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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9332 documenti.

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Privacy 09.02.2009    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

La pubblicazione di sentenze e il diritto alla privacy

Si possono pubblicare i nomi delle parti per esteso? Se si, con quali limiti?


Spataro

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Un brevissimo pod sugli aspetti legali legati alla privacy, con alcuni riferimenti giurisprudenziali per l'ulteriore approfondimento.

Ecco il testo della sentenza:

SENTENZA n. 4239/09 depositata il 29/01/09 REPUBBLICA ITALIANA   
   
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.:

  • Dott. AMBROSINI GIANGIULIO Presidente
  • Dott.OLDI ,PAOLO Consigliere
  • Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO ”
  • Dott.DE BERARDINIS SILVANA ”
  • Dott.IACOBELLIS MARCELLO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto
1) ...N. IL 24/05/1959
avverso SENTENZA del 26/10/2007
TRIBUNALE di AVEZZANO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere IACOBELLIS MARCELLO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AGNELO DI POPOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

Il tribunale di Avezzano, il 26/10/2007, in riforma della sentenza del giudice di Pace del 29/12/2005, dichiarava ****** colpevole del reato di ingiuria in danno di **********.

All'esito di uno scambio di e-mail tra lo ******* e l'... relativamente alla  pubblicazione di una sentenza di condanna emessa – nei suoi confronti – dalla Corte dei Conti, pubblicata sul sito web di informazione giuridica curato dall'******** il ******* aveva  inviato aIl'*****  una e-mail contenente l'espressione :"Lei sarà Avvocato ma è ignorante; …..ignorante quindi ed imbroglione”.

Il tribunale, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, escludeva l' esistenza dei presupposti di cui al' art. 599 c.p..

Quanto al “fatto ingiusto” il tribunale affermava che la  pubblicazione della sentenza di condanna del ******* era avvenuta nel rispetto della normativa vigente e che “secondo il contenuto delle e-mail in atti", la p.o. Aveva manifestato sin dall'inizio la propria volontà di provvedere alla tempestiva rettifica,richiedendo al ********. gli estremi della sentenza di revocazione”.

Quanto all'immediatezza”, riteneva che “tra la censurata reazione e la detta  pubblicazione al momento dei fatti era intercorso un arco temporale tale da non poter ragionevolmente ravvisare il preteso nesso eziologico tra il fato ingiusto e lo stato d'ira”.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il *********, lamentando la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) e b) c.p.p. con riferimento all'art. 599 c.p.. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ricorrenza dello stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. Mancanza e manifesta illogicità di motivazione sul punto.

Il giudice avrebbe riportato in modo errato i fatti di causa e la cronologia degli stessi, ed avrebbe omesso parti fondamentali della e-mail inviata dall'avv.******quest'ultimo, contrariamente alle affermazioni del giudicante, avrebbe evidenziato un atteggiamento ostile, saccente e provocatorio. Illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui avrebbe escluso la esimente; erroneamente il giudice di merito avrebbe escluso l'ingiustizia del fatto, con riferimento all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, senza rilevare che il sito deIla Corte dei Conti riportava la decisione con le sole iniziali degli imputati; il tribunale avrebbe fatto erronea applicazione dei presupposti richiesti dall' art. 599 c.p. per quanto attiene l'ingiustizia del fatto -tale dovrebbe considerarsi anche i fatti antisociali, nonché nell'immediatezza – da interpretare con elasticità-.

Il tribunale non avrebbe altresì considerato che la e-mail incriminata sarebbe stata inviata subito dopo la revoca della sentenza, cosi operando un travisamento dei fatti. Le parole ignorante ed imbroglione sarebbero state pronunciate dopo che ******* si era rifiutato di dare notizia della revoca della decisione.


Il ricorso va rigettato.

Il tribunale, con adeguata e  coerente motivazione, ha ritenuto la liceità della pubblicazione integrale sul sito ...  della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte dei Conti nei confronti di ****** sia in quanto avvenuta nel pieno rispetto della normativa di cui all'art.52 D.lgs. 30/06/2003, n. 196, sia perché reperibile attraverso la banca dati presente sul sito ufficiale della cennata Corte.

I limiti di accesso alla banca dati della Corte dei Conti dedotti dal ricorrente non escludono la liceità della pubblicazione in quanto comunque conforme al disposto dell'art. 52 D.lgs 196/2003.

Essendo il controllo di questa Corte limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato va esclusa una diversa lettura del materiale probatorio, e, in particolare della valutazione del tribunale circa la ricostruzione degli eventi nonché la ritenuta volontà dell'******* di provvedere alla tempestiva rettifica.

L'esclusione della sussistenza del fatto ingiusto comporta l'irrilevanza delle censure mosse alla decisione nella parte in cui si è escluso il presupposto dell'immediatezza.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 11/12/2008

09.02.2009 Spataro
avv. Renato Savoia


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