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Decreto romani 02.03.2010    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Decreto Romani: i problemi in arrivo per video e podcast - L'agcom afferma il diritto di controllare il traffico

Impossibile comprendere.
Spataro

 

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A

Al di la' delle parole pacate di Guido Scorza nei confronti del viceministro Romani, il testo che e' uscito dalla penna di pochi, senza dibattito in Parlamento, ben oltre i limiti della direttiva europea, e' un pessimo compromesso.

Dal testo che si puo' trovare online grazie a Repubblica.it si capisce ben poco. La lingua e' l'italiano, la confusione pure.

L'unica certezza, voluta, e' che una animazione (ma forse anche i podcast) su internet impongono una dichiarazione per una generale autorizzazione all'agcom.

Le conseguenze di questo adempimento sono tutte da valutare.

Quindi il singolo che mette il proprio video sembra essere esente per una chiara eccezione alla regola generale.

In mille altri casi si fa di tutto per non esprimere l'eccezione richiesta dalla direttiva europea, al punto che un centro congressi che voglia trasmettere un video in diretta o in differita dovra' premunirsi della richiesta autorizzazioni.

La formazione, spontanea o organizzata, ad opera di mille piccoli autori e imprenditori su internet e' a rischio.

Il singolo che voglia dire due parole puo' farlo, ma non puo' guadagnarci se non previa dichiarazione.

Per intenderci, non siamo molto d'accordo su questa interpretazione. Ma il bello e' che il testo e' talmente complicato che chiunque potra' trovare gli argomenti a favore o contro l'applicazione di questa legge ai corsi video e/o audio online a pagamento, per esempio.

Per esempio, se leggiamo la direttiva, e' evidente che chi una sito con a corredo dei testi video e audio dovrebbe essere esentato. Una traccia di queste indicazioni sembra esserci nel decreto, ma averne conferme e' un'altra cosa.

A rischio e' tutto il mercato non editoriale su ipad. Vincolando solo i piccoli imprenditori, gli attuali hanno spazio libero su piattaforme come youtube, ipad e cosi' via, ma non i piccoli. Non a caso i giornali registrati all'agcom sono esenti da questa normativa.

Quindi, i piu' colpiti, restano i piccoli imprenditori

E, per capire in che modo sono colpiti, non c'e' nemmeno la possibilità di leggere il testo di legge. Dovremo aspettare chissa' quale regolamento che decidera' a chi si applica e come.

Ma l'agcom ha gia' esteso da tempo i propri regolamenti per includere queste nuovi poteri. L'abbiamo gia' detto.

Dovremo aspettare le istruzioni dell'Agcom per capirci qualcosa. Magari chiederanno i bilanci dei guadagni pubblicitari, l'iscrizione al roc. Altro che semplice denuncia di inizio attivita'. Ma ovviamente e' solo una ipotesi.

Se poi vogliamo sapere cosa pensa l'Agcom del diritto d'autore su internet, basta leggere l'indagine (attorno a pagina 24) nella parte in cui si sforza di individuare comunque la responsabilità dei content provider come diversa dagli hosting provider e dagli internet service provider.

Insomma: l'idea e' che si debba cercare di far rispondere il titolare/gestore di un sito per i contenuti degli utenti. 

A pagina 59 dell'indagine l'agcom cerca persino una legittimazione giuridica per imporre agli isp un filtraggio dei contenuti.

Spazio alle grandi imprese e ai vicesceriffi dello sceriffo in rete. Grazie.

Ecco il testo di pagg 59 dell'indagine:

"Dalle indicazioni della giurisprudenza comunitaria emerge, quindi, la possibilità, per l’Autorità, di imporre in capo agli ISP un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare all’Autorità, con cadenza periodica, dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio - peer-topeer, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete. L’opportunità di tale intervento è molteplice: gli ISP sono già in possesso di tali informazioni e i dati comunicati all’Autorità permetterebbero un‘analisi sulla quantificazione del fenomeno (peer-to-peer, streaming, download) che, per quanto si è più volte  detto, riveste valore propedeutico alla definizione di eventuali misure più puntuali per contrastare ilfenomeno della pirateria.

Tale misura dovrebbe essere accompagnata da una adeguata e trasparente informativa agli utenti, attraverso:

1) l’indicazione, nei contratti di accesso ad Internet, dell’attività di sorveglianza da parte degli ISP sul traffico degli utenti, nel rispetto della normativa a tutela della privacy;

2) una simile indicazione informativa circa l’imposizione di tale obbligo sul sito web dell’Autorità.

Per quanto riguarda la legittimazione all’introduzione di un simile obbligo, si ritiene che l’Autorità abbia il potere di imporlo in virtù dei compiti ad essa affidati a tutela del diritto d’autore. In caso di inottemperanza alla decisione dell’Autorità, gli ISP sarebbero soggetti alla irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249  "

02.03.2010 Spataro
Spataro


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