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Obbligatoria la notifica comunitaria di atti stragiudiziali come quelli notarili

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-14/08 - GLI ATTI EXTRAGIUDIZIALI EMANATI AL DI FUORI DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO, QUALI GLI ATTI NOTARILI, RICADONO NEL SISTEMA DI NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE INTRACOMUNITARIA
03.07.2009 - pag. 69117 print in pdf print on web

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  GLI ATTI EXTRAGIUDIZIALI EMANATI AL DI FUORI DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO, QUALI GLI ATTI NOTARILI, RICADONO NEL SISTEMA DI NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE INTRACOMUNITARIA

Reference:  CJE/09/55    Date:  25/06/2009
    
Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-14/08

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La cooperazione giudiziaria contemplata da tale sistema può manifestarsi tanto nell’ambito di un procedimento giudiziario quanto al di fuori di esso

Il regolamento sulla notificazione e comunicazione  degli atti ha ad oggetto il miglioramento e l’accelerazione della trasmissione tra gli Stati membri, ai fini di notificazione e di comunicazione, di atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile e commerciale.

Nell’ottobre del 2007, la società di diritto spagnolo, ... SL, redigeva, dinanzi ad un notaio di San Javier (Murcia, Spagna), un atto volto a far trasmettere, conformemente al regolamento sulla notificazione e comunicazione, sedici lettere indirizzate a destinatari residenti nel Regno Unito e in Irlanda tramite la cancelleria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di San Javier. Tali lettere avevano ad oggetto la risoluzione unilaterale di contratti di compravendita immobiliare conclusi tra la detta società e i destinatari medesimi. Dal loro contenuto non emerge alcun nesso con un procedimento giudiziario pendente.

La cancelleria si rifiutava di procedere alla trasmissione dell’atto alle competenti autorità del Regno Unito e dell’Irlanda, sulla base del rilievo che la notificazione non avverrebbe nell’ambito di un procedimento giudiziario e non ricadrebbe, quindi, nella sfera di applicazione del regolamento sulla notificazione e comunicazione. Avverso tale decisione la Roda Golf proponeva ricorso. Il Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di San Javier, investito del ricorso, chiede quindi se la notificazione e comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giudiziario, laddove vengano effettuate tra soggetti privati, ricadano nella sfera di applicazione del detto regolamento.

Per quanto attiene alla competenza della Corte a risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele, la Corte rammenta anzitutto che, considerato che il regolamento sulla notificazione e la comunicazione è stato emanato sulla base del titolo IV del Trattato CE relativo ai visti, all’asilo, all’immigrazione ed alle altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone, unicamente un giudice nazionale le cui decisioni non siano impugnabili con rimedi giurisdizionali di diritto interno può chiedere alla Corte di pronunciarsi su una questione interpretativa del detto regolamento. La Corte ritiene che tale requisiti ricorrano nella specie, considerato che il giudice del rinvio ha fatto presente, nella propria domanda di pronuncia pregiudiziale, che l’emananda decisione nella causa principale sarà di ultimo grado. In effetti, la Corte ritiene che non le competa la soluzione di qualsivoglia possibile controversia quanto alla impugnabilità, secondo le norme del diritto nazionale, di una siffatta decisione.

Inoltre, atteso che l’oggetto del ricorso nella causa principale è l’annullamento del diniego della cancelleria, asseritamente lesivo di un diritto del richiedente, la Corte ritiene che al giudice del rinvio sia stata sottoposta una lite e che questo eserciti quindi funzioni giurisdizionali. Conseguentemente, la Corte si dichiara competente a risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele.

Inoltre, quanto al merito, la Corte rileva anzitutto che il regolamento sulla notificazione e la comunicazione non definisce in termini precisi ed uniformi la nozione di atto extragiudiziale. Poi, nonostante l’esistenza di un repertorio redatto dalla Commissione di concerto con gli Stati membri in cui sono indicati gli atti che possono essere notificati o comunicati, la Corte conclude che la nozione di «atto extragiudiziale» ai sensi del regolamento sulla notificazione e la comunicazione, deve essere considerata come una nozione di diritto comunitario e non quale nozione di diritto nazionale.

A parere della Corte, quindi, il regolamento mira ad istituire un sistema di notificazione e comunicazione intracomunitaria finalizzato al buon funzionamento del mercato interno. Alla luce di tale finalità, la Corte ritiene che la cooperazione giudiziaria contemplata dal detto regolamento possa manifestarsi tanto nell’ambito di un procedimento giudiziario quanto al di fuori di esso, laddove tale cooperazione presenti un’incidenza transfrontaliera e risulti necessaria per il buon funzionamento del mercato interno.

La Corte rileva peraltro che l’atto di cui trattasi, trasmesso alla cancelleria del giudice del rinvio ai fini della sua notificazione, è stato redatto da un notaio e costituisce, quindi, un atto extragiudiziale, ai sensi del regolamento.

Infine, a fronte delle preoccupazioni, espresse da taluni governi, che un’accezione ampia della nozione di atto extragiudiziale imporrebbe oneri eccessivi rispetto alle risorse dei giudici nazionali, la Corte precisa che gli obblighi in materia di notificazione e di comunicazione risultanti dal regolamento non incombono necessariamente ai giudici nazionali e che gli Stati membri sono liberi di designare, a tal fine, organi diversi dai giudici nazionali. D’altro canto, la Corte rileva che la notificazione o la comunicazione tramite organi mittenti e organi riceventi non costituisce l’unico strumento di notificazione o comunicazione previsto dal detto regolamento.

Conseguentemente, la Corte conclude che la notificazione e la comunicazione, al di fuori di un procedimento giudiziario, di un atto notarile come quello oggetto della causa principale ricadono nella sfera di applicazione del regolamento sulla notificazione e la comunicazione.

1 Regolamento (CE) del Consiglio del 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1393, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 (GU L 324, pag. 79).

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia

Lingue disponibili: ES, CS, DE, EL, EN, FR, IT, HU, NL, PL, RO, SK

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

Stampa e Informazione COMUNICATO STAMPA n. 55/09 25 giugno 2009
 


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