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"La ricerca della verita' si fa sempre" - Rita Borsellino



Testimonianza    

Testimonianza scritta: in Gazzetta il modulo - le istruzioni

Online per 60 gg , scaricabile - Nel video l'avv. Renato Savoia - In allegato il pdf della Gazzetta Ufficiale da Gazzettaufficiale.it
03.03.2010 - pag. 72856 print in pdf print on web

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DECRETO 17 febbraio 2010

Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione.

(GU n. 49 del 1-3-2010 )

Al link sotto indicato

Seguono le istruzioni:


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 49 ALLEGATO B

 AVVERTENZE GENERALI

Prima di procedere alla compilazione del modulo di testimonianza scritta il testimone e' tenuto a leggere per intero le presenti istruzioni.

Le caselle del modulo vanno compilate a penna o a macchina, e non e' consentito l’uso di matite o altri strumenti di scrittura che possono essere cancellati.

Le dichiarazioni e le risposte devono essere leggibili.

Sotto ogni dichiarazione o risposta data il testimone deve apporre la propria firma nell’apposito spazio a cio' dedicato.

La firma deve essere apposta alla presenza di un segretario comunale o di un cancelliere di un ufficio giudiziario.

Ogni foglio deve essere autenticato da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario.

L’autentica delle firme e' in ogni caso gratuita ed esente dall’imposta di bollo o da ogni altro diritto (art. 103-bis, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile).

Il testimone, dopo aver compilato e sottoscritto il modulo secondo le presenti istruzioni dovra' spedirlo con lettera raccomandata o consegnarlo personalmente alla cancelleria dell’ufficio giudiziario indicato a pagina n. 1 del modulo, entro il termine indicato nella medesima pagina.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA SPEDIZIONE O CONSEGNA DELLE RISPOSTE

Il testimone che non spedisce o consegna le risposte scritte entro il termine stabilito puo' essere condannato al pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 (articoli 257 bis, sesto comma, e 255, primo comma, del codice di procedura civile).

CONSEGUENZE DELLA SPEDIZIONE O CONSEGNA DI RISPOSTE FALSE O RETICENTI

Il testimone che compila il modulo con risposte false o omette volontariamente di rispondere in modo completo alle domande formulate commette un reato.

Ai sensi dell’articolo 372 del codice penale «chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorita' giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni».

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI TESTIMONIANZA SCRITTA

Istruzioni per le dichiarazioni contenute nei punti da 1 a 8



Le caselle dal n. 1 al n. 5 devono essere compilate in ogni caso.

Le informazioni contenute nelle caselle dal n. 1 al n. 5 sono indispensabili per consentire la identificazione dell’autore delle dichiarazioni e devono essere in ogni caso fornite dal testimone.

La compilazione delle caselle nn. 6, 7 ed 8 e' facoltativa, ma e' opportuno compilarle, ove possibile, per facilitare le comunicazioni con l’ufficio giudiziario che ha disposto la testimonianza.

 

Istruzioni per le dichiarazioni contenute nei punti 9 e 10

 

Il testimone deve barrare le caselle n. 9 e n. 10 ed apporre la propria firma nello spazio dedicato sotto ciascuna di esse solo dopo aver letto le presenti istruzioni.

Con la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nella casella n. 9 il testimone dichiara di aver integralmente letto le presenti istruzioni e di aver compreso di essere obbligato a riferire la verita' e di conoscere le conseguenze penali nel caso di testimonianza falsa o reticente.

Con la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nella casella n. 10 il testimone deve impegnarsi a riferire la verita' e a non nascondere nulla di quanto e' a sua conoscenza, consapevole delle conseguenze indicate nel foglio n. 1 delle presenti istruzioni.

 

Istruzioni per la dichiarazione contenuta nel punto 11

 

La dichiarazione contenuta nella casella n. 11 deve essere compilata esclusivamente dal testimone che ha l’obbligo di astenersi o che intende esercitare la facolta' di astenersi dal rispondere.

CHI HA L’OBBLIGO DI ASTENERSI;

I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che la legge stabilisce che devono rimanere segreti, salvi i casi in cui la legge stessa prevede l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria.

I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti che in forza di una specifica disposizione di legge sono coperti dal segreto di Stato.

CHI HA FACOLTÀ DI ASTENERSI;

Hanno facolta' di astenersi dal rispondere;

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale;

e) i giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale.

SU QUALI DOMANDE IL TESTIMONE HA LA FACOLTÀ DI ASTENERSI;

I soggetti indicati nei punti a), b), c) e d) hanno la facolta' di astenersi dal deporre soltanto su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, ma devono comunque rispondere alle domande nei casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria per denunciare notizie di reato o per farne oggetto di referto.

I soggetti indicati al punto e) possono astenersi dal deporre solo relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione.

 

Istruzioni per la dichiarazione contenuta nel punto 12

 

La dichiarazione contenuta nella casella n. 12 deve essere compilata dal testimone soltanto se e' legato da un rapporto di parentela o di affinita' con una delle parti indicate nel foglio n. 1.

Per rapporto di parentela si intende il vincolo tra persone che discendono da uno stesso comune antenato.

Nella dichiarazione vanno indicati soltanto i rapporti di parentela fino al sesto grado.

Per rapporto di affinita' si intende il vincolo con i parenti del proprio coniuge.

Istruzioni per la dichiarazione contenuta nel punto 13

 

La dichiarazione contenuta nella casella n. 13 deve essere compilata dal testimone soltanto se intrattiene un rapporto di lavoro con una delle parti indicate nel foglio n. 1.

Devono essere indicati eventuali rapporti di lavoro subordinato, a qualsiasi titolo, sia a tempo pieno che parziale, sia a tempo indeterminato che determinato, a progetto, nonche' rapporti di collaborazione continuata e coordinata.

Il testimone, in particolare, deve indicare;

1) la parte o le parti con cui intrattiene il rapporto di lavoro;

2) il tipo di rapporto di lavoro;

3) le mansioni svolte;

4) la data di inizio e di eventuale fine del rapporto di lavoro.

Istruzioni per la dichiarazione contenuta nel punto 14

 

La dichiarazione contenuta nella casella n. 14 deve essere compilata dal testimone soltanto se intrattiene un rapporto di carattere personale con una delle parti indicate nel foglio n. 1.

Devono essere indicati eventuali rapporti di tipo personale solo se comportano una frequentazione stabile, abituale o ricorrente, quali, in particolare, i rapporti di convivenza o di coabitazione.

Istruzioni per la dichiarazione contenuta nel punto 15

 

La dichiarazione contenuta nella casella n. 15 deve essere compilata dal testimone soltanto se ha un interesse personale collegato direttamente all’oggetto della causa.

L’interesse deve essere personale (cioe' proprio del testimone e non di altri suoi congiunti o conoscenti) e concreto (cioe' non meramente generico ed eventuale).

In caso di dubbio il testimone e' comunque obbligato a rendere la dichiarazione, che sara' poi valutata dall’ufficio giudiziario.

Dalla dichiarazione non derivano, in ogni caso, conseguenze di carattere pregiudizievole per il testimone.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI FOGLI 4 E SEGUENTI

 

Per ciascuna domanda il testimone deve fornire una risposta separata.

La risposta deve essere il piu' possibile specifica e deve avere ad oggetto solamente i fatti indicati nella domanda.

Nella risposta devono essere esposti solamente fatti storici e non devono essere riferite opinioni o valutazioni, proprie o altrui, sui medesimi fatti.

Il testimone deve specificare se ha avuto conoscenza diretta e personale dei fatti o se li ha appresi da altri soggetti. In tal caso deve indicare, ove possibile, le generalita' dei soggetti dai quali ha appreso i fatti indicati nella risposta.

Se il testimone non comprende il significato della domanda e' tenuto specificarlo utilizzando lo spazio dedicato alla risposta.


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03.03.2010 Spataro

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