La pronuncia in oggetto ha riguardo al tema della convalida del provvedimento del questore di divieto di accesso agli impianti sportivi; nella specie la Corte ha chiarito, che, allorquando l’ ordinanza di convalida del giudice venga annullata per mancato rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore che deve comunque intercorrere, secondo l’ormai costante interpretazione giurisprudenziale, tra la notifica del provvedimento e l’ordinanza stessa al fine di assicurare all’interessato la facoltà di presentare memorie e deduzioni , il giudice di rinvio è tenuto, in forza di una necessaria interpretazione costituzionalmente adeguata dell’art.6, comma terzo, della l. n.401 del 1989, a restituire nel predetto termine l’interessato stesso (al fine, appunto, di consentirgli la piena esplicazione dei diritti difensivi), non potendo egli provvedere prima che lo stesso sia nuovamente decorso.
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2009-02-27
Violenza Sentenze DASPO 2008/12/03