Il cliente ha sempre ragione. Cosi' recita un motto, spesso corredato dall'indicazione "se paga in contanti".
In Austria una persona ha acquistato da una società, poi fallita, un chilo d'oro.
La società non ha mai spedito l'oro, e' fallita, ma e' rimasta su Ebay come power seller, venditore "potente" potremmo tradurre.
In breve si tratta di un venditore che ha fatto molte vendite positive.
Pero' poi, fallito, ha incassato i soldi e non spedito l'oro.
Il cliente si e' rivalso su Ebay dicendo che si era fidato della scritta Power Seller.
E il tribunale avrebbe riconosciuto eBay responsabile di non aver controllato accuratamente i dati.
LA NORMATIVA ECOMMERCE
La scritta "power seller" viene effettivamente da Ebay. Il suo valore e' quello che Ebay le attribuisce, ma la normativa ecommerce da' una maggiore tutela verso il consumatore ignorante.
Diciamo che Ebay, forse, avrebbe dovuto dire che il venditore ha venduto molto senza contestazione, senza invece usare una denominazione che gli da' una certa enfasi. Diciamo che avrebbe dovuto usare il legalese.
Questa sembra quello che e' dato capire da una sentenza che non abbiamo ancora letto.
IL POTERE DELLE PAROLE
Siamo ben consapevoli che su internet ci sono consumatori che si rifiutano di leggere gli avvisi che pongono l'accento sui rischi di una transazione distanza. Semplicemente se ne fregano, convinti che un venditore venda quello che loro vogliono, non quello che il venditore ha realizzato. E' comprensibile, ove ci sia un problema di comunicazione tra offerta e domanda.
Per questo lo sviluppo di una piattaforma ecommerce richiede una attenta pianificazione del funzionamento, anche in ottica giuridica.
Diciamolo: le massime cautele possono non servire nulla, ma se la piattaforma "non prende iniziative proprie" e lascia agli utenti finali gestirsi i rapporti direttamente, la piattaforma resta realmente neutra.
Nel caso in esame, diciamolo, eBay sembra essere rimasta neutra, in quanto l'informazione power seller ci risulta essere attribuita automaticamente, senza controlli manuali. Il Tribunale sembra non essere stato d'accordo.
Certo si tratta di un acquisto considerevole, a distanza.
Forse l'italiana prudenza ha la meglio su queste problematiche.
In breve, quindi, oltre a realizzare un servizio, bisogna pensarlo per chi non ne capisce nulla di internet, e assisterlo quasi come un commesso.
Mettere sull'avviso, opportunamente, sapendo bene che i piu' inesperti cercheranno di non leggere questi avvisi e pretendere qualche altra regola rispetto a quella offerta.
In alcune occasioni il diritto da' ragione al consumatore. In altri, sinceramente, pretendere esecuzioni diverse da quelle offerte significa pretendere servizi diversi. Ma di questi aspetti ancora manca una cultura del commercio a distanza in cui usa questi strumenti, e talvolta una rigidità non da poco nell'offerta.
Pensate ad un avviso che dica: "prima di effettuare l'ordine sei sicuro che tizio sia serio ? Verificalo tu stesso, noi non lo possiamo fare". Un tale avviso non potrebbe generare alcuna confusione.
Ma le problematiche sono ampie. In questa sede e' opportuno dire che bisogna sempre controllare chi vende cosa.
E' in questi casi che varrebbe la pena non pensare ai computer e all'informatica come una scienza perfetta.
E' una scienza umana, o meglio, internet e' composta di persone.
Non sarebbe male usare le stesse regole: magari rifacendoci ai giornali di annunci di usato, per i quali la giurisprudenza si e' gia' espressa nel passato escludendo la responsabilità del direttore per gli annunci.
Sempre di vendite a distanza si tratta: non manderei mai soldi a sconosciuti, senza aver verificato che sono affidabili, diffidando anche delle recensioni troppo positive.
Ma sul tema delle recensioni / commenti sui prodotti online c'e' spazio di approfondimento, qui limitato. Sara' per la prossima occasione.