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Rettifica 10.06.2009    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Approvato: sui siti internet le rettifiche vanno pubblicate entro 48 ore

E' il maxiemendamento sulle intercettazioni - Prevista una sanzione pecuniaria tra i 15 e i 25 milioni di lire per la dichiarazione o rettifica non pubblica entro 48 ore dalla richiesta
Spataro

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L'abbiamo visto tutti. e ne stiamo parlando con rassegnazione.

La legge che Alfano e Berlusconi vogliono e' contro le intercettazioni, ma anche per l'obbligo di rettifica in 48 ore sui blog, pena pesanti sanzioni.

Scanso equivoci, su qualunque sito.

E' la libertà personale di parola, contrariamente a quanto affermato dalle direttive europee gia' recepite in Italia.

Il blogger diventerà, oggettivamente, responsabile della mancata pubblicazione di una richiesta di rettifica pur infondata.

Pensate di allontanarvi per il week end ? 48 ore scadono presto.

Sanzioni straordinarie impediranno a chiunque di parlare.

Sara' un web diverso da come l'abbiamo costruito.

Anche i giornalisti hanno di che lamentarsi. Una reazione corale e' indispensabile.

Prevarrà il senso democratico di tutti ?

Grazie.

Ora siamo tutti piu' sicuri. Di molte cose.

Il maxiemendamento, introvabile sul sito ufficiale ma disponibile sul sito del Sole24ore, viene votato poco dopo la presentazione a voto palese alla Camera, per poi passare al Senato.

 

Il testo:

28. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;


b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;


c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;


d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;


e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

10.06.2009 Spataro
Spataro


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