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Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





“Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l'intelligenza che si vincono i campionati.” - Michael Jordan

      

Accertamento, da parte delle questure, della sussistenza dei requisiti ostativi al rilascio di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive

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Ministero dell'Interno - Decreto 15 agosto 2009 (GU n. 199 del 28 agosto 2009)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
  Vista  la  legge  13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel
settore  del  giuoco  e  delle  scommesse  clandestine e tutela della
correttezza  nello  svolgimento  di  manifestazioni  sportive», ed in
particolare  l'art.  6  riguardante  il «Divieto di accesso ai luoghi
dove si svolgono manifestazioni sportive»;
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24   aprile  2003,  n.  88,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  contrastare  i  fenomeni  di violenza in
occasione di competizioni sportive»,
  Visto  il  decreto-legislativo  7  marzo  2005,  n.  82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
  Visto  il  decreto-legge  8  febbraio  2007,  n. 8, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2007, n. 41, recante «Misure
urgenti  per  la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza
connessi  a  competizioni calcistiche, nonche' norme a sostegno della
diffusione  dello  sport  e  della partecipazione gratuita dei minori
alle manifestazioni sportive»;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008, n. 85, convertito dalla
legge  14  luglio  2008,  n.  121,  recante «Disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
  Vista  la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i
disordini   degli  spettatori  durante  le  manifestazioni  sportive,
segnatamente  nelle  partite  di  calcio,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  - serie generale n. 110 - del 13 maggio
2005;
  Visto la Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2006, concernente
un  manuale  di  raccomandazioni  per  la  cooperazione  tra Forze di
polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini
in  occasione  delle  partite  di calcio di dimensione internazionale
alle  quali  e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata sulla
Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  2006/C  322/01 del 29
dicembre 2006;
  Visto  il  comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge n. 8 del 2007, che
vieta  alle  societa'  sportive di corrispondere, in qualsiasi forma,
sovvenzioni,  contributi  e  facilitazioni  di  qualsiasi  natura,  a
soggetti  destinatari di specifici provvedimenti ivi indicati, ovvero
condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati indicati nel
medesimo comma 1 dell'art. 8;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno, di concerto con il
Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali e con il Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  in  data  6  giugno  2005, recante
«Modalita'  per  l'emissione,  distribuzione  e vendita dei titoli di
accesso  agli  impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila
unita',  in  occasione  di competizioni sportive riguardanti il gioco
del calcio»;
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, n.
2008/22799  del 4 marzo 2008, recante: «Disciplina delle modalita' di
controllo  accessi automatizzato per i titoli di accesso emessi anche
in   forma  digitale  e  di  trasmissione  telematica  dei  documenti
riepilogativi dei sistemi di emissione e di controllo accessi»;
  Visto  il  comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 8 del 2007, che
vieta  alle  societa'  organizzatrici  di competizioni riguardanti il
gioco   del  calcio,  responsabili  della  emissione,  distribuzione,
vendita o cessione dei titoli di accesso di cui al richiamato decreto
del  6  giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire tali titoli a
soggetti  destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 6 della legge
13  dicembre  1989,  n. 401, ovvero condannati per reati indicati nel
medesimo comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 8 del 2007;
  Visti  l'art. 8, comma 2, e l'art. 9, comma 2, del decreto-legge n.
8  del 2007, che rinviano ad un decreto del Ministro dell'interno, di
concerto  con  il  Ministro per le politiche giovanili e le attivita'
sportive,  la  definizione delle modalita' di verifica, attraverso la
Questura,  della  sussistenza dei requisiti ostativi ivi previsti dei
nominativi comunicati dalle societa' sportive;
  Visti  l'art. 8, comma 3, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge n.
8  del  2007,  che  prevedono  specifiche sanzioni amministrative nei
confronti  delle  societa'  che  non osservano i divieti previsti dai
medesimi articoli;
  Ritenuto  necessario  predisporre  con  apposito  provvedimento  un
adeguato  sistema  per  la  verifica  della  sussistenza dei predetti
requisiti  ostativi,  attraverso  le Questure, compatibile con quello
relativo   alla  gestione  dell'organizzazione  delle  manifestazioni
sportive,   con   specifico   riferimento  all'uso  generalizzato  di
tecnologie  telematiche per l'emissione, la distribuzione, la vendita
e  la  cessione  dei titoli di accesso di cui al decreto del 6 giugno
2005,  sopra  richiamato,  che consenta di dare piena attuazione alle
finalita' di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 13
giugno  2008,  con  il  quale  al sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio  on.le  dott. Rocco Crimi e' stata attribuita la delega per
le   funzioni   in   materia   di   sport,  corrispondenti  a  quelle
precedentemente  attribuite  al Ministro per le politiche giovanili e
le  attivita'  sportive  con  decreto del Presidente del Consiglio 15
giugno  2006, tra cui, in particolare, quelle relative alla proposta,
al   coordinamento  ed  all'attuazione  delle  iniziative  normative,
amministrative e culturali relative allo sport;
  Vista  la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri -
Struttura  di  missione  per lo sport n. 0003542.P del 3 luglio 2009,
con  la  quale  il  menzionato Sottosegretario ha espresso il proprio
«nulla osta alla formalizzazione» del provvedimento in parola;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nella seduta del 16 aprile 2009;
  Ritenuto  di  dover  stabilire  le  modalita'  di  attuazione degli
articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007;
 
                              Decreta:
 
 
                               Art. 1.
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione
 
  1.  Le  disposizioni del presente decreto stabiliscono le modalita'
di verifica della sussistenza dei requisiti ostativi:
   a)  di  cui  all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007,
che  si  applicano  a  tutte le societa' sportive che provvedono alla
corresponsione   di   sovvenzioni,   contributi  e  facilitazioni  di
qualsiasi  natura,  ivi  inclusa  l'erogazione  a  prezzo agevolato o
gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio;
   b)  di  cui  all'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007,
che   si  applicano  alle  societa'  organizzatrici  di  competizioni
riguardanti  il  gioco  del  calcio che disputano le gare in impianti
sportivi  con  capienza  superiore  a  7.500 spettatori, responsabili
della  emissione,  distribuzione,  vendita  e  cessione dei titoli di
accesso, di cui al decreto 6 giugno 2005, indicato in premessa.
 
        
      
                               Art. 2.
 
 
                             Definizioni
 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
   a)   decreto-legge:  il  decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;
   b)  societa': le societa' sportive e le societa' organizzatrici di
competizioni  riguardanti il gioco del calcio, di cui agli articoli 8
e 9 del decreto-legge;
   c)  agevolazioni:  le sovvenzioni, i contributi e le facilitazioni
di  qualsiasi  natura,  ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o
gratuito  di  biglietti  e  abbonamenti  o  titoli di viaggio, di cui
all'art. 8 del decreto-legge;
   d)  titoli  di accesso: i titoli di accesso, di cui al decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro per i beni e le
attivita'  culturali  e  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le
tecnologie,   in  data  6  giugno  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005;
   e)   cessione   dei   titoli  di  accesso:  emissione,  vendita  o
distribuzione  dei  titoli  di  accesso  di  cui  al predetto decreto
interministeriale del 6 giugno 2005;
   f)   requisiti  ostativi:  sussistenza  di  provvedimenti  di  cui
all'art.  6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge
27  dicembre 1956, n. 1423, ovvero di sentenza di condanna, anche non
definitiva,   per   reati   richiamati  negli  articoli  8  e  9  del
decreto-legge;
   g)   sistema  informatico:  sistema  informatico  delle  questure,
utilizzato  attraverso  il  supporto  tecnico  del Centro elettronico
nazionale  della  Polizia di Stato e collegato al Centro elaborazione
dati, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
 
        
      
                               Art. 3.
 
 
            Modalita' per la verifica dei motivi ostativi
 
 
  1.  Al  fine  della verifica, in tempo reale, della sussistenza dei
requisiti  ostativi,  le questure, attraverso il sistema informatico,
ricevono,  con  modalita'  telematiche, i nominativi comunicati dalle
societa', ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge.
  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto interministeriale del
6  giugno  2005,  richiamato  in  premessa,  le societa', prima della
corresponsione  delle  agevolazioni, ovvero della cessione dei titoli
di   accesso,   devono   comunicare  alla  questura,  anche  per  via
telematica,  attraverso  un  sistema  dedicato, i dati anagrafici del
soggetto  destinatario  dell'agevolazione,  ovvero della cessione del
titolo  di  accesso.  Le societa' provvedono con le stesse modalita',
anche  in  caso  di  sostituzione  del  nominativo  del  beneficiario
dell'agevolazione e del destinatario del titolo di accesso.
  3.  L'utilizzo  del sistema informatico e' finalizzato a registrare
la  richiesta  della  societa' di verifica dei requisiti ostativi dei
nominativi  comunicati  ed  a riscontrare l'eventuale sussistenza dei
medesimi  requisiti,  bloccando, in quest'ultima ipotesi, l'emissione
del  titolo  di  accesso e riproducendo, in ogni caso, nella risposta
telematica,  un  avviso  riportante la seguente dicitura «La risposta
alla  verifica  richiesta non puo' essere fornita. Si richiama quanto
previsto  dagli  articoli 8 e 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.
8,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.
Per     qualsiasi     informazione     contattare     la     questura
di……….».
  4.   Ai   fini   dello  svolgimento  delle  verifiche  prima  della
concessione   delle  agevolazioni  o  dell'emissione  dei  titoli  di
accesso,  le  postazioni  dedicate delle societa' o dei concessionari
devono  essere  dotate  di  sistemi di autenticazione informatica. Il
sistema informatico assicura altresi' il tracciamento delle richieste
di  verifica  effettuate  attraverso  le  medesime  postazioni  e  la
conservazione per un anno delle interrogazioni al medesimo sistema.
  5.   Le  societa'  possono  provvedere  alla  corresponsione  delle
agevolazioni,  ovvero  alla cessione dei titoli di accesso, solo dopo
che   la  questura,  anche  attraverso  il  sistema  informatico,  ha
comunicato  l'assenza  dei requisiti ostativi. Le societa' comunicano
altresi' alla questura, anche con le stesse modalita' di cui al comma
2,  i  dati identificativi relativi all'agevolazione corrisposta e al
titolo di accesso emesso, attraverso un codice alfanumerico.
  6.  Il sistema informatico e' altresi' finalizzato a rettificare la
verifica  gia'  effettuata,  in caso di successivo riscontro positivo
della  sussistenza  dei  requisiti ostativi dei nominativi comunicati
dalla  societa',  derivante dall'aggiornamento delle informazioni sui
medesimi   requisiti  ostativi,  attraverso  la  comunicazione  anche
telematica  alla  societa'  interessata,  che  dovra'  provvedere  ad
adottare  i  conseguenti  provvedimenti,  anche  di  annullamento del
titolo di accesso eventualmente gia' rilasciato, nonche' di revoca di
eventuali agevolazioni in corso di validita'.
  7.   Ai   fini   dell'utilizzazione  del  sistema  di  collegamento
telematico,  le  societa'  dovranno predisporre un sistema secondo il
protocollo  di  interfaccia  di  cui  all'allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, finalizzato a:
   a) riportare nome, cognome, data, luogo e provincia di nascita dei
soggetti  destinatari  delle agevolazioni o della cessione del titolo
di accesso;
   b)  segnalare  alla  questura  eventuali  variazioni  di programma
relative alle manifestazioni sportive gia' programmate;
   c)  prevedere  la  possibilita'  di  interfaccia  per  l'esclusiva
interrogazione  online,  protetta  e  riservata,  anche  attraverso i
sistemi di emissione, distribuzione, cessione e vendita dei titoli di
accesso   di   cui   si   avvalgono  le  Societa'  organizzatrici  di
competizioni   riguardanti   il  gioco  del  calcio,  direttamente  o
attraverso concessionarie del servizio.
  8.  Nell'allegato A1, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sono indicate le modalita' tecniche per i collegamenti tra i
sistemi  informatici  dedicati delle societa' sportive e quelli delle
questure,  nonche'  per  l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo.
 
        
      
                               Art. 4.
 
 
                   Trattamento dei dati personali
 
 
  1.  I  dati  personali resi disponibili ai fini dell'attuazione del
presente  decreto  sono  solo quelli riguardanti la corresponsione di
agevolazioni  e  la  cessione  dei titoli di accesso e possono essere
utilizzati  dai soggetti interessati esclusivamente per perseguire le
finalita' previste dal medesimo decreto.
  2.  I  dati personali di cui al comma 1 sono resi disponibili anche
per  via  telematica  ai fini della verifica dei requisiti ostativi e
sono conservati con le modalita' di cui al comma 3.
  3.  Fatti salvi i trattamenti per finalita' di pubblica sicurezza o
giudiziaria,  i  dati  personali  trattati dal sistema informatico in
applicazione  del  presente  decreto  sono  conservati  per  il tempo
strettamente  necessario  al  completamento  della  procedura  per la
verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  ostativi dei nominativi
comunicati    dalle    societa'    interessate.    Anche    ai   fini
dell'applicazione  delle  sanzioni amministrative nei confronti delle
societa'  che  non  osservano i divieti previsti dagli articoli 8 e 9
del  decreto-legge,  il  sistema informatico conserva altresi' i dati
identificativi  di  cui  all'art.  3, comma 4, ultimo periodo, fino a
sette  giorni  dalla data dell'evento o, in caso di abbonamenti, fino
alla  data  dell'ultimo evento cui si riferiscono, ovvero, in caso di
agevolazioni,  fino  alla  eventuale  data di scadenza del periodo di
validita' o al termine del campionato cui si riferiscono.
 
        
      
                               Art. 5.
 
 
                         Disposizioni finali
 
 
  1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano a decorrere
dalla  data  di inizio della stagione calcistica 2009/2010, anche per
la   corresponsione   delle   agevolazioni  di  cui  all'art.  8  del
decreto-legge.
  2.  Dopo  una  fase  di prima applicazione e comunque entro un anno
dalla  data  del  presente  decreto,  l'Osservatorio  nazionale sulle
manifestazioni   sportive   formula   osservazioni   e  proposte  per
l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 agosto 2009
 
                                                 Il Ministro : Maroni
 
        
      

 

2009-09-12

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