Notificazione – A persona giuridica – Discordanza tra sede legale e sede effettiva – Conseguenze in ordine al perfezionamento della notificazione.
abstract: Sentenza Cassazione 3.10.2008 n. 24622
Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Notificazione Persona giuridica
L
La disposizione dell'art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede
legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi
possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima,
vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilita'
dell'art. 145 c.p.c.; ne consegue che, ai fini della regolarita' della
notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella
effettiva, e' sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona
giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente
essere di prestazione lavorativa, puo' risultare anche dall'incarico,
eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza
Svolgimento del processo
La societa' contribuente, impugnava in sede giurisdizionale la cartella
esattoriale, portante carico tributario, derivante da avviso di rettifica
IVA, - relativo all'anno 1994 -, in precedenza notificato e non impugnato.
L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Genova, accoglieva il
ricorso, con decisione che veniva confermata in appello dalla CTR. In
particolare, quest'ultima, riteneva di dover confermare l'operato dei
Giudici di primo grado, - che avevano annullato la cartella esattoriale -,
anzitutto, in accoglimento della preliminare eccezione, secondo cui il
presupposto avviso di accertamento non era stato regolarmente notificato a
mani delle persone, abilitate alla ricezione ex art. 145 c.p.c., di poi,
anche per le ragioni di merito, esplicitate nell'appellata decisione.
Con ricorso notificato l'11-15 aprile 2006, il Ministero e l'Agenzia
hanno chiesto la cassazione dell'impugnata decisione.
L'intimata, non ha svolto difese in questa sede.
Con istanza 30.01.2007, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto
l'accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza, ex art. 375 c.p.c..
Motivi della decisione
La Corte;
Visto il ricorso, come sopra proposto e notificato, con cui l'impugnata
decisione viene censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 145
c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e per omessa o insufficiente
motivazione su punto decisivo della controversia, nonche' per motivazione
apparente ed illogica, violazione dell'art. 100 c.p.c., D.P.R. n. 602 del1973, art. 30, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, D.Lgs. n. 546 del 1992, art.19, ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia;
Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;
Considerato che l'impugnazione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e' a ritenersi inammissibile, in quanto non e' stato parte nel
giudizio di appello - cui ha partecipato solo l'Agenzia delle Entrate di
(OMISSIS) - ed il ricorso risulta notificato l'11-15 aprile 2006, quindi,
dopo la data dell'1 gennaio 2001, a decorrere dalla quale l'Agenzia delle
Entrate e' subentrata all'Amministrazione delle Finanze nei rapporti
giuridici gia' facenti capo a quest'ultima;
Ritenuto che i Giudici di appello hanno confermato la decisione di primo
grado, con argomentazione non coerente con il consolidato orientamento
giurisprudenziale e sulla base di generiche espressioni di condivisione
della decisione di primo grado;
Considerato, infatti, sotto il primo profilo, che l'affermazione della
CTR - secondo la quale la notifica della cartella era a ritenersi nulla, per
essere stata effettuata a mani di un socio e non gia' di alcuno dei soggetti
contemplati nell'art. 145 c.p.c., si pone in contrasto con il principio
secondo cui "La disposizione dell'art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede
legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi
possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima,
vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilita'
dell'art. 145 c.p.c.; ne consegue che, ai fini della regolarita' della
notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella
effettiva, e' sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona
giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente
essere di prestazione lavorativa, puo' risultare anche dall'incarico,
eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza -
sicche', qualora dalla relazione dell'Ufficiale Giudiziario o postale
risulti in alcuna delle predette sedi la presenza di una persona che si
trovava nei locali della sede stessa, e' da presumere che tale persona fosse
addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se
da questa non dipendente, laddove la societa', per vincere la presunzione in
parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere alle
sue dipendenze, non era addetta neppure alla ricezione di atti, per non
averne mai ricevuto incarico alcuno" (Cass. nn. 12754/2005, 11804/2002);
Considerato, altresi', per l'altro aspetto, che la mera espressione di
condivisione della decisione di primo grado nel merito, non assolve
all'obbligo motivazionale, non risultando indicati i concreti elementi
utilizzati, al fine di riconoscere la legittimita' e fondatezza delle
doglianze della contribuente;
Considerato, in proposito, che costituisce principio consolidato e
condiviso, sia quello secondo cui "la motivazione di una sentenza per
relationem ad altra sentenza, e' legittima quando il giudice, riportando il
contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente
ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione" (Cass. n.
1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure quell'altro
secondo cui e' configurabile l'omessa motivazione, "quando il giudice di
merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il
proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita
disamina logico- giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull'esattezza e sulla logicita' del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n.
1756/2006, n. 2067/1998);
Considerato, in buona sostanza, che le espressioni adoperate dalla
C.T.R. non solo appaiono inadeguate sotto il profilo giuridico e della
coerenza logico formale, rivelando un sintomo d'ingiustizia nella soluzione
della questione di fatto, ma pure rivelano decisive pretermissioni di
elementi, che ove esaminate e valutate, avrebbero, ragionevolmente, potuto
indurre ad un diverso decisum;
Considerato, conclusivamente, che il ricorso va, per tali ragioni,
accolto, con assorbimento di ogni altro profilo di doglianza, e, per
l'effetto cassata l'impugnata sentenza, la causa va rinviata ad altra
sezione della C.T.R. della Liguria, la quale, procedera' al riesame e,
attenendosi ai richiamati principi, pronuncera', anche sulle spese del
presente giudizio di legittimita', motivando congruamente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle
Finanze; accoglie l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, cassa
l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio, ad altra
sezione della C.T.R. della Liguria.
2008-11-03 Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Notificazione Persona giuridica
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