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Partita iva 05.08.2009    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Nuovi obblighi nelle comunicazioni per le societa' di persone e di capitali

Legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 -
Spataro

 

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L

La Camera di Commercio di Firenze informa che per l'art. 42 della legge comunitaria 2008 ogni società deve indicare su ogni corrispondenza, fattura, lettere, ordini (email ?) sede, ufficio del reg. imprese, capitale versato e dell'ultimo bilancio, stato di liquidazione ed eventuale unipersonalità.

Le società di capitali sono tenute a pubblicare queste informazioni anche sui siti web.

DA LEGGERE il link indicato.

 

Art. 42. (Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società)

    1. All’articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:


    «Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.


    In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.


    Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma».


    2. All’articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «registro delle imprese» sono inserite le seguenti: «, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,».

05.08.2009 Spataro
CamCom Firenze


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