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"Art. 16 Ordine pubblico 1. La legge straniera non e' applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico." - Legge 31 maggio 1995, n. 218



Interessi legali    

Interessi legali all'1%: come devono cambiare i contratti

E' evidente che un contratto e' meglio di un mutuo.
21.12.2009 - pag. 70650 print in pdf print on web

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    class=capolettera>E id="footnotes"> style='line-height: 150%; margin-right:15;align: justify'>

    E' bene che si dica apertamente. Meglio un contratto fatto male che un mutuo in banca.

    In caso di inadempimento il tasso e' dell'1%. Ole'. Conviene non pagare.

    I contratti devono cambiare, come diciamo a chi ci segue da vicino.

     

     

    style="text-align: center">MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE />DECRETO 4 dicembre 2009 />Modifica del saggio di interesse legale.

    style="text-align: center"> /> IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE />

    align="left"> Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno; /> Visto il proprio decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale la misura del tasso di interesse legale e' stata fissata al 3 per cento /> in ragione d'anno, con decorrenza dal gennaio 2008; /> Visto il decreto legislativo settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); /> Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; />
    style="text-align: center"> /> Decreta:

    style="text-align: center">Art. 1

    style="text-align: center"> 

    align="left"> La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal gennaio 2010. /> Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    style="text-align: justify"> 

    style="text-align: center">Roma, 4 dicembre 2009 /> /> Il Ministro: Tremonti

     


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    21.12.2009 Spataro

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