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Premio 2009-11-30 - Pdf - Stampa

Rata scaduta del premio assicurativo e azione entro sei mesi.

Sentenza pagamento rata polizza no decadenza 1901 c.c., Gdp di SALERNO del 27/10/2009 - Photo courtesy of cbicenhour Fonte: Avv. Luigi Vingiani

 

D

Deve ritenersi, nel caso in esame, risolto di diritto il contratto di assicurazione inter partes , per non avere la società assicuratrice, entro sei mesi dalla scadenza, iniziato il giudizio per la riscossione del proprio credito relativo al premio assicurativo, mediante notifica dell'atto di citazione o del decreto ingiuntivo  all'assicurato.

Il thema decidendum è, quello di stabilire l’intervenuta risoluzione del contratto assicurativo  a seguito della presunta tardività dell’azione di recupero della RATA scaduta  in data 8.3.2008 o in altre parole, se si debba tener conto della data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo anziché di quella della sua notificazione.

In proposito, avendo la società agito nella specie con il procedimento monitorio, si evidenza che la giurisprudenza di legittimità, ha più volte sancito il principio secondo cui non è sufficiente che nel termine di sei mesi sia presentato il ricorso per decreto ingiuntivo o questo sia concesso, bensì è necessario che entro tale termine l'ingiunzione venga notificata al destinatario, verificandosi in caso contrario la decadenza prevista dall'art. 1901 comma 3 c.c. e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di assicurazione. (Cfr.  Cass. 10/11/1980 n. 6022, Cass  29.7.1995  n.8367 e Cass. 11.10.1994 n. 8293 ).

Nell'esegesi dell'art. 1901 c.c. è pacifico, infatti, che:

a) come la sospensione del rapporto opera ipso iure nelle fattispecie di cui ai primi due commi, così la risoluzione del contratto, nella fattispecie di cui al terzo comma, si verifica automaticamente in conseguenza dell'inutile decorso del termine di sei mesi dal giorno di scadenza del premio o della rata di premio;

b) che tale termine è funzionale all'esigenza di evitare il protrarsi per un tempo indefinito di una situazione in cui l'assicurato resta obbligato a corrispondere i premi convenuti sebbene l'efficacia della polizza sia sospesa;

c) che per questa ragione il termine opera allo stesso modo di un termine di decadenza, nel senso che la risoluzione ope legis è impedita solo dal compimento dell'attività prevista, cioè dell'effettivo inizio dell'azione giudiziaria volta ad ottenere il pagamento del premio e degli accessori;

d) che, di conseguenza, al fine di evitare la risoluzione del contratto, non è sufficiente un atto di intimazione o una qualsiasi richiesta stragiudiziale, ma è richiesta la notificazione nel termine dell'atto introduttivo del giudizio, ciò rispondendo anche ad un'imprescindibile esigenza di certezza dei rapporti giuridici, posto che l'inutile decorso del termine autorizza l'assicurato a ritenere risoluto ipso iure il rapporto.

Applicando questi concetti al procedimento monitorio, per due ordini di ragioni si rende necessaria la notificazione del decreto ingiuntivo.

I)  La prima ragione è che, ai sensi dell'art. 643 c.p.c., appunto la notificazione determina la pendenza della lite e da tale data si producono, quindi, gli effetti sostanziali e processuali propri della domanda giudiziale proposta in via ordinaria, venendo altresì precluso all'assicuratore di rinunziare unilateralmente all'ottenimento del provvedimento richiesto.

II) La seconda ragione è che solo attraverso la notificazione del decreto l'assicurato viene a conoscenza dell'azione intrapresa dall'assicuratore e ha notizia legale, quindi, del verificarsi del presupposto che, precludendo la risoluzione del contratto, lo vincola all'adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto ancorché sia sospesa la copertura assicurativa.

 Seppur non compiutamente sollevata e discussa dalle parti, la questione allora attiene  alla valutazione se il termine di cui all’art. 1901 c.c.  possa o meno essere pregiudicato dalla sospensione o rallentamento delle attività nel periodo feriale, di guisa che  il termine semestrale sarebbe ridotto in prossimità del periodo estivo a soli 4 mesi e 15 giorni con una evidente disparità di trattamento e violazione dell’art.24 della Costituzione, con obbligo del giudice nel valutare la tempestività dell’assicuratore e nel contemperare gli opposti interessi, di effettuare un’interpretazione costituzionalmente corretta anche  in applicazione dei principi del giusto processo.

Implicitamente,dunque, è stato invocata l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 724-1969, deducendo che il periodo di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - dal 1 agosto al 15 settembre - deve essere sottratto dal computo dei sei mesi previsti dall'art. 1901 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, per cui l'onere dell'assicuratore di agire per la riscossione coattiva del premio può dirsi adempiuto (e quindi permane il suo diritto al premio di cui al decreto ingiuntivo opposto) e sempre implicitamente è stata dedotta la illegittimità di una diversa interpretazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 1901, 3 comma, c.c. e 1 l. n. 742-69 in relazione all'art. 24 Cost. e quindi in buona sostanza che il termine di cui all’art. 1901 c.c. sia di natura processuale e non già di natura sostanziale-

Secondo la tesi favorevole all’opposta  non potrebbe disconoscersi rilevanza processuale al termine semestrale di cui all'art. 1901 c.c. entro il quale deve essere avviata l'azione, con conseguente suo assoggettamento al regime di cui all'art. 1 della legge 742-69.

Una diversa interpretazione, sarebbe inevitabilmente in contrasto con l'art. 24 Cost., implicando un aggravamento ingiustificato dell'onere dell'assicuratore che si trovi a dover agire per il mancato pagamento di rate di premio scadute anteriormente al periodo feriale.

Le argomentazioni dell’opposta  non sono fondate e vanno disattese per due ordini di ragioni.

In primo luogo, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2033-1973; Cass. n. 609-1976) ha più volte sancito che la sospensione disposta dalla legge speciale riguarda soltanto i termini "processuali", cioè i termini che si riferiscono allo svolgimento del processo e regolano l'attività delle parti nel corso di un procedimento, il che vuol dire che deve trattarsi di termini afferenti agli atti mediante i quali si realizza la vicenda processuale, che appunto consiste in una sequenza di attività coordinate al fine di raggiungere il componimento della lite.

Già in sede di  redazione della legge n. 818 del 1965, fu fatta una specifica distinzione, e fu precisato che i termini processuali, da intendere come "quelli attinenti ai procedimenti ed indicanti il periodo ordinatorio, o comminatorio, o perentorio entro il quale può compiersi un atto del procedimento", "non possono e non debbono essere confusi con i termini sostanziali e con i termini indicati dal diritto sostanziale per azionare il diritto medesimo (v. Cass. n. 2033-73, cit.).

In applicazione di detti concetti, deve dunque dirsi che il termine di sei mesi entro cui l'assicuratore deve agire per la riscossione del premio, per evitare la risoluzione di diritto del contratto, non è suscettibile di sospensione a norma della legge n. 742-1969, poiché quel termine non ha carattere processuale, ma sostanziale, trattandosi difatti di termine indicato da norma sostanziale e attenendo alla esazione di prestazione.

In secondo luogo,  la questione di legittimità costituzionale per la mancata soggezione dell'art. 1901 c.c. al regime di cui all'art. 1 l. 742-69, in contrasto con l'art. 24 Cost.,è da ritenersi manifestamente infondata ,  non essendo assolutamente ipotizzabile tale contrasto, giacché il termine di specie di sei mesi per agire in giudizio, notificando il relativo atto introduttivo, è tale da rendere effettiva la possibilità per l'assicuratore di esercizio del proprio diritto di credito e - per scelta discrezionale del legislatore - mirando la risoluzione di diritto del contratto di assicurazione, decorso il detto termine, a rendere meno gravosa la posizione dell'assicurato, non mantenendo in vita per più lungo termine, ritenuto congruo quello stabilito, il rapporto assicurativo.

La giurisprudenza (V. Cass. 10/11/1980 n. 6022) ha chiarito come la risoluzione si verifica ope legis, per effetto del protrarsi dell’inadempimento dell’assicurato per sei mesi, dalla scadenza del premio o della rata di premio, e della mancata proposizione, da parte dell’assicuratore, nello stesso termine, di azione giudiziaria per il recupero del credito. Ciò significa che, per impedire la risoluzione del contratto, a pena di decadenza, l’assicuratore deve iniziare l’azione giudiziaria nel termine suddetto.

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

SALERNO

 

Repubblica Italiana

 

In nome del Popolo Italiano

 

Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4738/09 riservata all’udienza del 17/9/09
TRA

Tizio ..., rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine dell’atto di citazione dall’Avv. Massimo Galante presso il cui studio elettivamente domicilia in via Turati 23, Battipaglia (SA)

                                                                                                                  Opponente

E

Ina Alfa s.p.a. - Agenzia Generale di Salerno in persona dell’agente generale ... ... rapp.to e difeso e dom.to in   elettivamente domiciliata, in uno al suo procuratore e difensore avv. Antonio della Rocca, presso lo studio dell'avv. Marco Rsposito in Salerno alla via ... Conforti n.1                                                                                                  Opposta  

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione debitamente notificato in data 18/03/2009, Tizio ..., conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di SALERNO, la  Ina Alfa s.p.a. - Agenzia Generale di Salerno, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 60/09 per l’importo di Euro 499,99 al fine di accertare la non debenza del pagamento della predetta somma di  relativa ad una quietanza premio scaduta e non pagata il 8.9.2008 e relativa alla polizza n. 075 00473536 per il decorso del termine semestrale di cui all’art. 1901 terzo comma codice civile.

All’udienza di prima comparizione parte convenuta Ina Alfa s.p.a. - Agenzia Generale di Salerno, si costituiva ed eccepiva la tardività dell’opposizione e di aver tempestivamente presentato la richiesta di decreto ingiuntivo in data 25.7.2009.

L’attore opposto  esibiva copia del contratto e della quietanza non ritirata per l’importo di  euro 499,99.

Previa la precisazione delle conclusioni e la discussione come in atti  la causa  all’udienza del  17/9/09  veniva riservata a sentenza con termine di gg.15 per note.

MOTiVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si rileva che la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile poiché l’attore ha rispettato il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164 nonché 316, 318 e 319 c.p.c.,.

Sempre preliminarmente l’opposizione deve ritenersi tempestivamente presentata e l’opposizione è stata consegnata all’ufficiale giudiziario  entro i 40 giorni previsti dalla legge.

Ritiene l’opponente che la mera presentazione di un decreto ingiuntivo (25.7.2008) non sia sufficiente e debba invece considerarsi la data di notifica del  decreto ingiuntivo effettuata in data 19.9.2008 .

Ritiene invece  l’opposta si sia tempestivamente attivata nel richiedere il decreto ingiuntivo nel termine di sei mesi anche se la notifica sia avvenuta successivamente.

L’art.1901 c.c. prevede un termine per l’esercizio dell’azione di recupero “se l’assicuratore …non agisce per la riscossione  “.

E’ indubbio che l’assicuratore si sia attivato nei sei mesi dalla scadenza della rata.

Il thema decidendum è, pertanto, quello di stabilire l’intervenuta risoluzione del contratto assicurativo  a seguito della presunta tardività dell’azione di recupero della RATA scaduta  in data 8.3.2008 o in altre parole, se si debba tener conto della data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo anziché di quella della sua notificazione.

In proposito, avendo la società agito nella specie con il procedimento monitorio, si evidenza che la giurisprudenza di legittimità, ha più volte sancito il principio secondo cui non è sufficiente che nel termine di sei mesi sia presentato il ricorso per decreto ingiuntivo o questo sia concesso, bensì è necessario che entro tale termine l'ingiunzione venga notificata al destinatario, verificandosi in caso contrario la decadenza prevista dall'art. 1901 comma 3 c.c. e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di assicurazione. (Cfr.  Cass. 10/11/1980 n. 6022, Cass  29.7.1995  n.8367 e Cass. 11.10.1994 n. 8293 ).

Nell'esegesi dell'art. 1901 c.c. è pacifico, infatti, che:

a) come la sospensione del rapporto opera ipso iure nelle fattispecie di cui ai primi due commi, così la risoluzione del contratto, nella fattispecie di cui al terzo comma, si verifica automaticamente in conseguenza dell'inutile decorso del termine di sei mesi dal giorno di scadenza del premio o della rata di premio;

b) che tale termine è funzionale all'esigenza di evitare il protrarsi per un tempo indefinito di una situazione in cui l'assicurato resta obbligato a corrispondere i premi convenuti sebbene l'efficacia della polizza sia sospesa;

c) che per questa ragione il termine opera allo stesso modo di un termine di decadenza, nel senso che la risoluzione ope legis è impedita solo dal compimento dell'attività prevista, cioè dell'effettivo inizio dell'azione giudiziaria volta ad ottenere il pagamento del premio e degli accessori;

d) che, di conseguenza, al fine di evitare la risoluzione del contratto, non è sufficiente un atto di intimazione o una qualsiasi richiesta stragiudiziale, ma è richiesta la notificazione nel termine dell'atto introduttivo del giudizio, ciò rispondendo anche ad un'imprescindibile esigenza di certezza dei rapporti giuridici, posto che l'inutile decorso del termine autorizza l'assicurato a ritenere risoluto ipso iure il rapporto.

Applicando questi concetti al procedimento monitorio, per due ordini di ragioni si rende necessaria la notificazione del decreto ingiuntivo.

I)  La prima ragione è che, ai sensi dell'art. 643 c.p.c., appunto la notificazione determina la pendenza della lite e da tale data si producono, quindi, gli effetti sostanziali e processuali propri della domanda giudiziale proposta in via ordinaria, venendo altresì precluso all'assicuratore di rinunziare unilateralmente all'ottenimento del provvedimento richiesto.

II) La seconda ragione è che solo attraverso la notificazione del decreto l'assicurato viene a conoscenza dell'azione intrapresa dall'assicuratore e ha notizia legale, quindi, del verificarsi del presupposto che, precludendo la risoluzione del contratto, lo vincola all'adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto ancorché sia sospesa la copertura assicurativa.

 Seppur non compiutamente sollevata e discussa dalle parti, la questione allora attiene  alla valutazione se il termine di cui all’art. 1901 c.c.  possa o meno essere pregiudicato dalla sospensione o rallentamento delle attività nel periodo feriale, di guisa che  il termine semestrale sarebbe ridotto in prossimità del periodo estivo a soli 4 mesi e 15 giorni con una evidente disparità di trattamento e violazione dell’art.24 della Costituzione, con obbligo del giudice nel valutare la tempestività dell’assicuratore e nel contemperare gli opposti interessi, di effettuare un’interpretazione costituzionalmente corretta anche  in applicazione dei principi del giusto processo.

Implicitamente,dunque, è stato invocata l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 724-1969, deducendo che il periodo di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - dal 1 agosto al 15 settembre - deve essere sottratto dal computo dei sei mesi previsti dall'art. 1901 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, per cui l'onere dell'assicuratore di agire per la riscossione coattiva del premio può dirsi adempiuto (e quindi permane il suo diritto al premio di cui al decreto ingiuntivo opposto) e sempre implicitamente è stata dedotta la illegittimità di una diversa interpretazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 1901, 3 comma, c.c. e 1 l. n. 742-69 in relazione all'art. 24 Cost. e quindi in buona sostanza che il termine di cui all’art. 1901 c.c. sia di natura processuale e non già di natura sostanziale-

Secondo la tesi favorevole all’opposta  non potrebbe disconoscersi rilevanza processuale al termine semestrale di cui all'art. 1901 c.c. entro il quale deve essere avviata l'azione, con conseguente suo assoggettamento al regime di cui all'art. 1 della legge 742-69.

Una diversa interpretazione, sarebbe inevitabilmente in contrasto con l'art. 24 Cost., implicando un aggravamento ingiustificato dell'onere dell'assicuratore che si trovi a dover agire per il mancato pagamento di rate di premio scadute anteriormente al periodo feriale.

Le argomentazioni dell’opposta  non sono fondate e vanno disattese per due ordini di ragioni.

In primo luogo, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2033-1973; Cass. n. 609-1976) ha più volte sancito che la sospensione disposta dalla legge speciale riguarda soltanto i termini "processuali", cioè i termini che si riferiscono allo svolgimento del processo e regolano l'attività delle parti nel corso di un procedimento, il che vuol dire che deve trattarsi di termini afferenti agli atti mediante i quali si realizza la vicenda processuale, che appunto consiste in una sequenza di attività coordinate al fine di raggiungere il componimento della lite.

Già in sede di  redazione della legge n. 818 del 1965, fu fatta una specifica distinzione, e fu precisato che i termini processuali, da intendere come "quelli attinenti ai procedimenti ed indicanti il periodo ordinatorio, o comminatorio, o perentorio entro il quale può compiersi un atto del procedimento", "non possono e non debbono essere confusi con i termini sostanziali e con i termini indicati dal diritto sostanziale per azionare il diritto medesimo (v. Cass. n. 2033-73, cit.).

In applicazione di detti concetti, deve dunque dirsi che il termine di sei mesi entro cui l'assicuratore deve agire per la riscossione del premio, per evitare la risoluzione di diritto del contratto, non è suscettibile di sospensione a norma della legge n. 742-1969, poiché quel termine non ha carattere processuale, ma sostanziale, trattandosi difatti di termine indicato da norma sostanziale e attenendo alla esazione di prestazione.

In secondo luogo,  la questione di legittimità costituzionale per la mancata soggezione dell'art. 1901 c.c. al regime di cui all'art. 1 l. 742-69, in contrasto con l'art. 24 Cost.,è da ritenersi manifestamente infondata ,  non essendo assolutamente ipotizzabile tale contrasto, giacché il termine di specie di sei mesi per agire in giudizio, notificando il relativo atto introduttivo, è tale da rendere effettiva la possibilità per l'assicuratore di esercizio del proprio diritto di credito e - per scelta discrezionale del legislatore - mirando la risoluzione di diritto del contratto di assicurazione, decorso il detto termine, a rendere meno gravosa la posizione dell'assicurato, non mantenendo in vita per più lungo termine, ritenuto congruo quello stabilito, il rapporto assicurativo.

La giurisprudenza (V. Cass. 10/11/1980 n. 6022) ha chiarito come la risoluzione si verifica ope legis, per effetto del protrarsi dell’inadempimento dell’assicurato per sei mesi, dalla scadenza del premio o della rata di premio, e della mancata proposizione, da parte dell’assicuratore, nello stesso termine, di azione giudiziaria per il recupero del credito. Ciò significa che, per impedire la risoluzione del contratto, a pena di decadenza, l’assicuratore deve iniziare l’azione giudiziaria nel termine suddetto.

 Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve ritenersi, nel caso in esame, risolto di diritto il contratto di assicurazione inter partes , per non avere la società assicuratrice, entro sei mesi dalla scadenza, iniziato il giudizio per la riscossione del proprio credito relativo al premio assicurativo, mediante notifica dell'atto di citazione o del decreto ingiuntivo  all'assicurato.

In definitiva deve ritenersi fondata e quindi va accolta l'opposizione,per cui il  contratto di assicurazione doveva ormai ritenersi sciolto – e pertanto deve dichiararsi, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto ( n. 369-09 r.d.i.  n. 301/09 R.G.), inesistente il credito vantato dalla società opposta , per intervenuta risoluzione di diritto del contratto.

Sussistono a parere del giudicante  per i motivi della decisione giusti ed equi  motivi per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di opposizione,

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di SALERNO, dott. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tizio ...,  nei confronti di  Ina Alfa s.p.a. - Agenzia Generale di Salerno in persona dell’agente generale ... con atto di citazione notificato in data  18/03/2009, così provvede:

 

1.               Dichiara risolto “ipso jure”  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1901  terzo comma codice civile il contratto di assicurazione “inter partes” per non aver l’assicuratore opposto agito per la riscossione entro il  termine di sei mesi dalla data dell’ 8.3.2008.

2.               Accoglie l’opposizione  e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo  n. 369-09 r.d.i.  n. 301/09 R. G. ,  emesso dal Giudice di Pace di Salerno.

3.               Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione.-

 

Così deciso in SALERNO lì  27/10/2009

Il Giudice di Pace
Avv. Luigi Vingiani

 




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2009-11-30 Chi: Avv. Luigi Vingiani Fonte: Avv. Luigi Vingiani








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