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Processo breve
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Processo breve: il ddl 1880 arriva al Senato, II commissione
Dal notiziario del Senato, il ddl 1880 presentato da Gasparri.
1 dicembre 2009 Processo breve: ddl al vaglio della 2a Commissione La Commissione Giustizia ha iniziato ad esaminare il ddl 1880, del sen. Gasparri ed altri, contenente "Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", discusso con le petizioni nn. 607 e 900 ad esso attinenti. Il relatore ha sottolineato il rilievo della previsione per la quale la domanda di equa riparazione deve essere subordinata alla presentazione nel corso del giudizio principale di una specifica istanza di sollecitazione entro sei mesi dalla scadenza dei termini di non irragionevole durata del giudizio introdotti dallo stesso disegno di legge in esame. La norma prevede inoltre una presunzione legale di non irragionevole durata dei processi nei quali ciascun grado di giudizio si sia protratto per un periodo non superiore a due anni. E' inoltre prevista l'estinzione dell'azione penale e quindi del processo per violazione dei termini di ragionevole durata. Il disegno di legge stabilisce tuttavia che l'estinzione processuale possa operare solo con riguardo ai processi relativi a reati puniti con pene inferiori nel massimo ai dieci anni di reclusione e sempre che non si proceda nei confronti di imputati recidivi, in modo da poter conciliare le esigenze di certezza processuale con quelle di sicurezza pubblica. E' stata infine posta l'attenzione sulla norma per la quale la parte civile costituitasi nel processo colpito dalla estinzione, quando trasferisce l'azione in sede civile, ha diritto ad una riduzione dei termini processuali, nonché alla trattazione prioritaria del nuovo giudizio.
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Segue la classificazione Teseo del Senato: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (Art.1), GIURISDIZIONE CONTABILE (Art.1), DEPOSITO DI ATTI (Art.1), ABROGAZIONE DI NORME (Art.1), PARTI NEL PROCESSO CIVILE (Art.1), INDENNIZZI (Art.1), RISARCIMENTO DI DANNI ALLA PERSONA (Art.1), ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), RICORSO IN APPELLO IN MATERIA CIVILE (Artt.1, 2), RICORSO IN APPELLO IN MATERIA PENALE (Artt.1, 2), RICORSO IN CASSAZIONE IN MATERIA CIVILE (Artt.1, 2), RICORSO IN CASSAZIONE IN MATERIA PENALE (Artt.1, 2), TERMINI NEL PROCESSO CIVILE (Art.2), TERMINI NEL PROCESSO PENALE (Art.2), SOSPENSIONE DI TERMINI (Art.2), IMPUTATI E INDIZIATI DI REATO (Artt.1, 2), AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE (Art.2), ESTRADIZIONE (Art.2), DIBATTIMENTO (Art.2), SENTENZE PENALI (Art.2), PENE DETENTIVE (Art.2), AZIONE PENALE (Art.2), AZIONE CIVILE (Art.2), ABITUALITA' DEL REATO (Art.2), RECIDIVA (Art.2), MAFIA E CAMORRA (Art.2), REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE (Art.2), PARTE CIVILE (Art.2), ASSOCIAZIONE A DELINQUERE (Art.2), PORNOGRAFIA (Art.2), MINORI (Art.2), MALTRATTAMENTI E SEVIZIE (Art.2), FURTO (Art.2), VIOLENZA E MINACCE (Art.2), PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E INFORTUNISTICA (Art.2), CIRCOLAZIONE STRADALE (Art.2), IGIENE DEL LAVORO (Art.2), IMMIGRATI CLANDESTINI (Art.2), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Art.2), REATI AMBIENTALI (Art.2), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.3), CORTE DI APPELLO (Art.3), CORTE DI CASSAZIONE (Art.3)
Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge intende attuare il principio della ragionevole durata dei processi, sancito sia nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (articolo 6), ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sia nella Costituzione (articolo 111). L’obiettivo è quello di rendere più certi i presupposti, la procedura e la quantificazione dell’equo indennizzo, nel quadro di un generale contenimento degli effetti, anche economici, derivanti dalla durata non ragionevole dei processi. L’articolo 2 prevede l’estinzione dell’azione penale e, quindi, del processo, per violazione dei termini di ragionevole durata. La norma intende adeguare il sistema processuale alla citata Convenzione europea dei diritti dell’uomo (articolo 6) e alla Costituzione (articolo 111, secondo comma) e contenere entro limiti fisiologici il contenzioso derivante dalle procedure di equa riparazione. L’articolo 3 del disegno di legge contiene disposizioni relative alla data di entrata in vigore della legge e all’applicazione delle norme sull’estinzione processuale. In particolare, nel comma 2 è specificato che le nuove norme si applicheranno nei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, ad eccezione dei processi che pendono avanti alla Corte d’appello o alla Corte di Cassazione.
DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89) 1. All’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «Chi ha subìto» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subìto»; b) al comma 3, la lettera b) è abrogata; «3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno. 3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma. 2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, l’istanza di cui al comma 3-quinquies del citato articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 2. (Estinzione del processo per violazione 1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente: «Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo). – 1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando: b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello; 2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso: b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova; 3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi. 4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649. a) delitto di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale; b) delitto di incendio di cui all’articolo 423 del codice penale; 6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l’articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall’interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest’ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3». Art. 3. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla corte d’appello o alla Corte di Cassazione.
08.12.2009 Senato.it Senato.it Link: http://www.senato.it/notizie/8766/163120/273894/27
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