Parla il Garante della Privacy sul caso Vividown.
Al link sotto indicato l'intervista e' da leggere.
In sintesi si esclude l'applicazione del trattamento dei dati personali all'azienda se lo fanno gli utenti nei social network, perche' l'art. 13 riguarda chi immette i dati, non chi esegue una prestazione.
E al tempo stesso e' utile ricordare agli utenti che sono loro che devono avere il consenso.
Insomma: da leggere.
Ora e' anche disponibile sul Sole24ore:
"Il giudice basa la sentenza sull'articolo 13 del Codice, il quale però contiene obblighi diversi da quelli che, secondo la sentenza, Google avrebbe violato. L'articolo dice che il titolare del servizio (Google, in questo caso) ha il dovere di informare sul trattamento dei dati dell'interessato (ossia dell'utente che invia il video). Deve dire cioè come usare i dati del proprio utente. La sentenza invece condanna Google per non aver informato bene il proprio utente sugli obblighi di quest'ultimo nei confronti dei dati personali di terzi. Cioè degli altri soggetti ripresi nel video."