Tutti gia' criticano la sentenza, ancora introvabile.
Io cito il Garante proprio sui problemi dei social network:
"D'altro canto, i servizi di social network sembrano mettere in discussione il concetto di spazio individuale nella sua accezione sociale. I dati personali divengono accessibili pubblicamente (e a livello globale) secondo modalità e in quantità sinora sconosciute(3); soprattutto, ciò avviene nei riguardi di un'enorme quantità di immagini e video digitali.
"Per quanto concerne la privacy, una delle sfide di fondo è rappresentata probabilmente dal fatto che la maggioranza dei dati personali pubblicati attraverso servizi di questo tipo sono resi pubblici su iniziativa degli stessi utenti e in base al loro consenso. Mentre le norme "tradizionali" in materia di privacy vertono sulla definizione di regole che tutelino i cittadini dal trattamento sleale o sproporzionato dei loro dati personali da parte dei soggetti pubblici (compresi polizia e servizi segreti) e delle imprese, vi sono pochissime norme che disciplinino la pubblicazione di dati personali su iniziativa dei singoli – anche perché ciò non ha mai rappresentato un tema di primo piano nel mondo "offline", e neppure su Internet prima dell'avvento dei servizi di social network. Inoltre, la legislazione in materia di protezione dati e privacy ha tradizionalmente previsto norme di favore per il trattamento di dati personali derivanti da fonti pubbliche."
Piu' cito il Garante e piu' mi sembra di trovare spunti lungimiranti.
Il testo merita essere letto tutto, al link indicato, soprattutto per compararlo con i rilievi del giudice di Milano.
Da Repubblica.it le motivazioni della sentenza:
Magi: "L'informativa sulla privacy era del tutto carente o comunque talmente nascosta nelle condizioni generali del contratto da risultare assolutamente inefficace per i fini previsti dalla legge".
"non viene qui costruita sulla base di un obbligo preventivo di controllo sui dati immessi", ma per "un insufficiente (e colpevole) comunicazione degli obblighi di legge", riguardo l'informativa sulla privacy.
La responsabilità dolosa dei tre dirigenti è stata riconosciuta nel "fine di profitto" e del "interesse economico".
- per il Garante sui social network sono i singoli che trattano i dati,
- mentre per il giudice e' Youtube che tratta i dati e deve dare adeguata informativa. Che era presente, ma ritenuta insufficiente o non adeguata.
Vedremo perche' solo leggendo il testo