Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Trasferte e indennita' corrisposte per servizi fuori sede: risoluzione N. 53/E su interpello


2009-03-05
abstract: RISOLUZIONE N. 53/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2009

Segnalato da Spataro Agenzia delle Entrate


O


OGGETTO;

Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Trattamento fiscale, ai fini IRPEF, della indennita' corrisposta per servizi fuori sede –Art. 51, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di.., in qualita' di sostituto di imposta, rappresenta la questione relativa al trattamento fiscale, applicabile ai fini dell’IRPEF, all’indennita' che corrisponde ai propri dipendenti - denominata “una tantum per servizi fuori sede” - prevista dall’accordo siglato tra l’Amministrazione (Ministero dell’Interno) e le Organizzazioni sindacali in data 8 maggio 2008 .

In base al citato accordo l’indennita' in argomento ha le seguenti caratteristiche;

- viene corrisposta mediante la distribuzione di risorse straordinarie previste dall’articolo 3, comma 136, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), nella misura giornaliera, frazionabile ad ore, di euro 20 ove non si fruisca del rimborso per vitto e alloggio e di euro 6,67, sempre frazionabile ad ore, ove si fruisca di detto rimborso;

- ha carattere temporaneo fino al 31 dicembre 2008, salvo proroga;

- spetta per compensare l’assolvimento di compiti istituzionali svolti in localita' situate oltre 10 Km al di fuori della propria sede di servizio e per un periodo non inferiore a quattro ore.
A detta del Comando istante, gli organi superiori dei Vigili del Fuoco hanno manifestato a livello nazionale (con una nota della Direzione Centrale per le Risorse finanziarie del Dipartimento dei Vigili del Fuoco pervenuta all’istante in data 5 novembre u.s.), l’avviso che l’indennita' in argomento debba essere assoggettata ad imposizione piena, al pari di ogni altro emolumento fisso ed accessorio. Non e' pertanto assimilabile all’indennita' di trasferta assoggettabile invece ad IRPEF secondo la previsione dell’art. 51, comma 5, del TUIR (indennita' di trasferta/missione).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE


Il Comando istante ritiene che il compenso in esame non debba essere assoggettato ad imposizione piena alla stregua degli emolumenti fissi ma secondo la disciplina piu' favorevole delle indennita' di trasferta, in quanto;

- il suo inserimento previsto tra le indennita' di cui al Fondo Unico di Amministrazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco non ne fa perdere la specifica funzione di compensare il disagio dovuto ai servizi effettuati fuori dall’ordinaria sede di servizio, cioe' effettuati “in trasferta”;

- la circostanza che il compenso non gravi sullo specifico capitolo di bilancio riservato alle indennita' di missione (indennita' attualmente soppresse) e' fatto puramente finanziario ed estraneo alla normativa fiscale, ne' puo' rilevare la terminologia (“indennita' per i servizi fuori sede” in luogo di “indennita' di missione”) usata per definirlo;

- per il diritto tributario, non assume importanza la definizione, che nella pratica amministrativa puo' essere la piu' varia, ma l’elemento sostanziale che caratterizza il compenso stesso individuabile nel presupposto secondo il quale viene erogato e cioe', nel caso specifico, la natura di compenso del disagio dovuto all’espletamento di servizi fuori dall’ordinaria sede di servizio.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento alla questione prospettata si espongono, preliminarmente, le seguenti osservazioni.

Le indennita' in oggetto vengono erogate in base alla previsione dell’art. 3, comma 136, della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria per l’anno 2008) il quale ha disposto che “Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l’anno 2008, 10 milioni di euro”.

Gli stanziamenti disposti sulla base di accordi sindacali sono confluiti nel Fondo di amministrazione e utilizzati in parte per compensare l’assolvimento di compiti istituzionali relativi a ciascun profilo svolti in localita' situate oltre 10 km al di fuori della propria sede di servizio e per un periodo non inferiore alle 4 ore.

Il relativo compenso e' fissato in € 20 per 24 ore frazionabili, ove non si fruisca del rimborso per vitto e alloggio, e di € 6,67 qualora si fruisca di detto rimborso.

Ai fini delle modalita' di determinazione del reddito di lavoro dipendente, l’art. 51, comma 1, del TUIR, qualifica come reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (criterio di “omnicomprensivita'”), fatte salve le specifiche deroghe previste dai successivi commi dello stesso art. 51.

In particolare il comma 5 in relazione alle indennita' e ai rimborsi percepiti dal lavoratore a copertura di spese sostenute per trasferte effettuate fuori del territorio comunale, stabilisce che “ le stesse concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (€ 46,48) al giorno, elevate a lire 150.000 (€ 77,47) per le trasferte all’estero al netto delle spese di viaggio e di trasporto”.

Cio' premesso, la scrivente, considerato che l’accordo contrattuale espressamente ricollega l’erogazione delle somme in esame all’assolvimento di compiti istituzionali al di fuori della propria sede di servizio, ritiene che le somme stesse possano essere ricomprese tra le indennita' di trasferta in quanto remunerano l’attivita' prestata in una localita' distante in modo significativo dalla sede di servizio.

La circostanza che il compenso in esame sia inserito tra le indennita' del Fondo Unico di Amministrazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e non gravi sullo specifico capitolo di bilancio riservato alle indennita' di missione, non rileva ai fini della determinazione del trattamento impositivo, il quale, invece, deve essere individuato sulla base delle caratteristiche sostanziali dell’emolumento.

È opportuno, peraltro, precisare che il citato comma 5 dell’art. 51 prevede le ipotesi di detassazione con esclusivo riferimento alle trasferte o missioni effettuate al di fuori del territorio comunale.

Le indennita' eventualmente percepite dai dipendenti per trasferte all’interno del territorio comunale in cui e' ubicata la sede di lavoro sono invece interamente ricomprese nella determinazione della base imponibile.


Le Direzioni regionali vigileranno affinche' le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.


Link: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file


2009-03-05 Segnalato da Spataro Agenzia delle Entrate








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