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Concorrenza    

Concorrenza sleale anche nelle intese per le esportazioni

Conclusioni dell’Avvocato generale nelle cause riunite C-501/06 P e a.
03.07.2009 - pag. 69098 print in pdf print on web

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    class=capolettera> id="footnotes"> style='line-height: 150%; margin-right:15;align: justify'> style="margin-bottom: 12pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> Conclusioni dell’Avvocato generale nelle cause riunite C-501/06 P e a.  COMUNICATO STAMPA n. 56/09 - 30 giugno 2009

    style="margin-bottom: 12pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> ... Services Unlimited / Commissione e a.

    class="3title">SECONDO L’AVVOCATO GENERALE VERICA TRSTENJAK, UN’IMPRESA FARMACEUTICA CHE PATTUISCE PREZZI ALL’ESPORTAZIONE PIÙ ELEVATI, AL FINE DI LIMITARE IL COMMERCIO PARALLELO, PERSEGUE FINALITÀ RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA

    style="margin-bottom: 12pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> L’Avvocato generale propone di confermare la sentenza del Tribunale di primo grado, nella parte in cui dichiara la necessità di un nuovo esame della Commissione sulla possibilità di esentare le condizioni di vendita aventi ad oggetto una restrizione della concorrenza, a motivo di un loro possibile contributo alla promozione del progresso tecnico

    style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify">La Corte è chiamata a valutare se il 27 settembre 2006 style="font-size: 8pt">1 il Tribunale di primo grado ha correttamente annullato, in parte, la decisione con cui la Commissione aveva vietato le condizioni generali di contratto della società farmaceutica ... Services Unlimited (GSK) poiché violavano il divieto di intese.

    style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify">In base a tali condizioni contrattuali, la GSK conveniva con gli intermediari stabiliti in Spagna prezzi diversi per determinate specialità medicinali, a seconda che queste fossero vendute in Spagna oppure in altri Stati membri. In tal modo, la GSK mirava a limitare il commercio parallelo delle proprie specialità medicinali praticato dagli intermediari spagnoli, profittando delle differenze di prezzo esistenti tra la Spagna e gli altri Stati membri.

    style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify"> L’8 maggio 2001 la Commissione vietava le condizioni contrattuali della GSK style="font-size: 8pt">2 . Queste ultime erano contrarie al divieto di intese restrittive della concorrenza. Inoltre, la GSK non aveva fornito la prova della sussistenza dei presupposti per l’esenzione dal divieto di intese.

    style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify"> A fronte del ricorso di annullamento proposto dalla GSK, il Tribunale di primo grado ha confermato la violazione del divieto di intese accertata dalla Commissione. Tuttavia, esso ha annullato la decisione, nei limiti in cui la Commissione aveva respinto la domanda di esenzione dell’intesa presentata dalla GSK, ritenendo che quest’ultima non avesse dimostrato alcun contributo alla promozione del progresso tecnico.

    style="text-align: left" align="left"> style="font-size: 6.5pt">1 style="font-size: 10pt">Sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, ...Services/Commissione, v. href="http://curia.europa.eu/it/actu/communiques/cp06/aff/cp060079it.pdf"> style="font-size: 10pt">comunicato stampa n. 79/06 style="font-size: 10pt">.

    style="text-align: left" align="left"> style="font-size: 6.5pt">2 style="font-size: 10pt">Decisione della Commissione 8 maggio 2001, 791/CE.

    style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify">Contro la suddetta sentenza propongono impugnazione, da un lato, la GSK, dall’altro, la Commissione e due associazioni di produttori di farmaci, adducendo differenti motivi.

    style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; color: black"> /> style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify">Ad avviso dell’Avvocato generale, l’impugnazione della GSK dev’essere respinta perché la parte pertinente della decisione della Commissione controversa dovrebbe essere confermata con una motivazione diversa rispetto a quella adottata dal Tribunale. Il Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di restrizione della concorrenza per oggetto. La sussistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto non può essere subordinata alla prova di una restrizione della concorrenza a danno del consumatore finale. La Commissione ha correttamente constatato che accordi volti a restringere il commercio parallelo avevano ad oggetto una restrizione della concorrenza.

    style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify"> Inoltre, l’Avvocato generale propone alla Corte di confermare anche la nullità del diniego dell’esenzione delle condizioni contrattuali dal divieto di intese.

    style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify"> La conclusione della Commissione nel senso dell’insussistenza di un rilevante vantaggio oggettivo non si fonda su una motivazione sufficiente. La Commissione non può trascurare le allegazioni di un’impresa basate su un’argomentazione della scienza economica e che forniscano dati pertinenti di natura economica ed econometrica, solo perché non è dimostrato un nesso diretto tra l’intesa restrittiva della concorrenza e la promozione del progresso tecnico.

    style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify"> È vero che la Commissione può confutare anche in modo generico gli argomenti sottoposti genericamente da un’impresa. Ove tuttavia un’impresa corrobori con prove i propri argomenti in modo pertinente, la Commissione si deve confrontare con tali argomenti in modo analogo. Un rinvio al fatto che le risorse supplementari possono anche confluire semplicemente nell’utile dell’impresa, dal momento che le imprese possono decidere discrezionalmente in che misura investire nella ricerca e sviluppo, è insufficiente. Un siffatto rinvio generico, infatti, non tiene conto del fatto che il comportamento sul mercato delle imprese può essere fortemente influenzato dalla concorrenza con altre imprese e che la discrezionalità di un’impresa può essere limitata da tale circostanza. In tale contesto, occorre prendere in considerazione l’importanza della concorrenza sul piano dell’innovazione nel settore farmaceutico.

    style="text-align: justify"> IMPORTANTE: L’opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

    style="margin: 6pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

    style="margin: 6pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> Lingue disponibili: BG ES DE EN EL FR IT RO PL

    style="margin: 6pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte

    style="margin: 6pt 0cm; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> style="font-size: 10pt"> href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-501/06"> style="font-style: normal">http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-501/06 href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-501/06">


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