I genitori hanno ritirato la denuncia ringraziando Google per la sensibilità dimostrata.
L'associazione Vividown non la pensa allo stesso modo e continua la sua azione giudiziaria per imporre un controllo preventivo a Google per il bene del mondo dei disabili.
L'udienza si e' tenuta il 17 marzo 2009, e adesso non ne parla piu' nessuno. Pessimo segnale.
La difesa sostiene che Google e' un motore di ricerca, secondo l'Unità. Il Sole24ore appena cita il Times online.
Non si tratta di motore di ricerca (youtube), quanto di piattaforma di hosting gratuito libero e condiviso, dove ognuno puo' diffondere i propri video senza subirne i costi.
I numeri sono pazzeschi: ogni minuto pubblicate 13 ore. Chi puo' controllare tanta libertà di espressione ? Con che criteri ?
Chi e' che vuole seriamente considerare la possibilità di controllare preventivamente i contenuti ? Nessuno puo' farlo. E soprattutto la direttiva europea sul commercio elettronico nega che vi sia un obbligo di controllo preventivo, perche' ognuno ne risponde personalmente.
Quindi, gli autori del reato sono stati condannati, i genitori non hanno nulla contro Google, ormai resta solo l'associazione Vividown che ritiene di insegnare a tutti un principio di civiltà, e cioe' che la libertà di parola preventivamente controllata e' meglio in una democrazia.
La costituzione parte civile del Comune di Milano (! i fatti sono avvenuti a Torino), non trova commenti.
Il principio e' scritto:
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n.70 Attuazione della direttiva 2000/31/CE
Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting -)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitene, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
E non solo. Internet e' democrazia. Lo dice una sentenza della Cassazione poco citata.
Cassazione - Sezione V Penale Sentenza n.4741/2000 del 17 novembre 2000
"Internet è, senza alcun dubbio, un mezzo di comunicazione più "democratico" (chiunque, con costi relativamente contenuti e con un apparato tecnologico modesto, può creare un proprio "sito", ovvero utilizzarne uno altrui)"
Ma a qualcuno internet piace calda. Al rogo. Chi vuol fare Savonarola ?