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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9334 documenti.

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Decreto romani 08.03.2010    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Decreto Romani: la nozione di programma

Una prima lettura - Testo unico al link ad opera de "di Ernesto Apa e Francesca Besemer (Portolano Colella Cavallo Studio Legale)"
Spataro

 

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su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

    L

    La nozione di programma, attorno alla quale ruota la nozione di servizio di fornitura di programmi, che impone la dichiarazione obbligatoria, e' il cuore del sistema.

    Se un programma e' televisivo o radiofonico in forma e contenuto, allora si applica il testo unico televisivo.

    Questo sembra il primo argine ad applicare al mondo che nasce dal web una normativa nata per le tv e le radio.

    Intendiamoci: non si tratta di impedire ad una tv o ad un radio di godere dei diritti nelle trasmissioni via internet.

    Si tratta di non applicare la normativa televisiva o radiofonica a chi fa le registrazioni in casa, parlando alla webcam cosi' come scrive con la penna.

    Ogni commento e' ben accetto.

     

    Nuovo testo unico tv:

    art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

    ...

    e) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva.

    Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
     

     

    Capo III-bis – Disciplina del fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta 22-bis. Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta.

    1. L’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell’autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all’Autorità una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dall’Autorità stessa con proprio regolamento.

    2. Nel rispetto del presente testo unico, l’Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attività, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l’attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell’attività medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività.

     

    decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 Capo II - Autorizzazioni

    Art. 25 Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

    1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell’ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.

    2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

    3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

    4. L’impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all’allegato n. 9. L’impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

    5. La cessazione dell’esercizio di una rete o dell’offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell’offerta di un profilo tariffario.

    6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. L’impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

    7. La scadenza dell’autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità.

    8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all’impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

     

    08.03.2010 Spataro
    key4biz


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