Diventato pdl 2180, il pacchetto sicurezza che impone burocrazia agli immigrati e obblighi di rettifica sui siti internet entro 48 ore, va avanti.
L'art. 50bis e' diventato l'art.60 (come e' normale).
La contestazione dei contenuti e delle opinioni del proponente su internet ormai ha raggiunto livelli elevatissimi, ma anche quello che riguarda l'immigrazione non e' secondario.
Ma di questo la stampa non ne' da' notizia.
E' passato nel frattempo l'emendamento che salva i contributi ai giornali nel milleproroghe, che va avanti con il voto di fiducia, estende la cassa integrazione ai giornalisti.
AGGIORNAMENTO: Repubblica e l'Espresso, nei blog di Zambardino e Alessandro Gilioli denuncia le tesi del senatore D'Alia con toni decisamente forti.
Il mondo internet che non chiede soldi ma vuole essere lasciato libero di lavorare lecitamente, non ci sta.
Il Csm annuncia che non si puo' togliere il diritto di cronaca giudiziaria.
La Corte Costituzionale denuncia con parole straordinariamente forti, quanto non diffuse, gli effetti insanabili sulle leggi di conversione dei decreti leggi non motivati da ragioni di urgenza.
Si legga Quintarelli, Scorza, Zambardino e tanti altri, anche su Punto-informatico.it
Ma ancora il nuovo regolamento Agcom non viene studiato (ne' ancora spiegato sul sito dell'agcom), con una sottovalutazione pericolosa.
Per tornare all'art.60 si sottolinea la dichiarazione del senatore D'Alia che Youtube, per esempio, e' da chiudere se qualcuno ne abusa. Evidentemente anche uno solo.
Art. 60. (Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet).
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua e definisce, ai fini dell'attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.
4. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.
5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda».