Segui via: Newsletter - Telegram
 

"E' importante ricordarsi da dove partiamo, e le persone che ci sono state per farci arrivare dove siamo" - Luca Giacomelli Ferrarini



Assegno divorzile    

Divorzio e modifiche dell'assegno divorzile: Cassazione 1096/2010

Come aggiornare gli assegni ? Al link il testo della sentenza
11.02.2010 - pag. 71132 print in pdf print on web

A

Anche la stampa non di settore si è occupata in questi ultimi giorni delle conseguenze sui coniugi (generalmente i padri) alle prese con assegni di mantenimento nonostante l'altro coniuge si sia nel frattempo rifatto una famiglia.

Il problema è sicuramente sentito, e segnalo la recente nascita di un osservatorio proprio sul punto.

La sentenza in commento prende spunto da una vicenda in cui il marito chiedeva la revisione delle condizioni di carattere patrimoniale disposte con la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il tribunale di primo grado negava alla ex moglie  il diritto all'assegno divorzile che le era stato riconosciuto nel procedimento di cessazione degli effetti civili.

In seguito all'appello proposto dalla moglie l'assegno veniva invece riconosciuto, sebbene ridotto di oltre il 50% rispetto a quello originario. Ciò sul presupposto che

in sede di revisione possono prendersi in considerazione solo le circostanze sopravvenute e che in tale ambito non rientravano nel caso in esame nè la relazione extraconiugale intrattenuta dalla ***** nè la nascita di una figlia nata da tale relazione in quanto entrambe precedenti alla pronuncia di divorzio.

Ancora:

gli unici elementi sopravvenuti utilizzabili erano costituiti dal mutamento di residenza della ***** avvenuta in data ***** con il trasferimento da ***** a ***** nella stessa abitazione del padre della bambina e dalla realizzazione da parte della medesima ***** di alcuni acquisti immobiliari.

La questione veniva quindi portata all'attenzione della Corte di Cassazione.

La Cassazione conferma la decisione della Corte d'Appello, che

richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 24056/06), ha sottolineato che il carattere precario del rapporto di convivenza more - uxorio consente di considerare gli eventuali benefici economici che ne derivino idonei ad incidere unicamente sulla misura dell'assegno in quanto, proprio in considerazione di detta precarietà, è destinato ad influire solo su quella parte dell'assegno volto ad assicurare quelle condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finchè l'avente diritto non contragga un nuovo matrimonio.

Per quel che riguarda la nascita della figlia avuta dalla moglie nel nuovo rapporto, ritiene il Supremo Collegio, premesso il carattere precario del rapporto di convivenza, che la stessa non possa considerarsi idonea 

a mutarne, sotto il profilo giuridico, la natura, potendo solo di fatto cementare l'unione ma non dar luogo all'insorgenza di diritti ed obblighi in quanto il soggetto economicamente più debole non acquisisce quel grado di tutela necessario a giustificare la perdita dei diritti di carattere economico derivanti dal matrimonio.

 Certo, il problema meriterebbe probabilmente l'attenzione di un legislatore attento e sensibile.  I fatti dimostrano che da molti anni il legislatore italiano ha altre caratteristiche, non rimane che sperare che il lavoro sul campo degli operatori potrà, come successo in altri settori, portare i suoi frutti.

avv. Renato Savoia 


Condividi su Facebook

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"E' importante ricordarsi da dove partiamo, e le persone che ci sono state per farci arrivare dove siamo" - Luca Giacomelli Ferrarini








innovare l'informatica e il diritto


per la pace