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Avvocati    

Oua contro Agcm: non siamo imprese

Il presidente De Tilla sul caso di Brescia.
16.09.2009 - pag. 69694 print in pdf print on web

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    L'ordine di Brescia sanziona alcuni avvocati con negozio.

    Gli avvocati rispondono investendo l'agcm (antitrust) del problema.

    L'Oua, nelle parole del presidente, afferma che "l'unico a non capirlo e' l'antitrust", cioe' che gli avvocati non sono imprese.

    L'Agcm pero' non ha toccato gli aspetti deontologici, nella procedura avviata, ma quelli legati alla riforma Bersani che vuole aumentare la concorrenza.

    E' uno scontro frontale, dopo anni di annunci dell'Agcm sui poteri degli Ordini e della concorrenza nella professione legale.

    Ecco il documento, le note sono invece alla fonte, al link indicato.

    Il tutto mentre la cassa previdenziale cerca di restare autonoma.

     

    class="internalbox" > color="#000080"> style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; line-height: 16pt" class="p" align="center"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">LA GIUNTA DELL’OUA

    /> style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; line-height: 16pt" class="p" align="center"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"> RILEVATO CHE

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 16pt" class="p"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"> l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se costituisce un’intesa restrittiva della concorrenza la decisione adottata dall’Ordine degli Avvocati di Brescia di sanzionare alcuni avvocati di Milano per aver aperto su strada un “negozio giuridico” con l’applicazione alla porta di ingresso di una scritta, a caratteri vistosi, recante l’indicazione “Prima consulenza gratuita”.

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 16pt" class="p"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"> 

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; line-height: 16pt" class="p" align="center"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"> CONSIDERATO CHE

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 16pt" class="p"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">appare con grande evidenza che l’intervento dell’Antitrust è viziato da carenza di potere: gli Ordini professionali non sono Associazioni di imprese, ma organismi di diritto pubblico posti a tutela dell’indipendenza ed autonomia, nonché del livello deontologico dei professionisti (e ciò nell’interesse dei cittadini) che si ribadisce non sono imprese, ma soggetti qualificati che esplicano attività intellettuale. L’Antitrust ha, quindi, commesso un macroscopico errore in quanto l’attività degli Ordini professionali ha rilevanza pubblica esercitando, per legge, le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi. Gli Ordini professionali vigilano sul decoro dei professionisti e sull’esercizio dell’attività professionale e dello svolgimento dell’attività forense.

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 16pt" class="p"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"> 

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; line-height: 16pt" class="p" align="center"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"> CONSIDERATO CHE

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 16pt" class="p"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">i codici deontologici hanno un fondamento costituzionale, ancor più dopo l’introduzione dell’art. 118, comma 4, della Costituzione, che fissa il principio di sussidiarietà “orizzontale”. La giurisprudenza costituzionale ha sempre dato per scontato il concetto che vi siano norme deontologiche “proprie dell’Ordine professionale” e non sindacabili dall’autorità pubblica. Ciascuna categoria ha le proprie regole deontologiche in quanto il contenuto e le modalità di esercizio sono diverse per ciascuna professione. La deontologia ha una forte valenza etica mentre le regole delle imprese sono di tipo esclusivamente mercantile (cioè asettiche sul piano deontologico).

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; line-height: 16pt" class="p"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"> 

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; line-height: 16pt" class="p"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"> 

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; line-height: 16pt" class="p" align="center"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"> RILEVATO CHE

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 16pt" class="p"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">con l’inizio di un’istruttoria contro l’Ordine di Brescia l’Antitrust ha altresì violato la normativa europea. Esistono, infatti, due direttive europee (la 36/2005 e la 123/2006), riguardanti rispettivamente il riconoscimento delle qualifiche professionali e la liberalizzazione dei servizi nel mercato interno, che si sono espresse con chiarezza: per l’Europa le professioni regolamentate (quelle che si rapportano agli ordini professionali) devono ottemperare alle regole riguardanti l’indipendenza, il decoro e l’integrità della professione. Anzi la direttiva 123/2006 (art. 24, comma 2) dice di più: sancisce espressamente che i codici deontologici di ciascun paese possano riferirsi a regole più stringenti proprio in relazione ai requisiti di indipendenza, decoro ed integrità. Si tratta del principio europeo ignorato dall’Antitrust del rispetto dell’identità nazionale. La stessa direttiva n. 36/2005 del Parlamento Europeo sancisce che le regole europee delle professioni intellettuali non impediscono che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel proprio territorio, requisiti specifici motivati dall’applicazione delle norme professionali giustificate dall’interesse pubblico generale. Tali requisiti riguardano le norme specifiche di ogni singolo Paese in materia di organizzazione della professione, di deontologia, di controllo e di responsabilità.

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 16pt" class="p"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"> 

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; line-height: 16pt" class="p" align="center"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"> RITENUTO

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 16pt" class="p"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">infine, che la funzione disciplinare esercitata dai Consigli dell’Ordine, nell’ambito dei doveri assegnati alle istituzioni forensi, non può essere oggetto di sindacato se non nei limiti della devoluzione prevista dalla legge

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 16pt" class="p"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"> 

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; line-height: 16pt" class="p" align="center"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">TUTTO CIÒ RILEVATO E CONSIDERATO, la Giunta dell’O.U.A.

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 16pt" class="p"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"> 

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; line-height: 16pt" class="p" align="center"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">INVITA

    style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 16pt" class="p"> color="#000080"> style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"> l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ad archiviare per inammissibilità e carenza di potere, e, comunque, per infondatezza nel merito, la indagine avviata nei confronti del Consiglio dell’Ordine di Brescia in relazione alla citata delibera.

     


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