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"Se oggi non valgo nulla, non varrò nulla nemmeno domani. Ma se domani scoprono in me dei valori, vuole dire che li posseggo anche oggi. Poiché il grano è grano, anche se la gente dapprima lo prende per erba." - Vincent Van Gogh



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Gratuito patrocinio: precetto e sentenza o istanza di liquidazione compensi ?

Gratuito patrocinio: la liquidazione non e' proprio come l'uovo di Colombo ... - Photo courtesy of Spataro - Gaudi' - Figueres
03.07.2009 - pag. 69115 print in pdf print on web

V

Vi riporto una questione che sta interessando gli avvocati in lista.

I nomi sono omessi per consentire una libera espressione delle opinioni. E' qui di interesse il problema giuridico. Proposte ulteriori ?

 

"egr. colleghi di lista!

si è concluso un procedimento dinanzi al giudice di pace con vittoria di spese.

la mia assistita era stata ammessa al gratuito patrocinio.

posso notificare sentenza e precetto? alcuni colleghi mi dicono di no e che devo presentare istanza liquidazione compensi al giudice.

io non sono d'accordo: la convenuta è stata condannata a pagare sia spese legali, sia risarcimento del danno e la domanda attorea.

perchè dovrebbe anticipare l'erario?"

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In teoria sì. Ma... paese che vai, usanza che trovi... alla faccia della  certezza del diritto.

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La condanna alle spese è a favore dello Stato.

Per le tue competenze devi depositare apposita richiesta tenendo conto

dei limiti in cui sono liquidati diritti ed onorar.

Il precetto, quindi, lo puoi fare per il risarcimento danni, ma non per le spese liquidate.

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Ho chiesto un parere all’Ordine di Brescia e mi avevano detto che se si era ammessi per il merito valeva anche per la fase esecutiva.  

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Il pagamento ti viene fatto dallo Stato a seguito della domanda di liquidazione; il Giudice poi dovrebbe aver previsto la condanna al pagamento delle spese legali a carico della parte soccombente non ammessa a g.p., in favore dello Statol ma non sempre viene usata questa formula.

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La rifusione delle spese di lite va a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 30 maggio 2002 n. 115.

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Le spese avrebbero dovuto essere state liquidate a favore dello Stato.

Puoi precettare l'importo del risarcimento, ma non le spese liquidate.

In ogni caso, prima di precettare, è meglio munirsi di una nuova  ammissione al gratuito patrocinio, per la procedura di esecuzione forzata.

 


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03.07.2009 Spataro

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