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Danno morale 2009-01-29 - Pdf - Stampa

Il danno morale è una duplicazione del biologico e quindi non va pagato ?

Ce ne parla oggi l'avv. Renato Savoia - Nella foto un tunnel dal quale sembra non si possa uscire - Photo courtesy of Spataro Fonte: avv. Renato Savoia

 

Chi ha ucciso il danno morale (soprattutto: è stato ucciso)?

Dopo l'ormai celebre poker calato dalla Suprema Corte (sentenze 26972, 26973, 26974, 25975 del 2008) da più parti, sia in dottrina che in giurisprudenza, si sono levate alcune voci ad affermare il “decesso” del danno morale.

Ci risulta che alcune Compagnie Assicurative abbiano dato ordine ai propri liquidatori di non pagare più alcuna somma per tale voce. Richiesti del perché, la spiegazione che viene fornita è che “secondo la Cassazione il danno morale è una duplicazione del biologico e quindi non va pagato”.

Siamo sicuri che sia proprio così?

Forse è il caso di andare a rileggere il passo delle sentenze.

* * *

Il passaggio incriminato è questo (pag. 48, righe 10-13, della sentenza 26972/08, ma si trova anche nelle altre): “Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale...”

In effetti, a leggere così non sembrerebbero esserci dubbi.

Ma frase occorre leggerla nella sua integrità!

Eccola qui : “Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.”

Nei suindicati termini inteso.

Dunque la duplicazione si ha, per la cassazione, in caso di attribuzione di danno biologico e danno morale, ma solo “ nei suindicati termini inteso”.

Non sempre e comunque.

Occorre dunque vedere di che cosa sta parlando la Cassazione: nelle righe precedenti chiarissimamente affronta l'ipotesi in cui siano lamentate “degenerazioni patologiche della sofferenza”. Infatti, “Ove siano state dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”.

Solo e soltanto in questi casi, dunque, si può parlare di duplicazione!

E che la Suprema Corte (di cui, in ogni caso, una maggior chiarezza espositiva sarebbe auspicabile) non avesse la minima intenzione di “abrogare” il danno morale lo possiamo verificare due pagine dopo (pag. 50, righe 14-15) quando si riferisce al “danno morale, nella sua nuova più ampia accezione”.

A seguir la tesi degli “abrogazionisti”, dovremmo dire che la Corte si starebbe riferendo ad un danno appena cancellato.

Francamente improponibile.

Fin qui l'esame delle parole della Suprema Corte, che, per quanto detto sopra, non sembrano giustificare tesi negatorie del danno morale (si veda sul punto, la sentenza Trib. Torino 27/11/08).

* * *

Le sentenze di Cassazione successive.

Come se non bastasse il dato letterale, la stessa Corte, seppur a sezione semplice, è tornata sull'argomento.

Si vedano le sentenze 28407 del 28/11/08 (disponibile su http://www.assicurativo.it/news/visual.php?num=67106), 29191 del 12/12/08 (http://www.assicurativo.it/news/visual.php?num=67123, con breve commento dello scrivente) e 479 del 13/01/09 (http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php?num=2871).

Il problema che si pone in tali pronunce, come già sottolineato, è come quantificare il danno morale, non certo se vada riconosciuto!

Dunque, è la stessa Corte di Cassazione a continuare, anche dopo la presunta “morte”, a fare riferimento al danno morale come una figura “viva”.

* * *

Le sentenze di merito.

Due, a nostro giudizio, le recenti sentenze che “brillano”:

a) Trib. Venezia 3081/08 (sinora inedita);

b) Trib. Torino 27/11/08 (http://www.lexform.it/aggiornamenti/il-danno-morale-e-ancora-vivo)

Il giudice di Venezia si inserisce, a prima vista, nel filone “abrogazionista”.

O, perlomeno, così viene incasellato dai fautori della scomparsa del danno morale.

Questo il passaggio: “Pregiudizio morale - In considerazione della modestia dei postumi e alla luce delle recentissime pronunce della Cass. Sez. un. 11-11-2008 sul danno non patrimoniale, nulla si ritiene di ulteriormente liquidare a tale titolo, dovendosi ritenere compreso nel pregiudizio biologico temporaneo, nel quale è stata appunto valorizzata la componente di sofferenza”.

Trattasi di lesione stimata nella misura del 3%, e il giudice ha ritenuto di maggiorare del 30% gli importi relativi al pregiudizio biologico temporaneo.

Attenzione: a ben vedere, dunque, anche in questo caso c'è stato un risarcimento del danno morale.

Si può discutere se sia stato corretto il criterio di quantificazione adottato.

Ad avviso di chi scrive, per esempio, pare eccessivamente riduttivo.

Il giudice di Torino, che è possibile trovare già ampiamente commentato, in maniera molto più ampia e sistematica di quanto sopra fatto dallo scrivente, ribadisce la tesi della persistenza del danno morale e ci permettiamo di invitare a leggere integralmente la sentenza, motivata in maniera molto lineare. Riportiamo solo un breve passo: “Dunque, il risarcimento del danno morale può costituire una duplicazione del già riconosciuto danno biologico; ma solo quando sia diretto a ristorare il medesimo tipo di pregiudizio (lesione del diritto alla salute)”.

* * *

Pro futuro

In conclusione, il danno morale non pare correre rischi, per il momento.

Certo, alla luce delle recenti affermazioni della Cassazione, occorrerà ripensare i criteri di quantificazione dello stesso: l'idea di tornare, dopo tanti anni di contributi dottrinari e giurisprudenziali, ad un criterio equitativo puro, in cui ciascun giudicante a seconda della sensibilità liquida cifre diverse assomiglia un po' troppo ad una roulette: esattamente l'opposto di ciò di cui un danneggiato ha bisogno.

Torneremo a parlarne.

avv. Renato Savoia - Verona


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2009-01-29 Chi: Avv. Renato Savoia Fonte: avv. Renato Savoia








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