Notificazione - Relata - Mancanza di sottoscrizione - Inesistenza giuridica
abstract: Sentenza Cassazione 2.10.2008 n. 24442
Segnalato da Franco Ionadi Sentenze Cassazione Nullità Notificazione Sottoscrizione Ufficiale giudiziario Messo Firma Sanatoria
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La sottoscrizione dell'atto di notifica di un avviso di accertamento è elemento costitutivo
essenziale di tale atto giuridico, sicché la sua mancanza ne determina la
giuridica inesistenza. Questa situazione e' del tutto insuscettibile di
sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la
quale e' prevista solo per la sanatoria della nullita'.
TESTO SENTENZA
L'Ufficio IVA di Pisa emetteva avviso di rettifica in relazione
all'acquisto effettuato dalla M.O. S.r.l. di alcuni appartamenti per il
prezzo di L. 564.500.000, indicato in fattura, in quanto a fronte di una
valutazione U.T.E. per L. 1.267.344.000, veniva rettificata la differenza,
ritenuta non fatturata di L. 702.844.000.
Avverso tale avviso la societa' proponeva opposizione, assumendo doversi
calcolare l'IVA sui corrispettivi pattuiti e non sul valore venale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa (con la sentenza n.
173/03/2000), accogliendo l'eccezione dell'Ufficio, dichiarava il ricorso
inammissibile perche' proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla
notifica dell'atto impugnato.
La societa' interponeva gravame, adducendo vizi di notifica dell'avviso
opposto.
La Commissione Tributaria Regionale (con la sentenza in epigrafe
indicata) respingeva il gravame. Cosi' motivava: la relata di notifica
dell'avviso di rettifica appariva nulla perche' il messo notificatore, non
trovando gli addetti, non aveva certificato di aver posto in essere tutte le
formalita' previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; l'atto, tuttavia,
raggiungeva lo scopo per effetto della ricezione della raccomandata del
15/4/99 a mani proprie della legale rappresentante della societa', signora
A.F., presso la sua abitazione; il 18/6/99, veniva depositato il ricorso in
primo grado ed in questo non eccepito alcun vizio di notifica; la nullita'
per mancanza di attestazione appariva sanata ai sensi degli artt. 157 e 160
c.p.c., per il raggiungimento dello scopo dell'atto invalido; la data di
ricezione doveva essere computata dal 17/4/99; percio', il ricorso spedito
il 18/6/99 era stato giustamente dichiarato inammissibile; restavano
assorbite le altre questioni di merito sollevate dalla societa'.
Per la cassazione di questa decisione la societa' proponeva ricorso,
notificato il 30-31/12/2003 (a mezzo Ufficiale Giudiziario), articolando due
motivi, illustrati con ulteriore memoria. L'Amministrazione Finaziaria e'
rimasta intimata.
Diritto
1- Con la prima censura e' stata dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art.
60 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonche' omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione.
Con la seconda doglianza e' stata eccepita la violazione e falsa
applicazione delle norme regolatrici in tema di inesistenza degli atti
giuridici, oltre all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
2- Il ricorso e' fondato.
I due motivi possono essere delibati congiuntamente, attesa la loro
stretta interconnessione logico-giuridica, concernendo entrambi l'assunta
nullita'-inesistenza della notifica dell'impugnato avviso di rettifica IVA.
La natura delle questioni sollevate con i richiamati motivi impone l'esame
di un atto fondamentale al fine di verificare se e' possibile sostenere la
tesi della sanatoria di nullita' oppure se ricorre una ipotesi di giuridica
inesistenza, insuscettibile di sanatoria.
Orbene, l'atto di notifica n. 2930 del 15/4/99 compilato dal Messo
notificatore del Comune di Pisa sotto la dicitura "IL MESSO NOTIFICATORE"
non reca alcuna sottoscrizione.
La mancanza di sottoscrizione, che e' certamente elemento costitutivo
essenziale di un atto giuridico come l'atto di notifica, ne determina la
giuridica inesistenza.
Questa situazione e' del tutto insuscettibile di sanatoria in
applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale e'
prevista solo per la sanatoria della nullita'.
3- Per le argomentazioni svolte il ricorso deve essere accolto.
Consegue la cassazione della gravata decisione ed il rinvio ad altra
Sezione del giudice a quo che provvedere anche in ordine alle spese della
presente fase di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata.
Rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana.
2009-01-15 Segnalato da Franco Ionadi Sentenze Cassazione Nullità Notificazione Sottoscrizione Ufficiale giudiziario Messo Firma Sanatoria
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