Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
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Dal Friuli Venezia Giulia un nuovo strumento di contrasto al doping: il passaporto medico sportivo

2009-09-11  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Legge regionale 6 agosto 2009, n. 15

Art. 1 

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 8/2003)

1.  Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), le parole <<, per iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti>> sono soppresse.

Art. 2 

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 8/2003)

1. 

L'articolo 13 della legge regionale 8/2003 e' sostituito dal seguente:

<<Art. 13 

(Priorita' ed esclusioni)

1.  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 octies e 24 novies, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le ipotesi di priorita' e di esclusione dai finanziamenti previsti dall'articolo 11.>>.

 

Art. 3 

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 8/2003)

1.  All'articolo 23 della legge regionale 8/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 le parole <<Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attivita' motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona si avvalgono>> sono sostituite dalle seguenti: <<I gestori di attivita' sportive svolte nelle palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attivita' motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono>>;

b)  al comma 2 le parole <<Prima dell'inizio dell'attivita', i gestori delle>> sono sostituite dalle seguenti: <<I gestori di attivita' nelle>>;

c)  

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

<<3.  Il direttore tecnico ha la responsabilita' dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Spetta in particolare al direttore tecnico:

a)  la verifica del possesso dell'idoneita' fisica dei praticanti l'attivita' sportiva, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente;

b)  il controllo dell'adeguatezza delle attrezzature sportive;

c)  la verifica della presenza e della funzionalita' dei presidi sanitari di primo intervento previsti dalla normativa vigente, avvalendosi all'occorrenza anche di esperti;

d)  la consulenza, ove richiesta, sugli effetti degli integratori alimentari;

e)  la verifica della sottoscrizione da parte dei praticanti l'attivita' sportiva del foglio informativo antidoping di cui all'articolo 24 septies;

f)  la vigilanza del rispetto delle normative antidoping.>>;

 

d)  

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

<<3 bis.  Il direttore tecnico e' tenuto a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia antidoping nei termini e con le modalita' previsti dal Piano regionale di lotta al doping di cui all'articolo 24 ter.>>;

 

e)  al comma 6 le parole <<sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<sanzione pecuniaria da un minimo di duemila euro a un massimo di ventimila euro>>;

f)  

dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

<<6 bis.  Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attivita' siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.>>.

 

Art. 4 

(Inserimento del Capo X bis alla legge regionale 8/2003)

1. 

Prima dell'articolo 24 della legge regionale 8/2003 e' inserito il seguente capo:

<<Capo X bis

Tutela della salute, prevenzione e contrasto al doping>>.

 

Art. 5 

(Modifica all'articolo 24 della legge regionale 8/2003)

1. 

L'articolo 24 della legge regionale 8/2003 e' sostituito dal seguente:

<<;Art. 24 

(Tutela della salute in ambito sportivo)

1.  La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione per favorire un corretto stile di vita e la tutela della salute dei praticanti l'attivita' sportiva e degli operatori sportivi.

2.  La Regione sostiene altresi' la formazione degli operatori medici per la prestazione delle cure primarie, del personale tecnico-sportivo e dei collaboratori delle associazioni e societa' sportive per interventi di primo soccorso durante l'attivita' atletica.

3.  La Regione sostiene campagne di sensibilizzazione sugli effetti derivanti dall'uso di farmaci, integratori e sostanze, anche acquistati all'estero e via internet.

4.  Gli interventi previsti nei commi 1 e 2, sono realizzati con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), delle istituzioni scolastiche e delle Universita' della Regione, secondo le indicazioni contenute nel Piano sanitario regionale.>>.

 

Art. 6 

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 8/2003)

1. 

Dopo l'articolo 24 della legge regionale 8/2003, sono inseriti i seguenti:

<<Art. 24 bis 

(Passaporto medico sportivo)

1.  La Regione promuove la realizzazione di un progetto per l'istituzione del passaporto medico del praticante l'attivita' sportiva.

2.  Il progetto e' diretto all'attivazione, nel rispetto della normativa sulla protezione e il trattamento dei dati personali, di un sistema informatico di raccolta e di monitoraggio dei dati e delle informazioni sanitarie dell'atleta disponibili nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

3.  Il sistema informatico, da rendere accessibile anche attraverso la Carta regionale dei servizi, e' costituito per finalita' di tutela della salute dell'atleta e di monitoraggio epidemiologico.

Art. 24 ter 

(Piano regionale di lotta al doping)

1.  La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping), e nel rispetto della normativa WADA, promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva a ogni livello.

2.  Per le finalita' previste al comma 1, la Regione definisce un Piano triennale di attivita' per la lotta al doping.

3.  Il Piano e' predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di sport, in collaborazione con la Direzione centrale competente in tema di salute e con le altre direzioni centrali interessate, con il concorso delle Universita' degli studi della regione, del CONI, degli enti di promozione sportiva, dell'Ufficio scolastico regionale e della FMSI.

4.  Il Piano e' approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'assessore allo sport, di concerto con gli assessori alla salute, istruzione, formazione e politiche per i giovani.

Art. 24 quater 

(Attivita' di prevenzione)

1.  Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano regionale di lotta al doping, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi:

a)  iniziative e programmi di prevenzione nell'ambito delle scuole e delle Universita';

b)  informazione antidoping tra i praticanti attivita' fisico-motoria nelle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, e tra i partecipanti a manifestazioni sportive non agonistiche;

c)  campagne di formazione, informazione ed educazione sui rischi per la salute derivanti dal doping e sugli effetti distorsivi che da esso derivano per i valori etici dello sport e della salute rivolte agli atleti agonisti con particolare attenzione ai giovani che intendono svolgere sport a livello professionistico;

d)  servizio di consulenza gratuita e in forma anonima sui rischi per la salute derivanti dall'assunzione di sostanze dopanti, farmaci e integratori alimentari, fornito attraverso una linea telefonica e un sito web dedicato;

e)  corsi di formazione e di aggiornamento sui danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti e sulla normativa antidoping per i direttori tecnici di cui all'articolo 23, nonche' per i dirigenti, i tecnici, gli allenatori e i preparatori atletici delle associazioni e delle societa' sportive;

f)  programmi formativi e di aggiornamento professionale per gli operatori medici, in particolare per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta;

g)  studi, convegni e pubblicazioni in tema di doping;

h)  studi sulle cause del doping e ricerca antidoping con particolare riguardo alla prevenzione, ai metodi di individuazione e alla percezione dei connessi rischi, nonche' all'utilizzo di nuove sostanze e alla percezione del danno alla salute.

2.  Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, nonche' i progetti per la tutela della salute promossi dagli istituti scolastici che fanno esplicito riferimento ai danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti.

Art. 24 quinquies 

(Potenziamento dei controlli antidoping)

1.  La Regione, in armonia con le indicazioni del Piano regionale di lotta al doping, puo' stipulare un'apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale, nell'ambito delle attivita' sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.

2.  La convenzione prevede in particolare le modalita' di coinvolgimento diretto degli organizzatori delle attivita' sportive agonistiche nella lotta antidoping.

Art. 24 sexies 

(Soggetti attuatori)

1.  Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 24 quater, 24 quinquies e 24 septies, la Regione, secondo le indicazioni del Piano regionale di lotta al doping, sostiene spese dirette oppure eroga contributi e finanziamenti per iniziative promosse dal CONI, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva, dalle Universita' degli studi della regione, dall'Ufficio scolastico regionale, dalle Aziende sanitarie, dalla FMSI, dalle associazioni e societa' sportive.

2.  La Regione riconosce il ruolo svolto dalle Universita' della regione, dalla FMSI e dalla Scuola dello Sport del CONI del Friuli Venezia Giulia, nell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 24 quater, comma 1, lettere d), e) f) e h).

3.  I benefici sono concessi per attivita' e iniziative che abbiano un interesse regionale.

4.  Con regolamento sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione degli incentivi.

5.  E' data priorita' alle iniziative realizzate mediante l'utilizzo di professionalita' formatesi presso il corso di perfezionamento sul doping organizzato dal Centro per lo studio, la formazione e l'informazione sul doping dell'Universita' degli studi di Udine, in collaborazione con il dipartimento di Psicologia dell'Universita' di Trieste.

Art. 24 septies 

(Foglio informativo antidoping)

1.  La Regione predispone un foglio informativo concernente i rischi per la salute connessi all'uso di sostanze dopanti e all'abuso di farmaci e integratori alimentari.

2.  Il foglio informativo e' destinato ai praticanti attivita' fisico motoria nelle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, e agli atleti agonisti.

3.  La sottoscrizione per presa visione del foglio informativo avviene al momento dell'iscrizione alle attivita' organizzate dai gestori delle strutture di cui all'articolo 23, comma 1; nel caso di atleti praticanti attivita' sportiva di carattere agonistico, la sottoscrizione e' richiesta a ogni prima iscrizione alla societa' e associazione sportiva.

4.  Per le manifestazioni non agonistiche, sostenute dall'amministrazione regionale, gli organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione dei partecipanti il foglio informativo.

5.  Il foglio informativo altresi' e' messo a disposizione nei centri Informagiovani.

6.  Il foglio informativo e' predisposto dalla Direzione centrale preposta alla tutela della salute, di concerto con la struttura regionale competente in materia di sport e inserito nel sito web dell'amministrazione regionale.

7.  La violazione dell'obbligo di cui al comma 3, comporta a carico della societa', associazione sportiva, nonche' dei gestori delle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro. Le sanzioni sono applicate secondo i termini e le modalita' previste dall'articolo 23, comma 6.

Art. 24 octies 

(Certificato di qualita' antidoping)

1.  L'amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualita' antidoping alle associazioni e societa' sportive che abbiano aderito a iniziative di prevenzione e contrasto al doping e alle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, i cui direttori tecnici abbiano partecipato ai corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 24 quater, comma 1, lettera e).

2.  Il certificato di qualita' e' una delle priorita' nella concessione di contributi da parte di Comuni, Province e Regione per le attivita' e per le manifestazioni promosse dalle associazioni e societa' sportive, nonche' dai soggetti gestori delle strutture di cui all'articolo 23, comma 1.

Art. 24 novies 

(Revoca e preclusioni dalle contribuzioni regionali)

1.  La Regione revoca gli incentivi concessi ai sensi degli articoli 11 e 24 sexies ad associazioni e societa' sportive, i cui iscritti siano stati riconosciuti responsabili di illeciti disciplinari sportivi relativi alla violazione della normativa antidoping o i cui dirigenti, tecnici, allenatori e preparatori atletici siano stati riconosciuti responsabili di violazioni della normativa statale antidoping.

2.  Le associazioni e le societa' in relazione alle quali si siano verificati i fatti di cui al comma 1, sono altresi' escluse dai contributi e finanziamenti previsti ai sensi degli articoli 11 e 24 sexies, per i due anni successivi all'accertamento dei fatti medesimi.>>.

 

Art. 7 

(Norme transitorie)

1.  Fino all'approvazione del Piano regionale di lotta al doping previsto dall'articolo 24 ter della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 6, gli interventi di prevenzione e contrasto al doping sono regolati dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.  La Giunta regionale approva il Piano regionale di lotta al doping entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.  Fino alla piena attivazione della Carta regionale dei servizi, gli interventi previsti dall'articolo 24 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 6, sono realizzati in via sperimentale.

Art. 8 

(Norme finanziarie)

1.  Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/2003, come modificato dall'articolo 1, comma 1, fanno carico all'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e ai capitoli 6037 e 6040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

2.  Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, e dagli articoli 24 bis, 24 quater, 24 quinquies, 24 sexies e 24 septies della legge regionale 8/2003, come inseriti dall'articolo 6, comma 1, fanno carico all'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6072 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 la cui denominazione e' sostituita con la seguente: <<Iniziative per la tutela della salute in ambito sportivo e di contrasto al doping>>.

3.  Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 septies, comma 7, della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 6, comma 1, affluiscono all'unita' previsionale di base 3.2.121 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e al capitolo 39 che si istituisce per memoria con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di foglio informativo antidoping>>.

 

2009-09-11

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