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Verrà corretta la pubblicità: Senza Notaio meno sicurezza - Cessioni di quote di srl. Ipotesi a confronto

PB279 - CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO data 05/03/2009 Bollettino n.9/2009 Provvedimento n. 19601
27.03.2009 - pag. 67993 print in pdf print on web

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L

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2009;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita”, adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera del 15 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTO il proprio provvedimento del 25 febbraio 2009, con il quale è stata disposta la proroga del procedimento sino al 4 aprile 2009;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito, anche CC) e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (di seguito, anche, Ordine dei commercialisti di Bologna), in qualità di segnalanti.

Il Consiglio Nazionale del Notariato (di seguito, anche, CNN), in qualità di professionista.
Il CNN è un organismo rappresentativo della categoria dei notai.

II. LA RICHIESTA DI INTERVENTO



In data 12 agosto 2008 è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili una segnalazione concernente una presunta campagna pubblicitaria illecita, diffusa dal Consiglio Nazionale del Notariato, nella sua qualità di professionista, in violazione del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole.
Nella predetta segnalazione si denuncia la realizzazione, da parte del Consiglio del Notariato, di una campagna promozionale avente ad oggetto i servizi resi dai notai e dai commercialisti per la realizzazione della cessione di quote di società a responsabilità limitata. I profili oggetto di lamentela concernono la presunta mancata trasparenza della campagna, nonché la sua idoneità ad ingenerare degli erronei convincimenti sulle caratteristiche ed i costi del servizio pubblicizzato, in quanto, da un lato, in essa sono contenute delle affermazioni non veritiere e, dall’altro, è effettuata una comparazione illecita tra i servizi resi dalle due categorie di professionisti, con effetti denigratori nei confronti dei commercialisti.
Successivamente, in data 12 novembre 2008, è pervenuta un’ulteriore segnalazione, da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, avente un analogo contenuto.

III. DESCRIZIONE DEL MESSAGGIO



La campagna pubblicitaria in esame è costituita dalla divulgazione, da parte del Consiglio del Notariato, di un’inserzione apparsa il 6 agosto 2008 sui principali quotidiani nazionali (quali, Il Sole 24 ore, Corriere della Sera e Italia Oggi), avente il seguente titolo: “Senza Notaio meno sicurezza- Cessioni di quote di srl. Ipotesi a confronto”.
In particolare, nel messaggio si pongono a confronto due modalità per la realizzazione della cessione di quote di società a responsabilità limitata, l’una “Con l’atto notarile”e l’altra “Con firma digitale senza atto notarile”, con l’intervento del commercialista.


Il raffronto è operato, in dettaglio, con riferimento ai seguenti elementi: “Identità e volontà delle parti”; “Controlli e Responsabilità”; “Conservazione degli Atti”; “Rischi”; “Danni sociali ed economici”; “Risparmi? Costi a confronto”. Sotto ciascuna di tali diciture sono riportate due frasi: una, nello spazio a sinistra, circa l’attività del notaio, l’altra, nello spazio a destra, circa l’attività del commercialista.


Quanto all’ “Identità e Volontà delle parti”, nel messaggio si evidenzia, nello spazio a sinistra, che “Il notaio garantisce l’identità e la volontà delle parti: i notai sono controllori qualificati ed indipendenti a loro volta soggetti a continui controlli dalle Autorità”, mentre, con riguardo alla seconda modalità, si afferma: “La smarticolocard espone a furti di identità come i bancomat e le carte di credito. E’ meno sicura di una firma autografa”.


Nel messaggio, poi, segue il confronto con riguardo al parametro dei “Controlli e Responsabilità”, in relazione al quale, quanto alla prima modalità, si afferma che: “Il notaio garantisce per legge che l’acquirente acquisti dal vero proprietario, che non ci siano limiti alla cessione o pegni sulle quote. Ne è responsabile ed è soggetto agli obblighi antiriciclaggio”; in relazione alla seconda modalità, e specificatamente, in relazione all’intervento del commercialista, si afferma che: “Nessuno ha obblighi di controllo. L’intermediario (commercialista) è un “postino” telematico: trasmette al Registro e non ha alcuna responsabilità né, in questo caso, obblighi di antiriciclaggio”.


Circa il parametro della “Conservazione degli Atti”, nel prospetto, a sinistra, si afferma: “Il notaio conserva tutti i propri atti e può rilasciarne copia a richiesta dalle parti”; a destra, è rinvenibile la seguente affermazione: “Se la cessione non viene trasferita al Registro delle Imprese e viene smarrita non vi è alcuna possibilità di provare che sia realmente avvenuta”.
Sotto la dicitura “Rischi” , con riguardo alla prima modalità di cessione, si enfatizza l’assenza di rischi, con la seguente affermazione: “Nessuno. Il notaio è garante della sicurezza giuridica del contratto e in caso di errori risponde con responsabilità propria (...)”, mentre, in relazione alla seconda, viene evidenziata la rischiosità della cessione attraverso varie affermazioni, tra cui le seguenti: “La mancanza di controlli favorisce frodi, illegalità, criminalità. Con una smarticolocard altrui e il suo pin si possono trasferire interi patrimoni all’insaputa del proprietario (…)”.


Nel prospetto segue poi il confronto con riguardo ai “Danni sociali ed economici”, per i quali si evidenzia, a sinistra, che “Il contenzioso giuridico nelle cessioni di quote controllate dai notai è zero” e, a destra, la presenza di danni per abuso telematico nei Paesi di Common Law, rispetto ai quali, tra l’altro, si afferma che “dove non esiste il controllo del notaio, i danni per abuso telematico di dati personali altrui sono in continua crescita(...)”.


Infine, quanto ai “Costi a confronto”, vengono comparati, in dettaglio, i compensi per i “Notai” ed i “Commercialisti” relativi alla trasmissione telematica della pratica al Registro delle Imprese (rispettivamente, è indicato un valore pari a 62,65 euro e 100 euro), nonché, a sinistra, il corrispettivo relativo alla consulenza e alla redazione dell’atto notarile e, a destra, il corrispettivo relativo alla consulenza contrattuale dei commercialisti, facendosi riferimento alle tariffe professionali nell’individuazione dei rispettivi compensi con riguardo alla cessione di quote di valore da 100.000 a 140.000 euro oppure pari a 5 milioni di euro. Per la prima ipotesi, è indicato, a sinistra, il richiamo all’“articolo 3, 4 tariffa notarile”, con un corrispondente valore di 1.000 euro e, a destra, il richiamo all’“articolo 45 tariffa dei commercialisti”, con un corrispondente valore da 2.100 a 5.200 euro; per la seconda ipotesi, a sinistra, è indicato un valore di 3.000 euro e, a destra, un valore da 20.500 a 72.000.


Nel claim finale dell’inserzione, si afferma: Conclusioni - “Con il notaio PIU’ SICUREZZA MENO COSTI; Senza il notaio - PIU’ COSTI MENO SICUREZZA”.

IV. COMUNICAZIONE ALLE PARTI



Sulla base delle informazioni acquisite, in data 6 ottobre 2008 è stato comunicato al Consiglio Nazionale del Notariato ed al Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l’avvio di un procedimento ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, precisando che il messaggio oggetto di valutazione avrebbe potuto integrare una fattispecie di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145.
In particolare, nella contestazione si è evidenziato che la campagna promozionale sarebbe stata valutata, per un verso, sotto il profilo della sua eventuale ingannevolezza, ex artt. 1, 2, lettera b), e 3, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, per quanto concerne le caratteristiche ed il prezzo del servizio e, per altro verso, con riferimento alla presunta esistenza di una comparazione illecita, ai sensi degli artt. 1 e 2, lettera d), del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in considerazione del mancato rispetto delle condizioni di liceità di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145.

V. GLI IMPEGNI PROPOSTI



Con lettera pervenuta in data 2 marzo 2009, il CNN ha sottoposto all’attenzione dell’Autorità una lettera nella quale, con riferimento al messaggio descritto al punto III del presente provvedimento, si dichiara che “[...] vi sono stati in questi mesi tra le due categorie numerosi colloqui, anche su sollecitazione del Ministero della Giustizia, per favorire di comune accordo alcune proposte di snellimento nel comparto del processo civile”.
Inoltre, anche “a seguito di specificazioni procedurali da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e di specificazioni tecnologiche, definite dalle Camere di Commercio e dall’Agenzia delle Entrate e in considerazione dell’avvio della nuova procedura nelle diverse realtà del paese, possono ritenersi superate le perplessità in precedenza espresse dal Notariato e chiarito meglio lo specifico compito dei Dottori Commercialisti nell’attuazione della nuova procedura”.
Il Consiglio Nazionale del Notariato si è reso disponibile “in caso di conclusione positiva della vicenda è disponibile a pubblicare [la lettera inviata all’Autorità] sul sito pubblico www.notariato.it e a darne notizia con [...] dichiarazione” del Presidente del Consiglio stesso.

VI. IL PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI



Poiché il presente provvedimento ha ad oggetto dei messaggi divulgati attraverso dei quotidiani, in data 20 gennaio 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del Decreto Legislativo agosto 2007, n. 145. In data 17 febbraio 2009 è pervenuto il parere della suddetta Autorità.

VII. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI



L’articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, dispone che, ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole e comparativa illecita l'assunzione dell'impegno a porre fine all'infrazione. L'Autorità può inoltre disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell'impegno in questione. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.
Gli impegni offerti dal CNN appaiono idonei ad eliminare i profili di ingannevolezza e comparazione illecita presenti nei messaggi oggetto del procedimento. Nel caso di specie, il messaggio esaminato è stato divulgato, da parte del Consiglio del Notariato, in un’inserzione apparsa il 6 agosto 2008 sui principali quotidiani nazionali e mai più replicata. In tale prospettiva, l’Autorità aveva già deliberato di non adottare la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario tenuto conto che il messaggio pubblicitario oggetto di contestazione non era più in diffusione, né appariva probabile una sua reiterazione anche in diversa forma.
Il messaggio in esame, peraltro, sembra essere stato determinato dai dubbi suscitati in ambito CNN, a seguito dell’emanazione della nuova normativa, riguardo le modalità procedurali e tecniche, nonché le responsabilità ed il controllo, che avrebbero consentito ai commercialisti di fornire, per la prima volta, il servizio di cessione di quote di società a responsabilità limitata.

Peraltro, il CNN pubblicherà sul proprio sito internet gli impegni proposti nei quali, tra l’altro, il presidente dichiara che non sussiste più alcuna perplessità circa l’esistenza di un parallelo e specifico ruolo di notai e commercialisti ai fini della cessione di quote di società a responsabilità limitata.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dal Consiglio Nazionale del Notariato, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i profili di ingannevolezza e comparazione illecita dei messaggi oggetto di istruttoria;

RITENUTO, inoltre, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti del Consiglio Nazionale del Notariato, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo n. 145/07;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;

DELIBERA



a) di rendere obbligatori gli impegni ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo n. 145/07, nei confronti Consiglio Nazionale del Notariato, nei termini sopra descritti;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo n. 145/07;

c) che il Consiglio Nazionale del Notariato entro trenta giorni dalla data di notifica della presente delibera informi l’Autorità dell’attuazione degli impegni.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 12, del Decreto Legislativo n. 145/07, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 8, comma 13, del Decreto Legislativo n. 145/07, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
    
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà


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