemento essenziale dell'atto di citazione nei giudizi davanti ai gdp

Riceviamo con piacere la cortese segnalazione dell'avv. Luigi Vingiani via email dell'ordinanza in oggetto.
29.04.2010 - pag. 73710 print in pdf print on web

L

L'art. 163 c.p.c. non è applicabile al giudizio innanzi al Giudice di Pace

Il Giudice di Pace

considerato che ai giudizi pendenti innanzi al Giudice di Pace si applica, per quanto al contenuto della domanda,  esclusivamente, la  disposizione di cui all'art. 318 c.p.c. (Cass.Civ. I sez. 30/04/2005 n. 9025)

rilevato che il detto art. 318 c.p.c. non include, tra gli elementi  essenziali della citazione, l'indicazione del codice fiscale  dell'attore e dei convenuti, così come previsto, invece  dall'art. 163  c.p.c. che si applica ai giudizi pendenti  innanzi al Tribunale e la  cui mancanza dà luogo a nullità della  citazione medesima, così come  sanzionata dall'art. 164 c.p.c.;

considerato, ancora, che la mancata indicazione del codice fiscale del difensore di cui all'art. 125 c.p.c. non è , comunque sanzionata da nullità;

letto  l'art. 156 c.p.c.   secondo  il quale  non può essere pronunciata nullità per inosservanza di forme di alcun atto del  processo, se la nullità non e' comminata dalla legge

P.T.M.

rigetta la eccezione di nullità dell'atto di citazione, così come proposta, e rinvia la causa, ex art. 320 c.p.c. alla udienza del 18/06/2010.


Il Giudice di Pace

avv. Maria Cuomo

 


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29.04.2010 Spataro

Avv. Luigi Vingiani

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