Segui via: Newsletter - Telegram
 

"La tragedia di questo paese non sono i deliquenti, ma quelli che sostengono i deliquenti" - Piercamillo Davigo



Segni distintivi    

Un cioccolato tridimensionale non e' registrabile come marchio comunitario

La forma tridimensionale della barra è priva di carattere distintivo - Nella foto: il caratteristico Toblerone
14.07.2009 - pag. 69215 print in pdf print on web

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

S

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-28/08

La forma tridimensionale della barra è priva di carattere distintivo e la Mars non ha dimostrato che essa ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in tutta la comunità

Secondo il regolamento sul marchio comunitario  un marchio privo di carattere distintivo non può in via di principio essere registrato. Tuttavia, un tale marchio può essere registrato se ha acquisito, per i prodotti o servizi di quale è chiesta la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.

Il 24 aprile 2003, in seguito a una domanda della Mars Inc., produttore della barra di cioccolato Bounty, l’UAMI, l’Ufficio che gestisce il marchio comunitario, ha registrato, come marchio comunitario, la forma tridimensionale di questa barra.

Nel dicembre 2003, la Ludwig Schokolade, una fabbrica di cioccolato tedesca, ha chiesto l’annullamento del marchio comunitario, sostenendo che esso fosse privo di qualsiasi carattere distintivo.

Nell’ottobre 2007, l’UAMI ha annullato la registrazione del marchio
poiché esso non presentava il carattere distintivo richiesto, in quanto il suo aspetto non divergeva in maniera significativa dalle norme e dalle abitudini del settore interessato. Inoltre, esso ha ritenuto che i documenti presentati dalla Mars fossero insufficienti per dimostrare il carattere distintivo acquisito con l’uso per i prodotti interessati.

La Mars ha introdotto un ricorso contro questa decisione dinanzi al Tribunale di primo grado.

Il Tribunale fa presente che, affinché un marchio tridimensionale,
costituito semplicemente dalla forma del prodotto, possa essere registrato, tale forma deve divergere in maniera significativa dalla norma o dalle abitudini del settore per consentire al consumatore medio di distinguere, in modo immediato e certo, il prodotto di cui trattasi da quelli delle altre imprese. Nella fattispecie, le caratteristiche asseritamente distinitive, ossia le estremità arrotondate della barra, nonché le tre frecce che figurano sul lato superiore non si distinguono sufficientemente da altre forme comunemente utilizzate per le barre di cioccolato.

Inoltre il Tribunale fa presente che l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio richiede almeno che una frazione significativa del pubblico rilevante identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come proveniente da un’impresa determinata. Inoltre, tale acquisizione deve essere dimostrata nella parte della Comunità in cui il marchio era privo di carattere distintivo inizialmente. Dato che né le quote di mercato della barra Bounty, né il tasso di riconoscimento del prodotto sono uniformi attraverso la Comunità, non è possibile estendere al resto del mercato comunitario i risultati di indagini effettuate unicamente in sei dei quindici Stati membri di quel tempo, ossia il Regno Unito, il Belgio, la Francia, la Germania, l’Italia e i Paesi Bassi.

Dal momento che la forma di una barra Bounty non è distintiva in tutta la Comunità, la Mars avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi per quanto riguarda i nove altri Stati che facevano parte della Comunità a quel tempo per dimostrare che la forma aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in tutta la Comunità.

Di conseguenza, il Tribunale respinge il ricorso.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale di primo grado.

Lingue disponibili: FR, CS, DE, ES, HU, EN, IT, NL, RO, PL, SK

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

T-28/08


Condividi su Facebook

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"La tragedia di questo paese non sono i deliquenti, ma quelli che sostengono i deliquenti" - Piercamillo Davigo








innovare l'informatica e il diritto


per la pace