Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Notificazione - Relata - Mancanza di sottoscrizione - Inesistenza giuridica


2009-01-15
abstract: Sentenza Cassazione 2.10.2008 n. 24442

Segnalato da Franco Ionadi


&

 

 La  sottoscrizione dell'atto di notifica di un avviso di accertamento  è elemento  costitutivo
essenziale di  tale  atto  giuridico, sicché la sua mancanza ne determina la
giuridica inesistenza.  Questa  situazione  e'  del  tutto  insuscettibile  di
sanatoria in  applicazione  del  principio  del raggiungimento dello scopo, la
quale e' prevista solo per la sanatoria della nullita'.

 TESTO SENTENZA

 

   L'Ufficio IVA   di   Pisa   emetteva  avviso  di  rettifica  in  relazione
all'acquisto effettuato  dalla  M.O.  S.r.l.  di  alcuni  appartamenti  per il
prezzo di  L.  564.500.000,  indicato  in  fattura,  in quanto a fronte di una
valutazione U.T.E.  per  L.  1.267.344.000,  veniva rettificata la differenza,
ritenuta non fatturata di L. 702.844.000.                                    
    Avverso tale  avviso  la societa' proponeva opposizione, assumendo doversi
calcolare l'IVA sui corrispettivi pattuiti e non sul valore venale.          
    La Commissione   Tributaria  Provinciale  di  Pisa  (con  la  sentenza  n.
173/03/2000), accogliendo  l'eccezione  dell'Ufficio,  dichiarava  il  ricorso
inammissibile perche'  proposto  oltre  il  termine  di  sessanta giorni dalla
notifica dell'atto impugnato.                                                
    La societa'  interponeva  gravame,  adducendo vizi di notifica dell'avviso
opposto.                                                                     
    La Commissione   Tributaria   Regionale   (con  la  sentenza  in  epigrafe
indicata) respingeva  il  gravame.  Cosi'  motivava:  la  relata  di  notifica
dell'avviso di  rettifica  appariva  nulla  perche' il messo notificatore, non
trovando gli  addetti,  non aveva certificato di aver posto in essere tutte le
formalita' previste  dal  D.P.R.  n.  600 del 1973, art. 60; l'atto, tuttavia,
raggiungeva lo  scopo  per  effetto  della  ricezione  della  raccomandata del
15/4/99 a  mani  proprie  della  legale rappresentante della societa', signora
A.F., presso  la  sua  abitazione; il 18/6/99, veniva depositato il ricorso in
primo grado  ed  in  questo  non eccepito alcun vizio di notifica; la nullita'
per mancanza  di  attestazione  appariva sanata ai sensi degli artt. 157 e 160
c.p.c., per  il  raggiungimento  dello  scopo  dell'atto  invalido; la data di
ricezione doveva  essere  computata  dal  17/4/99; percio', il ricorso spedito
il 18/6/99   era   stato   giustamente   dichiarato  inammissibile;  restavano
assorbite le altre questioni di merito sollevate dalla societa'.             
    Per la  cassazione  di  questa  decisione  la  societa' proponeva ricorso,
notificato il  30-31/12/2003  (a mezzo Ufficiale Giudiziario), articolando due
motivi, illustrati  con  ulteriore  memoria.  L'Amministrazione  Finaziaria e'
rimasta intimata.                                                            
                                                                             
                                Diritto                                      
                                                                             
    1- Con   la   prima  censura  e'  stata  dedotta  la  violazione  e  falsa
applicazione degli  artt.  156  e 160 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art.
60 e  del  D.Lgs.  n.  546  del 1992, art. 21, nonche' omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione.                                                 
    Con la   seconda  doglianza  e'  stata  eccepita  la  violazione  e  falsa
applicazione delle  norme  regolatrici  in  tema  di  inesistenza  degli  atti
giuridici, oltre all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.    
    2- Il ricorso e' fondato.                                                
    I due  motivi  possono  essere  delibati  congiuntamente,  attesa  la loro
stretta interconnessione   logico-giuridica,  concernendo  entrambi  l'assunta
nullita'-inesistenza della notifica dell'impugnato avviso di rettifica IVA.  
La natura  delle  questioni  sollevate  con i richiamati motivi impone l'esame
di un  atto  fondamentale  al  fine di verificare se e' possibile sostenere la
tesi della  sanatoria  di  nullita' oppure se ricorre una ipotesi di giuridica
inesistenza, insuscettibile di sanatoria.                                    
    Orbene, l'atto  di  notifica  n.  2930  del  15/4/99  compilato  dal Messo
notificatore del  Comune  di  Pisa  sotto  la dicitura "IL MESSO NOTIFICATORE"
non reca alcuna sottoscrizione.                                              
    La mancanza  di  sottoscrizione,  che  e'  certamente elemento costitutivo
essenziale di  un  atto  giuridico  come  l'atto  di notifica, ne determina la
giuridica inesistenza.                                                       
    Questa situazione   e'   del   tutto   insuscettibile   di   sanatoria  in
applicazione del  principio  del  raggiungimento  dello  scopo,  la  quale  e'
prevista solo per la sanatoria della nullita'.                               
    3- Per le argomentazioni svolte il ricorso deve essere accolto.          
    Consegue la  cassazione  della  gravata  decisione  ed  il rinvio ad altra
Sezione del  giudice  a  quo  che  provvedere anche in ordine alle spese della
presente fase di legittimita'.                                               
                                                                             
                                    P.Q.M.                                   
                                                                             
    La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata.               
Rinvia, anche  per  le  spese,  ad  altra Sezione della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana.

 


2009-01-15 Segnalato da Franco Ionadi








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