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Scommesse 09.09.2009    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Lecito limitare il gioco d'azzardo online: la Corte Europea

In considerazione delle particolarità connesse all’offerta di giochi d’azzardo tramite Internet, una siffatta normativa può essere giustificata dall’obiettivo di lotta contro la frode e la criminalità (grassetto di Spataro)
Spataro

 

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A

Al fine di impedire l’esercizio del gioco d’azzardo tramite Internet a fini fraudolenti o criminali, la normativa portoghese conferisce alla Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ente multisecolare a fini non lucrativi operante alle strette dipendenze del governo portoghese, il diritto esclusivo di organizzare e gestire le lotterie, i giochi del lotto e le scommesse sportive su Internet. La normativa medesima prevede parimenti sanzioni sotto forma di ammende nei confronti di coloro che organizzino giochi di tal genere in violazione di tale diritto esclusivo e che effettuino pubblicità per tali giochi.


Alla Bwin, impresa privata di giochi online con sede in Gibilterra e alla Liga Portuguesa de Futebol Profissional, sono state inflitte ammende pari, rispettivamente, a 74 500 euro e 75 000 euro per aver offerto giochi di azzardo tramite Internet ed effettuato pubblicità per i medesimi. Il Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto, dinanzi al quale la Bwin e la Liga hanno contestato tali ammende, si è interrogato in merito alla compatibilità della detta normativa portoghese con la libertà di stabilimento, la libera circolazione dei capitali e la libera circolazione dei servizi.


In limine, la Corte osserva che la libertà di stabilimento e la libera circolazione di capitali non possono trovare applicazione nella controversia in esame.


Ciò premesso, la Corte ha esaminato se la libera prestazione di servizi osti alla normativa portoghese nella parte in cui vieta ad operatori quali la Bwin, con sede in altri Stati membri, in cui forniscono legalmente servizi analoghi, di offrire giochi di azzardo tramite Internet sul territorio portoghese. Nell’ambito di tale esame la Corte ha ritenuto, in primo luogo, che la normativa portoghese costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi.


La Corte ha tuttavia ricordato che restrizioni alla libera prestazione dei servizi possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale. Infatti, in assenza di un’armonizzazione comunitaria in materia di giochi d’azzardo, gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in tale settore e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione voluto. La Corte ha tuttavia rammentato che le restrizioni che gli Stati membri possono imporre devono soddisfare alcune condizioni: esse devono essere idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi invocati dallo Stato membro interessato e non devono andare oltre quanto necessario ai fini del loro conseguimento. Infine, in ogni caso, tali restrizioni devono essere applicate in modo non discriminatorio.


Per quanto attiene alla giustificazione della normativa portoghese, la Corte ha ricordato che l’obiettivo di lotta contro la criminalità, invocato dal Portogallo, può costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare restrizioni nei confronti degli operatori autorizzati a offrire servizi nel settore del gioco d’azzardo. Infatti, tali giochi implicano, tenuto conto della rilevanza delle somme che essi consentono di raccogliere e delle vincite che possono offrire ai giocatori, rischi elevati di reati e frodi.


Per quanto riguarda l’idoneità della normativa di cui trattasi a conseguire tale obiettivo, la Corte ha ritenuto che la concessione del diritto esclusivo di gestione dei giochi d’azzardo tramite Internet ad un operatore tale la Santa Casa, soggetto allo stretto controllo dei poteri pubblici, può consentire di incanalare la gestione dei giochi medesimi in un circuito controllato ed essere così considerata idonea a proteggere i consumatori contro le frodi commesse dagli operatori.


Quanto all’esame del carattere necessario del regime controverso, la Corte ha ritenuto che uno Stato membro può legittimamente ritenere che il sol fatto che un operatore privato quale la Bwin offra legalmente servizi ricompresi in tale settore tramite Internet in un altro Stato membro in cui sia stabilito ed in cui sia già soggetto, in linea di principio, a taluni requisiti di legge ed a controlli, non può essere considerato garanzia sufficiente di protezione dei consumatori nazionali contro i rischi di frode e di criminalità. Infatti, in tale contesto, le autorità dello Stato membro di stabilimento possono incontrare difficoltà nel valutare le caratteristiche qualitative e l’onestà professionale degli operatori.


Inoltre, in considerazione dell’assenza di un contatto diretto tra il consumatore e l’operatore, la Corte ha ritenuto che i giochi di azzardo accessibili tramite Internet, implichino rischi di natura differente ed una maggiore importanza rispetto ai mercati tradizionali dei giochi stessi per quanto attiene a eventuali frodi. La Corte non ha peraltro escluso la possibilità del rischio che un operatore, che sponsorizzi talune competizioni sportive per le quali accetti scommesse nonché talune squadre partecipanti alle competizioni medesime, si venga a trovare in una situazione che gli consenta di influire, direttamente o indirettamente, sul risultato aumentando in tal modo i propri profitti.


Conseguentemente, in considerazione delle particolarità connesse all’offerta di giochi d’azzardo tramite Internet, la Corte ritiene che il divieto nei confronti di taluni operatori tali la Bwin, di proporre giochi d’azzardo tramite Internet possa essere ritenuto giustificato dall’obiettivo di lotta contro la frode e la criminalità e, conseguentemente, compatibile con il principio di libera prestazione dei servizi.

 

COMUNICATO STAMPA n. 70/09
8 settembre 2009
Sentenza della Corte nel procedimento C-42/07

09.09.2009 Spataro
curia.europa.eu


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