Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Irap, agenti di commercio e promotori finanziari: Cassazione 12108 12109 12110 12111 del 2009


2009-06-18
abstract: 4 sentenze fotocopia in materia

Segnalato da Spataro Cassazione


Q

Quattro decisioni, disponibili su RicercaGiuridica.com, ai link sotto indicati, affermano importati principi in materia di promotori finanziari e agenti di commercio.

 

2009-06-18 Cassazione sez. Unite civile - tributario n.12111 del 26 maggio 2009
Agente di commercio, rappresentante, irap, lavoratori autonomi, promotori finanziari, tributario


2009-06-18 Cassazione sez. Unite civile - tributario n.12110 del 26 maggio 2009
Agente di commercio, rappresentante, irap, lavoratori autonomi, promotori finanziari, tributario


2009-06-18 Cassazione sez. Unite civile - tributario n.12109 del 26 maggio 2009
Agente di commercio, rappresentante, irap, lavoratori autonomi, promotori finanziari, tributario


2009-06-18 Cassazione sez. Unite civile - tributario n.12108 del 26 maggio 2009
Agente di commercio, rappresentante, irap, lavoratori autonomi, promotori finanziari, tributario

 

 

Ecco alcuni passi:

 Pronunciando in ordine alla attivita' di rappresentante di commercio, la Sezione, con la sentenza cass. n. 7899/2007, ha affermato che: “In tema di IRAP, l’indagine circa l’esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare un incremento potenziale della produttivita' derivante dalla mera auto-organizzazione del lavoro personale si impone esclusivamente in riferimento al lavoro autonomo professionale, nel quale la prestazione personale del contribuente costituisce di regola l’elemento essenziale dell’attivita', che puo' ben essere esercitata anche in assenza di un’autonoma organizzazione: essa non e' pertanto necessaria ai fini dell’assoggettamento ad imposizione dell’attivita' di agente o rappresentante di commercio (ancorche' operante in regime di contabilita' semplificata), i cui redditi, riferendosi ad un’attivita' commerciale secondo la previsione dell’art. 2195 cod. civ., sono per questa sola circostanza qualificabili come redditi d’impresa”. Emerge da queste pronunce una diversita' di posizioni interpretative che si muovono tra i due opposti poli della valutazione caso per caso della situazione concreta del singolo agente di commercio o promotore finanziario al quale si riferisca l’imposizione e della soggezione tout court di tali soggetti all’imposta per il solo fatto di esercitare una delle attivita' ausiliarie indicate nell’art. 2195 c.c..

...

A giudizio della Corte costituzionale, “l’assoggettamento all’imposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attivita' autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, e' d’altro canto pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacita' contributiva - identica essendo, in entrambi i casi, l’idoneita' alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta - ne' appare in alcun modo lesivo della garanzia costituzionale del lavoro”: tuttavia, se “l’elemento organizzativo e' connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non puo' dirsi per quanto riguarda l’attivita' di lavoro autonomo, ancorche' svolta con carattere di abitualita', nel senso che e' possibile ipotizzare un’attivita' professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui”. Cio' non determina l’illegittimita' dell’imposta, ma solo la sua inapplicabilita' “nel caso di una attivita' professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione - il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto”, perche' “risultera' mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attivita' produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’art. 2 (D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1998, art. 1, comma 1), dall’esercizio abituale di un’attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.

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la Quinta Sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui “l’esercizio delle attivita' di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) e' escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. n. 3676/2007).

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Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto;

“In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 44, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita' di agente di commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, e' escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

 

 

2009-06-18 Cassazione sez. Unite civile - tributario n.12111 del 26 maggio 2009
Agente di commercio, rappresentante, irap, lavoratori autonomi, promotori finanziari, tributario


2009-06-18 Cassazione sez. Unite civile - tributario n.12110 del 26 maggio 2009
Agente di commercio, rappresentante, irap, lavoratori autonomi, promotori finanziari, tributario


2009-06-18 Cassazione sez. Unite civile - tributario n.12109 del 26 maggio 2009
Agente di commercio, rappresentante, irap, lavoratori autonomi, promotori finanziari, tributario


2009-06-18 Cassazione sez. Unite civile - tributario n.12108 del 26 maggio 2009
Agente di commercio, rappresentante, irap, lavoratori autonomi, promotori finanziari, tributario


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2009-06-18 Segnalato da Spataro Cassazione








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