Store    Linkografia    Segnala    Dizionario   
invio comunicati a info@assicurativo.it telegram mail    

 

Rca 2009-03-09 - Pdf - Stampa

Massimale e comportamento dilatorio: Cassazione 17768 del 2005

Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 5 settembre 2005, n. 17768

"l'obbligazione dell'assicuratore della R.C.A. ha ad oggetto la corresponsione dell'indennità al danneggiato entro i limiti del massimale di polizza, peraltro superabile (limitatamente ad interessi e rivalutazione) tutte le volte in cui l'assicuratore stesso colpevolmente mantenga un comportamento ingiustificatamente dilatorio."

 

l


la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da:

Liquidazione coatta amministrativa della Ti. c. di. As. S.p.A. in persona del Commissario liquidatore Avvocato Gr. Ia., elettivamente domiciliata in Ro., Largo Ge. Go. 2, presso lo studio dell'Avvocato Lu. Pa., che la difende, giusta delega in atti; ricorrente

contro

Ro. Mo., elettivamente domiciliato in Ro., Via della Gi. 66, presso lo studio dell'Avvocato Fa. Gu. Di. Gu., che lo difende unitamente all'Avvocato Gi. Ma., giusta delega in atti;

controricorrente

nonché contro

As. Le. As. D'I. S.p.A., in persona del suo amministratore e procuratore speciale Avvocato Vi. Ri., elettivamente domiciliata in Ro., Via L. Se. 28, presso lo studio dell'Avvocato At. Ba., che la difende, giusta delega in atti;

controricorrente contro

Ax. As. S.p.A., che ha incorporato per fusione la Ce. As. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. Ca. Mi., elettivamente domiciliata in Ro., Via Ve. 17/A, presso lo studio dell'Avvocato Gi. In., che la difende, giusta delega in atti;

controricorrente nonché contro Gi. Ma., Mi. Al., Ma. Ca., Fa. Ca.; intimati

e sul 2° ricorso n. 12371/02 proposto da: Gi. Ma, elettivamente domiciliato in Ro., Via Fa. 2, presso lo studio dell'Avvocato Ta. Mi., rappresentato e difeso Pi. Jo., giusta delega in atti; controricorrente e ricorrente incidentale contro

Ax. As. S.p.A., che ha incorporato per fusione la Ce. As. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dott. Ca. Mi., elettivamente domiciliata in Ro., Via Ve. 17/A, pressolo studio dell'Avvocato Gi. In., che la difende, giusta delega in atti; controricorrente al ricorso incidentale contro

As. Le. As. D'I. S.p.A., in persona del suo Amministratore e Procuratore Speciale Avvocato Vi. Ri., elettivamente domiciliata in Ro., Via L. Se. 28, presso lo studio dell'Avvocato At. Ba., che lo difende, giusta delega in atti; controricorrente al ricorso incidentale nonché contro

 

Ti. c. As. in L.c.a., Ro. Mo., Ma. Ca., Fa. Ca., Mi. Al.; intimati

avverso la Sentenza n. 3344/01 della Corte d'Appello di Roma, terza civile emessa il 4/10/2001, depositata il 25/10/01; RG. 500/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/05 dal Consigliere Relatore Dott. Antonio Segreto; udito l'Avvocato Gi. Ce. (per delega Avvocato Lu. Pa.); udito l'Avvocato Fa. Gu. Di. Gu.; udito l'Avvocato At. Ba.; udito l'Avvocato Pi. Jo.; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ro. Mo., con citazione notificata il 27.06.1990 conveniva davanti al Tribunale di Roma Mi. Al., Gi. Ma., la c. Ti. S.p.A., Ma. Ca., Fa. Ca., Si. Gr. e la Pr. As. S.p.A. (poi Ce. As. S.p.A.), chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto in Roma l'11.10.1989, su un incrocio della Via No., a seguito dello scontro tra la moto Honda, su cui viaggiava come trasportato, condotta da Ma. Ca. e di proprietà della Si. Gr. con l'autocarro Fiat tg. (...), condotto dal Mi. Al., di proprietà del Gi. Ma. ed assicurato con la Ti. S.p.A.. Si costituivano il Mi. Al., il Gi. Ma. e la compagnia Ti. S.p.A., che si opponevano alla domanda attrice, chiedendo riconvenzionalmente la condanna del Ma. Ca. e della Si. Gr. e della loro compagnia assicurativa Pr. As. S.p.A. a tenerli indenni dalle somme che avrebbero dovute essere pagate all'attore, assumendo che la responsabilità dell'incidente era da ascriversi al conducente della moto, che aveva effettuato un azzardato sorpasso a destra dell'autocarro. Gli altri convenuti chiedevano il rigetto della domanda e segnatamente la Si. Gr. assumeva di non essere proprietaria della moto. Il Tribunale, con sentenza depositata l'11.01.1995, rigettava la domanda proposta nei confronti della Si. Gr.; dichiarava la responsabilità concorrente del Ma. Ca. e del Mi. Al. nella misura rispettiva del 30% e del 70% e condannava questi ultimi due e tutti gli altri convenuti al pagamento in favore di Ro. Mo. della somma di £ 661.484.000, oltre interessi; condannava il Mi. Al., Gi. Ma. e la Ti. in L.c.a. al pagamento in favore di Ma. Ca. della somma di £ 35.992.000 e la somma di £ 3.780.000 in favore di Fa. Ca., oltre interessi; condannava la Ce. As. S.p.A. a tenere indenne Ma. Ca. per tutto quanto dovesse pagare al Ro. Mo. e il Mi. Al., il Gi. Ma. e la Ti. S.p.A. a rifondere alla Ce. As. S.p.A. il 70% delle somme che questa dovesse pagare all'attore ed il Ma. Ca. e la sua assicurazione a rifondere alla Ti. S.p.A. il 30% delle somme che essa dovesse pagare al Ro. Mo.. Avverso questa sentenza, proponeva appello la Ti. S.p.A. in L.c.a ed appello autonomo anche il Gi. Ma.. Proponevano appelli incidentali il Ro. Mo., nonché la Ce. As. S.p.A.. La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 29.10.2001, accoglieva gli appelli principali ed incidentali della Ti. S.p.A., del Gi. Ma. e del Mi. Al. nei confronti del Ro. Mo., dichiarando che gli interessi legali sulla sorte capitale erano da computarsi sulla media aritmetica della somma dovuta a titolo di danno dall'epoca del fatto a quella attuale; riduceva, a seguito di nuova consulenza tecnica, la somma liquidata a titolo di danni subiti da Ma. Ca. in £ 22.317.000, oltre interessi legali, calcolati con il suddetto sistema; dichiarava opponibile la sentenza anche nei confronti dell'As. Le. As. D'I. S.p.A., quale impresa designata, nei limiti per i quali era obbligata la Ti. S.p.A. in L.c.a.. Dichiarava inammissibili i gravami proposti dal Mi. Al. e dal Gi. Ma. concernenti l'eccepita mala gestio e la domanda di manleva della compagnia Ti. S.p.A., in quanto relativi a domande nuove. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Ti. S.p.A. di assicurazioni in L.c.a., che ha presentato anche memoria. Resistono con controricorso la Ax. As. S.p.A. (incorporante la Ce. As. S.p.A.), l'As. Le. As. D'I. S.p.A., Ro. Mo. e Gi. Ma., che ha anche proposto ricorso incidentale. Resistono a questo ricorso incidentale con rispettivi controricorsi la Ax. As. S.p.A. e l'As. Le. As. D'I. S.p.A.. Il Ro. Mo. ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c.. Va quindi rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, proposta dal resistente Ro. Mo., per mancata specialità della procura a margine del ricorso della Ti. S.p.A. in L.c.a.. Va infatti osservato che, quando la procura al difensore apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso, nonostante la genericità del testo della prima (Cass. 19/04/2002, n. 5722). 2. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito respinto la doglianza di condanna ultramassimale, senza tener conto che tale domandanoneramaistatapropostanelgiudiziodiprimogradoeche,pertantodettacondanna,infavoredelRo.Mo. era stata disposta in violazione dell'art. 112 c.p.c.. Ritiene la ricorrente che, per poter provvedere alla condanna ultramassimale per mala gestio o colpevole ritardo, è necessario che sussista un'apposita domanda, che nella specie non è stata proposta. 3.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato. E' stato reiteratamente affermato che, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione diretta dell'assicuratore (o dell'impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada) verso il danneggiato trova un limite nel massimale (contrattuale o di legge) e che il superamento di tale limite, limitatamente alla rivalutazione del massimale ed agli interessi, in tanto è consentito in quanto l'assicuratore colpevolmente adotti un comportamento ingiustificatamente dilatorio; si è affermato che in tal caso il fatto costitutivo della pretesa del danneggiato alla corresponsione di una somma superiore al massimale è rappresentato, per la parte eccedente il massimale stesso, non già dal fatto illecito del responsabile del sinistro, ma da quello dell'assicuratore stessa (cfr., ex plurimis, Cass., n. 9208 del 2001, nn. 4677 e 133 del 1998, n. 3353 del 1997, n. 4910 del 1996 e n. 11329 del 1994), con la conseguenza che il generico riferimento ai comportamenti dilatori della società assicuratrice e la richiesta di corresponsione di rivalutazione ed interessi sulle somme liquidande non valgono ad integrare una domanda specifica nei confronti dell'assicuratore volta al risarcimento del danno per il suo colpevole ritardo nell'adempimento (Cass. n. 9208 del 2001). 3.2. L'intera problematica è stata rivisitata da questa Sezione con sentenza dell'08.07.2003, n. 10725 che ha statuito che "l'obbligazione dell'assicuratore della R.C.A. ha ad oggetto la corresponsione dell'indennità al danneggiato entro i limiti del massimale di polizza, peraltro superabile (limitatamente ad interessi e rivalutazione) tutte le volte in cui l'assicuratore stesso colpevolmente mantenga un comportamento ingiustificatamente dilatorio. A tale obbligazione nei confronti del danneggiato può, peraltro aggiungersi a carico dell'assicuratore, un ulteriore e diversa obbligazione nei confronti del danneggiante-assicurato, sul quale sia venuto a gravare l'onere economico del danno provocato da colpevole ritardo con cui è stato corrisposto l'indennizzo al danneggiato, onere derivante dal comportamento tenuto dal suo assicuratore in violazione dei principi di correttezza e buona fede, danneggiante che ben può pretendere il ristoro di tale danno facendo a sua volta valere quella forma di responsabilità contrattuale definita da "mala gestio", che si differenzia peraltro dalle conseguenze della predetta "mala gestio", che l'assicuratore subisce nei rapporti diretti con il danneggiato, venendo in questione nel rapporto con il danneggiante-assicurato, l'ammontare di quanto quest'ultimo si veda costretto a pagare in più rispetto a quello cui sarebbe stato tenuto se l'assicuratore si fosse comportato in buona fede nella gestione del rapporto contrattuale assicurativo, non tralasciando occasioni di pagare per tempo il dovuto. A tanto consegue che, mentre la responsabilità dell'assicuratore per "mala gestio" nei confronti del danneggiato ritrae disciplina e contenuto dall'art. 1224 c.c. in quanto obbligazione da ritardo nell'adempimento di obbligazione pecuniaria, quella nei confronti del danneggiante-assicurato si colloca in seno alla disciplina per inadempimento dell'obbligazione in conseguenza di un comportamento contrario a diligenza e buona fede". 3.3. Ritiene questa Corte di dover condividere detto orientamento, con alcune specificazioni conseguenziali. Secondo la ricostruzione sistematica operata dalle sezioni unite con sentenza 29.07.1983, n. 5219, la L. 24.12.1969, n. 990 - il cui art. 18 stabilisce che il danneggiato dalla circolazione dei veicolia motore ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione - fa derivare per l'assicuratore, sul presupposto che sia stato concluso un contratto di assicurazione della responsabilità civile da circolazione stradale, non già un'obbligazione di risarcimento, ma quella di pagare una somma corrispondente al risarcimento che sarebbe dovuto dal danneggiante, suo assicurato, col limite della somma per la quale l'assicurazione èstata conclusa. L'assicuratore, pagando il danneggiato, estingue per la somma corrispondente sia l'obbligazione risarcitoria del danneggiante verso il danneggiato sia quella contrattuale di indennità verso il danneggiante suo assicurato. L'obbligazione dell'assicuratore verso il danneggiante mantiene dunque i caratteri che ha quella dell'assicuratore verso l'assicurato; non è perciò un'obbligazione di risarcimento (integrante un debito di valore), ma un'obbligazione di pagare una somma di denaro, che trova il suo limite nel massimo dell'indennizzi che l'assicuratore si è contrattualmente obbligato a pagare e che entro questo limite si rapporta a quanto l'assicurato deve pagare al danneggiato. Si tratta perciò di un debito di valuta la cui entità è determinata, entro il limite del massimale, dall'entità di un debito di valore. 3.4. Nella disciplina codicistica del rapporto di assicurazione l'obbligazione dell'assicuratore non dà all'assicurato il diritto di ottenere il pagamento dell'indennità fino a quando non risulti accertato quanto, nell'ambito del rapporto di responsabilità, l'assicurato deve al danneggiato. Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile tale aspetto subisce una modifica come diretta conseguenza del fatto che l'assicuratore è obbligato a pagare l'indennità direttamente al danneggiato, che può appunto rivolgersi all'assicuratore per ottenerla: l' art. 22 della L. 990 del 1969 disponeinfattichel'azioneperilrisarcimentodeidannicausatidallacircolazionepuòesserepropostasolodopoche siano decorsi sessanta giorni da quello in cui: "il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno". Scaduto questo termine, l'assicuratore in mora verso il danneggiato se sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine alla sussistenza della responsabilità del suo assicurato e dell'entità della somma da lui dovuta al danneggiato come risarcimento (Cass., sez. un. cit.); altrimenti la situazione di mora si determinerà, in analoghi termini, quando l'assicuratore abbia disposto di elementi tali da consentirgli di assumere le dovute determinazioni. Trattandosi di un ritardo nell'adempimento e dunque di un temporaneoinadempimento, questo è per converso escluso quando si possa ritenere che il ritardo non è dipeso da causa di cui debba rispondere l'assicuratore, ovverosia quando il comportamento tenuto nel non pagare possa essere apprezzato come incolpevole (art. 1218 c.c.). Dalla mora, che è mora nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, deriva come conseguenza che, in base al primo comma dell'art. 1224 c.c., l'assicuratore deve gli interessi moratori al saggio degli interessi legali, salva la prova del maggior danno che, a mente del secondo comma dello stesso art. 1224, deve essere data da danneggiato. La conseguenza di quanto detto è che l'assicuratore, obbligato verso il danneggiato non oltre i limiti del massimale, se nell'adempiere la sua obbligazione cade in mora, si può trovare ad essere obbligato oltre il limite del massimale, ma a titolo di responsabilità per inadempimento rispetto ad una obbligazione pecuniaria: dunque senza necessità di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, ed oltre questo livello in presenza di allegazione e prova (se del caso, mediante ricorso a presunzioni) di un danno maggiore. 3.5. Pertanto l'incidenza del tempo nel rapporto assicuratore - danneggiato è la seguente: A) Nel momento in cui si determina la mora nel pagamento della indennitàdall'assicuratore al danneggiato, il risarcimento dovuto può essere pari o superiore al massimale: in questo caso, il protrarsi della mora non incide sulla entità della somma capitale che l'assicuratore deve pagare al danneggiato, che è pari al massimale, ma su questo egli dovrà gli interessi di mora per tutta la sua durata al saggio legale e il maggior danno se provato. B) Se, invece, nel momento in cui si determina la mora, il risarcimento dovuto è inferiore al limite del massimale, ma il ritardo dell'adempimento prosegue oltre la mora, delle conseguenze di tale ritardo si deve tenere conto prima nell'ambito del rapporto di responsabilità, sino a che non si pervenga a raggiungere il massimale, giacché sino a questo limite tutto il danno, si riversa nella indennità. A partire da questo momento, il protrarsi dell'inadempimento genererà nell'ambito del rapporto di indennità, tra assicuratore e danneggiato, le già viste conseguenze della mora. 3.6. Una volta ritenuto che la responsabilità da colpevole ritardo nel rapporto indennitario tra assicuratore e danneggiato è fondata sulla costituzione in mora del primo ex art. 22L. 990/1969, la conseguenza è che per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione, oltre il limite del massimale, non è necessario - come finora sostenuto dalla costante giurisprudenza - che il danneggiato proponga già in primo grado (per non incorrere in preclusioni) nell'ambito dell'azione diretta anche una domanda di responsabilità dell'assicuratore per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c.. Infatti il danneggiato che agisce contro l'assicuratore lo fa esercitando contro di lui l'azione diretta. Ragioni e oggetto di tale domanda sono la responsabilità dell'assicurato nella causazione del danno e la condanna al pagamento della indennità in misura corrispondente al risarcimento dovuto dal danneggiante, ma nei limiti del massimale. La condanna al pagamento di interessi di mora e maggior danno costituiscono il possibile oggetto di un'altra domanda, accessoria alla prima, che può essere proposta nello stesso giudizio, e la cui ragione data dalla mora. Egualmente deve ritenersi proposta detta domanda per gli interessi e la rivalutazione ex art. 1224 c.c., anche nel casodi domanda per, l'integrale risarcimento del danno, poiché, come ha ritenuto questa Corte, essa deve ritenersi comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazioni e spese (Cass. 21.04.2000, n. 5270; Cass. 03.01.1994, n. 5; Cass. 08.07.2003, n. 10725). 3.7. Mentre nell'ambito del rapporto assicuratore -danneggiato il superamento del massimale di polizza per interessi e maggior danno da svalutazione, dovuto a colpevole inerzia o ritardo dell'assicuratore nel pagamento dell'indennità, trova fondamento e disciplina nella mora (art. 1224 c.c.), nell'ambito del rapporto tra assicuratore e danneggiante-assicurato, il superamento del massimale può sussistere nell'ipotesi della c.d. "mala gestio", che ha il suo fondamento nell'obbligazionedellapartecontrattuale(assicuratore)'dicomportarsisecondocorrettezzaebuonafedenell'esecuzione del contratto (art. 1175 - 1375 c.c.). In quest'ultima ipotesi, che si realizza allorché ricada sul danneggiante l'onere economico provocato dall'assicuratore per l'ingiustificato ritardo con cui l'obbligazione di risarcimento verso il danneggiato è stata estinta ovvero per non aver accettato favorevoli proposte transattive, il danno derivante al danneggiante-assicurato (e costituito da detto maggiore onere economico rispetto a quanto coperto dal massimale assicurativo) deriva dal comportamento tenuto dall'assicuratore, il quale non esegue nei confronti dell'assicurato in buona fede (artt. 1175 e 1375. c.c.) la propria obbligazione, di pagare l'indennità, mancando di tutelare anche gli interessi del suo assicurato e sottraendosi alla possibilità di farlo, in modo da evitare che l'ammontare dell'obbligazione risarcitoria lieviti in pregiudizio di quello. In questo caso l'inadempimento dell'assicuratore verso il danneggiante-assicurato si rapporta alla diversa obbligazione di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto (nella specie assicurativo). L'affermazione della responsabilità dell'assicuratore richiede in questo caso un'espressa domanda da parte del danneggiato nell'atto introduttivo del giudizio per responsabilità per mala gestio e, quindi, per comportamento non secondo buona fede, con allegazione e successiva prova dei comportamenti che la sostanziano. In relazione, quindi, alla domanda dell'assicurato-danneggiante nei confronti dell'assicuratore per responsabilità per mala gestio nulla è mutato rispetto al consolidato precedente orientamento giurisprudenziale. 4.1. Nella fattispecie il danneggiato ha agito con azione diretta contro l'assicuratore, dopo aver assolto all'onere previsto dall'art. 22 della L. 990 del 1969, domandando il riconoscimento dell'integrale risarcimento di tutti i danni, indipendentemente dal limite del massimale. In ogni caso, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, in sede di conclusioni di primo grado, l'attore ha specificato la richiesta di condanna dei convenuti tutti anche al pagamento degli interessi e rivalutazione sulla somma dovuta, senza che l'attuale ricorrente eccepisse alcuna preclusione (Cass. n. 1655 del 1994). A tal fine va osservato che il presente procedimento è sottoposto alla disciplina anteriore alla modifica dell'art. 189 c.p.c., di cui alla L. 353/1990. Il motivo di ricorso va pertanto rigettato. 5. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo costituito dall'importo risarcitorio da considerare, ai fini della mala gestio. Lamenta la ricorrente che, in ogni caso, la condanna, oltre il limite del massimale non poteva avere ad oggetto che la rivalutazione del massimale e gli interessi, mentre nella specie la sentenza era pervenuta ad una "maggiore edindiscriminata condanna". 6.1. Ritiene questa corte che il motivo sia inammissibile per una duplice ragione. Anzitutto in sede di giudizio di appello l'attuale ricorrente non si era lamentata che la condanna in questione superasse il massimale anche per voci diverse dalla rivalutazione e dagli interessi. Ciò comporta che l'attuale doglianza, così come articolata, è inammissibile per novità, introducendo in questo giudizio di cassazione una questione che non era stata oggetto del thema decidendum in appello. 6.2. In ogni caso la censura è inammissibile è per genericità. Infatti non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c., che prescrive l'indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, la generica affermazione che ladecisione difetti di motivazione sostanziale, occorrendo ai fini dell'illustrazione del motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., che il ricorrente indichi le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa (o insufficiente o contraddittoria) su un punto decisivo della controversia (Cass. 25/07/2002, n. 10945; Cass. 23.01.2003, n. 996). Nella fattispecie la ricorrente non indica nella doglianza quale sia la somma che supera il massimale di polizza, oltre quanto statuito a titolo di rivalutazione ed interessi per colpevole ritardo dell'assicuratore nei confronti del danneggiato. 7. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il ricorrente incidentale Gi. Ma. lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamentailricorrentecheerratamentelasentenzadiappelloharitenutoinammissibilepernovitàlasuadomandadi condanna della sua assicuratrice (Ti. S.p.A.) per mala gestio. Infatti, secondo il ricorrente, poiché egli si era costituito in primo grado con il patrocinio dello stesso legale della Ti. S.p.A., ciò dimostrava che l'assicuratrice era intervenuta per tutelarlo e la domanda di responsabilità per mala gestio in secondo grado era la conseguenza naturale del comportamento della Ti. S.p.A.; che nella fattispecie la mala gestio della Ti. S.p.A. era fondata su vari elementi. 8. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso vada rigettato. Come sopra si è detta per ottenere la pronunzia della responsabilità dell'assicuratore per mala gestio nei confronti dell'assicurato, essendo quest'ultima relativa al rapporto contrattuale tra assicuratore ed assicurato ed al mancato rispetto del primo degli obblighi di cui agli artt. 1175 e 1375c.c., è necessario che l'assicurato proponga tempestivamente nei confronti dell'assicuratore una specifica domanda in questo senso. Tale domanda non risulta proposta in primo grado dal Gi. Ma. nei confronti della sua assicuratrice per la R.C.A. Ti. S.p.A., come correttamente rilevato dal Giudice di Appello. Il fatto, poi, che sia il Gi. Ma. che la c. Ti. S.p.A. si siano costituiti in primo gradocon lo stesso difensore, contrariamente a quanto assume il ricorrente incidentale, è un'ulteriore riprova logica della mancanza di una domanda siffatta, poiché ciò, all'evidenza, avrebbe dato luogo ad un'incompatibilità per il difensore comune. 9. I ricorsi vanno, pertanto rigettati. La ricorrente principale va, quindi, condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente Ro. Mo.. altre parti le spese Esistono giusti motivi per compensare per intero tra tutte le questo giudizio di Cassazione. P.Q.M. Riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna la ricorrente Ti. As. S.p.A. in L.c.a. al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione sostenute dal resistente Ro. Mo., liquidate in complessivi euro 7.100,00 di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge. Compensa tra tutte le altre parti costituite le spese di questo giudizio di Cassazione.



Non perdere gli aggiornamenti via Telegram o via email:

Email: (gratis Info privacy)

2009-03-09 Chi: Spatao








Instant book:




Indice:
Documenti
- Dizionario
- Giurisprudenza
Indennizzo Diretto
- News
- Faq

Rca
- Notizie
- Sentenze
- Norme
Altri
- Convegni
- Newsletter
I 127 criteri giurisprudenziali per provare il sorpasso pericoloso
I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl, cc nc sa - Documenti non ufficiali - P.IVA: 04446030969 - About - Map - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - Logo - In