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Sinistri stradali 2009-03-05 - Pdf - Stampa

Riforma procedura civile: risarcimento sinistri stradali con rito ordinario

Semplificazione approvata in prima lettura, passa alla Camera. Finirà il rito del lavoro. Fonte: avv. Renato Savoia

 

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Con l'appprovazione del disegno di legge 1082 il Senato ha finalmente compiuto il primo passo concreto per eliminare una tra le norme processuali più assurde, vale a dire il famigerato art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, che ha previsto che si applicasse il rito lavoro alle cause da risarcimento danni da sinistri stradali.

A causa, oltretutto, della pessima formulazione, sono sorti vari problemi interpretativi tra cui:

- la differenziazione del rito a seconda che vi fossero solo danni materiali o anche lesioni alla persona;

- la differenziazione del rito a seconda del giudice adito. Infatti, a seguito dell'intervento della Cassazione, la norma è stata definitivamente ritenuta applicabile solo ai giudizi avanti il tribunale e non a quelli avanti il giudice di pace.

 Un'abrogazione (peraltro in fieri) di una norma che il buonsenso avrebbe voluto non vedere mai la luce.

 

L'art .3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102; "Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile".

 

L'art.34 del DDL 1082: "1. L’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato. 2. Alle controversie disciplinate dall’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell’articolo 426 del codice di procedura civile".


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2009-03-05 Chi: Spataro Fonte: avv. Renato Savoia Link: http://www.renatosavoia.com/news/visual.php?num=67








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