"Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. " - Costituzione Italiana
Consumerismo
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Credito al consumo: l'inadempimento del fornitore porta alla risoluzione del contratto di credito
... e al rimborso degli importi pagati.
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COMUNICATO STAMPA n. 33/09
Non è indispensabile che sussista un rapporto di esclusiva tra il venditore e il creditore La direttiva sul credito al consumo 1 prevede, da una parte, il diritto per il consumatore di procedere contro il creditore in caso di mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni incombenti al fornitore dei beni o dei servizi, e subordina, dall’altra, tale diritto ad una serie di condizioni, tra le quali l’esistenza di un rapporto di esclusiva tra il creditore ed il fornitore. Il sig. ... ha acquistato nel 2003 un’autovettura e ha sottoscritto, unitamente al contratto di acquisto, un modulo – fornito dal venditore – di richiesta di prestito alla NEOS Banca. Dopo aver corrisposto al venditore la somma di EUR 10 000 e aver beneficiato di un prestito di EUR 19 130, ha cominciato a rimborsare quest’ultimo tramite rate mensili pari a EUR 402. Dopo aver corrisposto 24 rate mensili (EUR 9 648, oltre a EUR 130 per spese di commissione), il veicolo non gli era ancora stato consegnato. Il sig. ... ha interrotto perciò i pagamenti, si è opposto al provvedimento di ingiunzione della banca relativo al pagamento della residua somma dovuta (circa EUR 15 000) e ha richiesto la restituzione delle somme già corrisposte. Il Tribunale di Bergamo ha interrogato la Corte di giustizia in merito alla necessità dell’esistenza di una clausola di esclusiva tra il creditore ed il fornitore affinché il consumatore possa procedere in giudizio contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni incombenti al venditore e chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento nonché la restituzione delle somme già corrisposte. La Corte di giustizia ricorda, innanzitutto, che la direttiva è stata adottata al duplice scopo di assicurare, da una parte, la realizzazione di un mercato comune del credito al consumo e, dall’altra, di proteggere i consumatori che sottoscrivono tali crediti.
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