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"Altre epoche credevano alle streghe, e noi crediamo alla meritocrazia" - A. Barbero



Fallimento    

Agcm: le aste fallimentare su internet siano in regime di concorrenza

La gran parte dei Tribunali adempiono, infatti, gli obblighi di pubblicita' previsti dall’articolo 490 c.p.c., stipulando delle convenzioni con le societa' che gestiscono i siti internet sui quali pubblicare gli avvisi.
18.06.2009 - pag. 68929 print in pdf print on web

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Procedure di affidamento dei servizi di pubblicazione degli avvisi di vendita nell ’ambito dell e procedure esecutive gestite dai tribunali

Nel settembre 2008, l’Autorita' ha trasmesso ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90 alcune osservazioni al Ministro della Giustizia in merito alle modalita' con le quali i Tribunali italiani provvedono all’affidamento dei servizi di pubblicazione degli avvisi di vendita nell’ambito delle procedure esecutive.

La gran parte dei Tribunali adempiono, infatti, gli obblighi di pubblicita' previsti dall’articolo 490 c.p.c., stipulando delle convenzioni con le societa' che gestiscono i siti internet sui quali pubblicare gli avvisi. Dette convenzioni prevedono che la societa' svolga dei servizi accessori rispetto alla semplice pubblicazione degli avvisi, quali la gestione del sito internet del Tribunale, la fornitura di un software per la gestione dei documenti da pubblicare, la fornitura di corsi di formazione per l’utilizzo del software stesso, report statistici, nonche' la gestione delle operazioni di pubblicita' sui quotidiani obbligatorie per legge.

I costi di tali servizi vengono di norma posti a carico delle procedure esecutive in quanto spese di giustizia.

L’Autorita' ha osservato che la stipula delle predette convenzioni poteva pregiudicare il corretto sviluppo del mercato in assenza del ricorso a forme di evidenza pubblica. Da un lato, infatti, l’affidamento diretto attraverso lo strumento delle convenzioni pluriennali poteva risultare di ostacolo all’ingresso di nuovi operatori e condurre alla creazione e mantenimento di posizioni di mercato non basate sul reale confronto competitivo. Dall’altro, il fatto che i costi derivanti dalla stipula delle predette convenzioni gravino sulla procedura esecutiva e quindi, in ultima analisi, sul debitore escusso, doveva comportare per le Pubbliche Amministrazioni l’utilizzo di forme di selezione improntate al rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e concorrenza al fine di ottenere la massimazione dei risultati in termini di efficienza. L’Autorita' ha, pertanto, auspicato che le parti delle suddette convenzioni venissero selezione attraverso adeguate forme di evidenza pubblica tali da garantire il massimo confronto competitivo e la tutela dei soggetti su cui gravano i costi dei predetti servizi.


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