Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Notificazione – A persona giuridica – Discordanza tra sede legale e sede effettiva – Conseguenze in ordine al perfezionamento della notificazione.


2008-11-03
abstract: Sentenza Cassazione 3.10.2008 n. 24622

Segnalato da Franco Ionadi


L

La  disposizione dell'art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede

legale della  persona  giuridica  sia  diversa  da  quella  effettiva, i terzi

possono considerare  come  sede  della  persona  giuridica anche quest'ultima,

vale anche   in   tema   di   notificazione,  con  conseguente  applicabilita'

dell'art. 145  c.p.c.;  ne  consegue  che,  ai  fini  della  regolarita' della

notificazione di  atti  a  persona  giuridica  presso  la sede legale o quella

effettiva, e'  sufficiente  che  il  consegnatario  sia  legato  alla  persona

giuridica stessa  da  un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente

essere di   prestazione   lavorativa,   puo'  risultare  anche  dall'incarico,

eventualmente provvisorio   o   precario,  di  ricevere  la  corrispondenza

  

Svolgimento del processo                           

                                                                             

    La societa'  contribuente,  impugnava  in sede giurisdizionale la cartella

esattoriale, portante  carico  tributario,  derivante  da  avviso di rettifica

IVA, - relativo all'anno 1994 -, in precedenza notificato e non impugnato.   

    L'adita Commissione   Tributaria  Provinciale  di  Genova,  accoglieva  il

ricorso, con  decisione  che  veniva  confermata  in  appello  dalla  CTR.  In

particolare, quest'ultima,   riteneva   di   dover  confermare  l'operato  dei

Giudici di  primo  grado,  -  che avevano annullato la cartella esattoriale -,

anzitutto, in   accoglimento  della  preliminare  eccezione,  secondo  cui  il

presupposto avviso  di  accertamento  non  era stato regolarmente notificato a

mani delle  persone,  abilitate  alla  ricezione  ex  art. 145 c.p.c., di poi,

anche per le ragioni di merito, esplicitate nell'appellata decisione.        

    Con ricorso  notificato  l'11-15  aprile  2006,  il  Ministero e l'Agenzia

hanno chiesto la cassazione dell'impugnata decisione.                        

    L'intimata, non ha svolto difese in questa sede.                         

    Con istanza  30.01.2007,  il  Sostituto  Procuratore  Generale  ha chiesto

l'accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza, ex art. 375 c.p.c..    

                                                                             

                            Motivi della decisione                           

                                                                             

    La Corte;                                                                

    Visto il  ricorso,  come  sopra proposto e notificato, con cui l'impugnata

decisione viene  censurata  per  violazione e falsa applicazione dell'art. 145

c.p.c., del  D.Lgs.  n.  546  del  1992, art. 19, e per omessa o insufficiente

motivazione su  punto  decisivo  della  controversia,  nonche' per motivazione

apparente ed  illogica,  violazione  dell'art.  100  c.p.c., D.P.R. n. 602 del1973, art.  30,  D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, D.Lgs. n. 546 del 1992, art.

19, ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia;               

    Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;                   

    Considerato che   l'impugnazione   del  Ministero  dell'Economia  e  delle

Finanze e'  a  ritenersi  inammissibile,  in  quanto  non  e'  stato parte nel

giudizio di  appello  -  cui  ha  partecipato  solo l'Agenzia delle Entrate di

(OMISSIS) -  ed  il  ricorso  risulta  notificato l'11-15 aprile 2006, quindi,

dopo la  data  dell'1  gennaio  2001,  a decorrere dalla quale l'Agenzia delle

Entrate e'   subentrata   all'Amministrazione   delle   Finanze  nei  rapporti

giuridici gia' facenti capo a quest'ultima;                                  

    Ritenuto che  i  Giudici di appello hanno confermato la decisione di primo

grado, con   argomentazione  non  coerente  con  il  consolidato  orientamento

giurisprudenziale e  sulla  base  di  generiche  espressioni  di  condivisione

della decisione di primo grado;                                              

    Considerato, infatti,  sotto  il  primo  profilo, che l'affermazione della

CTR -  secondo  la quale la notifica della cartella era a ritenersi nulla, per

essere stata  effettuata  a mani di un socio e non gia' di alcuno dei soggetti

contemplati nell'art.  145  c.p.c.,  si  pone  in  contrasto  con il principio

secondo cui  "La  disposizione dell'art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede

legale della  persona  giuridica  sia  diversa  da  quella  effettiva, i terzi

possono considerare  come  sede  della  persona  giuridica anche quest'ultima,

vale anche   in   tema   di   notificazione,  con  conseguente  applicabilita'

dell'art. 145  c.p.c.;  ne  consegue  che,  ai  fini  della  regolarita' della

notificazione di  atti  a  persona  giuridica  presso  la sede legale o quella

effettiva, e'  sufficiente  che  il  consegnatario  sia  legato  alla  persona

giuridica stessa  da  un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente

essere di   prestazione   lavorativa,   puo'  risultare  anche  dall'incarico,

eventualmente provvisorio   o   precario,  di  ricevere  la  corrispondenza  -

sicche', qualora   dalla   relazione   dell'Ufficiale  Giudiziario  o  postale

risulti in  alcuna  delle  predette  sedi  la  presenza  di una persona che si

trovava nei  locali  della sede stessa, e' da presumere che tale persona fosse

addetta alla  ricezione  degli  atti  diretti alla persona giuridica, anche se

da questa  non  dipendente, laddove la societa', per vincere la presunzione in

parola, ha  l'onere  di provare che la stessa persona, oltre a non essere alle

sue dipendenze,  non  era  addetta  neppure  alla  ricezione  di atti, per non

averne mai ricevuto incarico alcuno" (Cass. nn. 12754/2005, 11804/2002);     

    Considerato, altresi',  per  l'altro  aspetto,  che la mera espressione di

condivisione della   decisione   di   primo  grado  nel  merito,  non  assolve

all'obbligo motivazionale,   non   risultando  indicati  i  concreti  elementi

utilizzati, al   fine  di  riconoscere  la  legittimita'  e  fondatezza  delle

doglianze della contribuente;                                                 

    Considerato, in   proposito,   che  costituisce  principio  consolidato  e

condiviso, sia  quello  secondo  cui  "la  motivazione  di  una  sentenza  per

relationem ad  altra  sentenza,  e' legittima quando il giudice, riportando il

contenuto della  decisione  evocata, non si limiti a richiamarla genericamente

ma la   faccia   propria   con  autonoma  e  critica  valutazione"  (Cass.  n.

1539/2003; n.  6233/2003;  n.  2196/2003; n. 11677/2002), sia pure quell'altro

secondo cui  e'  configurabile  l'omessa  motivazione,  "quando  il giudice di

merito omette  di  indicare  nella  sentenza  gli elementi da cui ha tratto il

proprio convincimento  ovvero  indica  tali  elementi  senza  una approfondita

disamina logico-  giuridica,  rendendo  in tal modo impossibile ogni controllo

sull'esattezza e  sulla  logicita'  del  ragionamento  (Cass.  n. 890/2006, n.

1756/2006, n. 2067/1998);                                                    

    Considerato, in   buona  sostanza,  che  le  espressioni  adoperate  dalla

C.T.R. non  solo  appaiono  inadeguate  sotto  il  profilo  giuridico  e della

coerenza logico  formale,  rivelando  un sintomo d'ingiustizia nella soluzione

della questione   di  fatto,  ma  pure  rivelano  decisive  pretermissioni  di

elementi, che  ove  esaminate  e  valutate, avrebbero, ragionevolmente, potuto

indurre ad un diverso decisum;                                               

    Considerato, conclusivamente,   che  il  ricorso  va,  per  tali  ragioni,

accolto, con   assorbimento  di  ogni  altro  profilo  di  doglianza,  e,  per

l'effetto cassata   l'impugnata  sentenza,  la  causa  va  rinviata  ad  altra

sezione della  C.T.R.  della  Liguria,  la  quale,  procedera'  al  riesame e,

attenendosi ai   richiamati  principi,  pronuncera',  anche  sulle  spese  del

presente giudizio di legittimita', motivando congruamente.                   

                                                                             

                                    P.Q.M.                                    

                                                                             

    Dichiara inammissibile  il  ricorso  del  Ministero  dell'Economia e delle

Finanze; accoglie    l'impugnazione    dell'Agenzia   delle   Entrate,   cassa

l'impugnata sentenza  e  rinvia,  anche  per  le  spese del giudizio, ad altra

sezione della C.T.R. della Liguria.    


2008-11-03 Segnalato da Franco Ionadi








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