IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel
settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive», ed in
particolare l'art. 6 riguardante il «Divieto di accesso ai luoghi
dove si svolgono manifestazioni sportive»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, recante
«Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive»,
Visto il decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante «Misure
urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza
connessi a competizioni calcistiche, nonche' norme a sostegno della
diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori
alle manifestazioni sportive»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i
disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive,
segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - serie generale n. 110 - del 13 maggio
2005;
Visto la Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2006, concernente
un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di
polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini
in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale
alle quali e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 2006/C 322/01 del 29
dicembre 2006;
Visto il comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge n. 8 del 2007, che
vieta alle societa' sportive di corrispondere, in qualsiasi forma,
sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, a
soggetti destinatari di specifici provvedimenti ivi indicati, ovvero
condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati indicati nel
medesimo comma 1 dell'art. 8;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, in data 6 giugno 2005, recante
«Modalita' per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di
accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila
unita', in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco
del calcio»;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, n.
2008/22799 del 4 marzo 2008, recante: «Disciplina delle modalita' di
controllo accessi automatizzato per i titoli di accesso emessi anche
in forma digitale e di trasmissione telematica dei documenti
riepilogativi dei sistemi di emissione e di controllo accessi»;
Visto il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 8 del 2007, che
vieta alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il
gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione,
vendita o cessione dei titoli di accesso di cui al richiamato decreto
del 6 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire tali titoli a
soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 6 della legge
13 dicembre 1989, n. 401, ovvero condannati per reati indicati nel
medesimo comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 8 del 2007;
Visti l'art. 8, comma 2, e l'art. 9, comma 2, del decreto-legge n.
8 del 2007, che rinviano ad un decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita'
sportive, la definizione delle modalita' di verifica, attraverso la
Questura, della sussistenza dei requisiti ostativi ivi previsti dei
nominativi comunicati dalle societa' sportive;
Visti l'art. 8, comma 3, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge n.
8 del 2007, che prevedono specifiche sanzioni amministrative nei
confronti delle societa' che non osservano i divieti previsti dai
medesimi articoli;
Ritenuto necessario predisporre con apposito provvedimento un
adeguato sistema per la verifica della sussistenza dei predetti
requisiti ostativi, attraverso le Questure, compatibile con quello
relativo alla gestione dell'organizzazione delle manifestazioni
sportive, con specifico riferimento all'uso generalizzato di
tecnologie telematiche per l'emissione, la distribuzione, la vendita
e la cessione dei titoli di accesso di cui al decreto del 6 giugno
2005, sopra richiamato, che consenta di dare piena attuazione alle
finalita' di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 13
giugno 2008, con il quale al sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio on.le dott. Rocco Crimi e' stata attribuita la delega per
le funzioni in materia di sport, corrispondenti a quelle
precedentemente attribuite al Ministro per le politiche giovanili e
le attivita' sportive con decreto del Presidente del Consiglio 15
giugno 2006, tra cui, in particolare, quelle relative alla proposta,
al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative normative,
amministrative e culturali relative allo sport;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Struttura di missione per lo sport n. 0003542.P del 3 luglio 2009,
con la quale il menzionato Sottosegretario ha espresso il proprio
«nulla osta alla formalizzazione» del provvedimento in parola;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nella seduta del 16 aprile 2009;
Ritenuto di dover stabilire le modalita' di attuazione degli
articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto stabiliscono le modalita'
di verifica della sussistenza dei requisiti ostativi:
a) di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007,
che si applicano a tutte le societa' sportive che provvedono alla
corresponsione di sovvenzioni, contributi e facilitazioni di
qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o
gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio;
b) di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007,
che si applicano alle societa' organizzatrici di competizioni
riguardanti il gioco del calcio che disputano le gare in impianti
sportivi con capienza superiore a 7.500 spettatori, responsabili
della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di
accesso, di cui al decreto 6 giugno 2005, indicato in premessa.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) decreto-legge: il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;
b) societa': le societa' sportive e le societa' organizzatrici di
competizioni riguardanti il gioco del calcio, di cui agli articoli 8
e 9 del decreto-legge;
c) agevolazioni: le sovvenzioni, i contributi e le facilitazioni
di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o
gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, di cui
all'art. 8 del decreto-legge;
d) titoli di accesso: i titoli di accesso, di cui al decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005;
e) cessione dei titoli di accesso: emissione, vendita o
distribuzione dei titoli di accesso di cui al predetto decreto
interministeriale del 6 giugno 2005;
f) requisiti ostativi: sussistenza di provvedimenti di cui
all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero di sentenza di condanna, anche non
definitiva, per reati richiamati negli articoli 8 e 9 del
decreto-legge;
g) sistema informatico: sistema informatico delle questure,
utilizzato attraverso il supporto tecnico del Centro elettronico
nazionale della Polizia di Stato e collegato al Centro elaborazione
dati, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 3.
Modalita' per la verifica dei motivi ostativi
1. Al fine della verifica, in tempo reale, della sussistenza dei
requisiti ostativi, le questure, attraverso il sistema informatico,
ricevono, con modalita' telematiche, i nominativi comunicati dalle
societa', ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto interministeriale del
6 giugno 2005, richiamato in premessa, le societa', prima della
corresponsione delle agevolazioni, ovvero della cessione dei titoli
di accesso, devono comunicare alla questura, anche per via
telematica, attraverso un sistema dedicato, i dati anagrafici del
soggetto destinatario dell'agevolazione, ovvero della cessione del
titolo di accesso. Le societa' provvedono con le stesse modalita',
anche in caso di sostituzione del nominativo del beneficiario
dell'agevolazione e del destinatario del titolo di accesso.
3. L'utilizzo del sistema informatico e' finalizzato a registrare
la richiesta della societa' di verifica dei requisiti ostativi dei
nominativi comunicati ed a riscontrare l'eventuale sussistenza dei
medesimi requisiti, bloccando, in quest'ultima ipotesi, l'emissione
del titolo di accesso e riproducendo, in ogni caso, nella risposta
telematica, un avviso riportante la seguente dicitura «La risposta
alla verifica richiesta non puo' essere fornita. Si richiama quanto
previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.
Per qualsiasi informazione contattare la questura
di……….».
4. Ai fini dello svolgimento delle verifiche prima della
concessione delle agevolazioni o dell'emissione dei titoli di
accesso, le postazioni dedicate delle societa' o dei concessionari
devono essere dotate di sistemi di autenticazione informatica. Il
sistema informatico assicura altresi' il tracciamento delle richieste
di verifica effettuate attraverso le medesime postazioni e la
conservazione per un anno delle interrogazioni al medesimo sistema.
5. Le societa' possono provvedere alla corresponsione delle
agevolazioni, ovvero alla cessione dei titoli di accesso, solo dopo
che la questura, anche attraverso il sistema informatico, ha
comunicato l'assenza dei requisiti ostativi. Le societa' comunicano
altresi' alla questura, anche con le stesse modalita' di cui al comma
2, i dati identificativi relativi all'agevolazione corrisposta e al
titolo di accesso emesso, attraverso un codice alfanumerico.
6. Il sistema informatico e' altresi' finalizzato a rettificare la
verifica gia' effettuata, in caso di successivo riscontro positivo
della sussistenza dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati
dalla societa', derivante dall'aggiornamento delle informazioni sui
medesimi requisiti ostativi, attraverso la comunicazione anche
telematica alla societa' interessata, che dovra' provvedere ad
adottare i conseguenti provvedimenti, anche di annullamento del
titolo di accesso eventualmente gia' rilasciato, nonche' di revoca di
eventuali agevolazioni in corso di validita'.
7. Ai fini dell'utilizzazione del sistema di collegamento
telematico, le societa' dovranno predisporre un sistema secondo il
protocollo di interfaccia di cui all'allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, finalizzato a:
a) riportare nome, cognome, data, luogo e provincia di nascita dei
soggetti destinatari delle agevolazioni o della cessione del titolo
di accesso;
b) segnalare alla questura eventuali variazioni di programma
relative alle manifestazioni sportive gia' programmate;
c) prevedere la possibilita' di interfaccia per l'esclusiva
interrogazione online, protetta e riservata, anche attraverso i
sistemi di emissione, distribuzione, cessione e vendita dei titoli di
accesso di cui si avvalgono le Societa' organizzatrici di
competizioni riguardanti il gioco del calcio, direttamente o
attraverso concessionarie del servizio.
8. Nell'allegato A1, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sono indicate le modalita' tecniche per i collegamenti tra i
sistemi informatici dedicati delle societa' sportive e quelli delle
questure, nonche' per l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo.
Art. 4.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali resi disponibili ai fini dell'attuazione del
presente decreto sono solo quelli riguardanti la corresponsione di
agevolazioni e la cessione dei titoli di accesso e possono essere
utilizzati dai soggetti interessati esclusivamente per perseguire le
finalita' previste dal medesimo decreto.
2. I dati personali di cui al comma 1 sono resi disponibili anche
per via telematica ai fini della verifica dei requisiti ostativi e
sono conservati con le modalita' di cui al comma 3.
3. Fatti salvi i trattamenti per finalita' di pubblica sicurezza o
giudiziaria, i dati personali trattati dal sistema informatico in
applicazione del presente decreto sono conservati per il tempo
strettamente necessario al completamento della procedura per la
verifica della sussistenza dei requisiti ostativi dei nominativi
comunicati dalle societa' interessate. Anche ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle
societa' che non osservano i divieti previsti dagli articoli 8 e 9
del decreto-legge, il sistema informatico conserva altresi' i dati
identificativi di cui all'art. 3, comma 4, ultimo periodo, fino a
sette giorni dalla data dell'evento o, in caso di abbonamenti, fino
alla data dell'ultimo evento cui si riferiscono, ovvero, in caso di
agevolazioni, fino alla eventuale data di scadenza del periodo di
validita' o al termine del campionato cui si riferiscono.
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dalla data di inizio della stagione calcistica 2009/2010, anche per
la corresponsione delle agevolazioni di cui all'art. 8 del
decreto-legge.
2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro un anno
dalla data del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per
l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2009
Il Ministro : Maroni
2009-09-12
Tessera del tifoso Normativa Violenza
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