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Assicurativo 2009-10-15 - Pdf - Stampa

Per i sinistri in Italia con veicolo extracomunitario, entro quali massimali risponde l'UCI? (Cassazione 20667/09)

Commento a Cass. civ. Sez. III, 25-09-2009, n. 20667, cortesemente inviato dall'avv. Renato Savoia che ringraziamo Fonte: avv. Renato Savoia

 

N

Nella fattispecie di cui si è occupata la Suprema Corte con la sentenza sottoriportata, il problema posto all'attenzione è quello in cui via sia la polizza R.C.A. di un veicolo extracomunitario, circolante in Italia con carta verde, che preveda limiti di massimali superiori a quelli previsti ex lege in Italia.

Il danneggiato in Italia dalla circolazione di tale veicolo può avvalersi di quei maggiori massimali?

La risposta è che al fine di avvalersi dei limiti di massimali superiori a quelli previsti dalla normativa italiana occorre:

1) una espressa previsione contrattuale  in tale senso;

2) che la previsione contrattuale estera sia espressamente valida per il territorio italiano;

3) che il danneggiato provi i massimali esteri maggiori.

La Corte ha motivato il differente trattamento accordato all'UCI rispetto alle Compagnie di Assicurazioni sulla base dell'affermazione che

L'U.C.I. - diversamente dall'assicuratore nazionale il quale risponde "entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione" - non è un assicuratore, ma un garante ex lege (con la conseguenza della non applicabilità tout court, nei suoi confronti, della normativa riferibile all'assicuratore), i l quale, eccezionalmente, è tenuto alla garanzia oltre il massimale minimo ex lege n. 990 del 1969, e cioè quando vi sia una copertura assicurativa estera, valida anche per il territorio italiano, per massimali maggiori rispetto a quelli minimi italiani.

Per l'UCI, dunque

Soltanto le condizioni contenute nella carta verde sono significative, e non quelle contenute nella polizza, valida soltanto nel territorio di origine.

Nel caso effettivamente vi sia, una polizza che prevede limiti di massimali magggiori,

incombe al danneggiato che lo invoca, provare il superamento ex contractu (straniero e valido anche per l'Italia) del limite della garanzia ex lege fornita dall'U.C.I..

* * *

Vale la pena ricordare che rispetto alla situazione di cui ha discusso la Suprema Corte, un pò di cose sono nel frattempo cambiate, e cioè:

- la legge 990/1969 è stata abrogata insieme a molte altre disposizioni in tema di assicuraione, per far posto al cd. codice delle assicurazioni (d. lgs 209/05). Le norme che riguardano l'UCI sono gli articoli 125 e 126;

 -  la Bulgaria dal 1/01/07 fa parte dell'Unione Europea.

(testo della sentenza sul sito dell'autore)


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2009-10-15 Chi: Avv. Renato Savoia Fonte: avv. Renato Savoia Link: http://www.renatosavoia.com/news/visual.php?num=69








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