Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
Home Store Percorsi Giurisprudenza Normativa Prassi G.U. Demo Iscrizioni
Store · Indice   
Newsletter · Contatti   

Accesso


Password persa ?

oppure




Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





"L'atleta vero è colui che tra le righe del suo impegno, della sua passione, del suo successo ha valori che fanno grande non solo un atleta, ma l'uomo stesso". - Papa Giovanni Paolo II

      

Sulla responsabilità dell'organizzatore nelle gare sportive

2009-03-15  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Cass. 13 febbraio 2009, n.3528

S

Secondo la Suprema Corte di Cassazione "la pericolosità dell'attività esercitata deve essere valutata in base alle concrete circostanze di fatto in cui si è venuta svolgendo, tenendo conto insieme della specifica capacità di chi è chiamato a svolgerla e della potenzialità di danno che essa comporta. Ora, è certo che l'atleta impegnato in una manifestazione agonistica accetta di esporsi a quegli incidenti che ne rendono prevedibile la verificazione, perché a produrli vi concorrono gli inevitabili errori del gesto sportivo proprio o degli altri atleti impegnati nella gara, come gli errori di manovra dei mezzi usati. E questo esclude che delle conseguenze di tali incidenti debbano rispondere i soggetti cui spetta predisporre e controllare il campo di gara".

Ed ancora: "è proprio tale insita pericolosità della attività di cui si assume l'organizzazione ad imporre che questa non sia aumentata da difetto od errore nella predisposizione delle misure che debbono connotare il campo di gara, in modo da evitare che si producano anche a carico dell'atleta conseguenze più gravi di quelle normali. Sicché, l'attività di organizzazione di una gara sportiva connotata secondo esperienza da elevata possibilità di incidenti dannosi, non solo per chi vi assiste, ma anche per gli atleti, è da riguardare come esercizio di attività pericolosa, ancorché in rapporto agli atleti nella misura in cui li esponga a conseguenze più gravi di quelle che possono essere prodotte dagli stessi errori degli atleti impegnati nella gara".

Al link indicato la sentenza.


Link: http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Giurisprud

2009-03-15

Newsletter
Ricevi gli aggiornamenti su Sulla responsabilità dell'organizzatore nelle gare sportive e gli altri post del sito:

Email: (gratis Info privacy)

  











 Agenti di calciatori
 Anno Europeo dello sport
 Atleti professionisti
 Atleti dilettanti
 Arbitri

 Bosman
 Cartellino sportivo
 Coni
 Credito sportivo

 Diritti tv
 Doping
 Fallimento
 Federazioni
 Fisco

 Giochi e scommesse
 Giustizia sportiva
 Giurisdizione
 Impianti sportivi
 Lavoro sportivo

 Leghe
 Marchi e brevetti
 Previdenza e assistenza
 Quotazioni in borsa
 Resp. sportiva e ord.

 Soc. e Ass. professionistiche
 Soc. e Assoc. dilettantistiche
 Sponsorizzazioni
 Vincolo sportivo
 Violenza
 

Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze) non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza. Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - condizioni generali - Elenco testi - privacy policy - Cookie - Login