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   esecuzioni 2007-11-28 ·  NEW:   Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf
  

Giustizia che funziona: fotografie dei beni pignorati, ma senza macchine fotografiche ...

Abstract: Un plauso all’iniziativa del foro pisano in materia di esecuzione forzata - Fonte: Foggia

Gli Ufficiali Giudiziari scatteranno le foto ai beni pignorati, ma la stima degli stessi avverrà con la collaborazione dell’IVG.

Partiamo da una nota positiva.

Con circolare n. 13 del 26 ottobre 2007, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa ha informato i propri iscritti dell’intesa raggiunta col Presidente del Tribunale, il Giudice dell’Esecuzione, il Presidente della sez. civile, il Dirigente dell’UNEP ed il rappresentante dell’IVG, in materia di esecuzione forzata. In particolare il loro obiettivo è stato quello di colmare uno dei (tanti) vuoti normativi della nuova riforma del codice di procedura civile, ovvero quello riguardante le modalità e condizioni della “rappresentazione fotografica” dei beni pignorati.

In effetti l’articolo di riferimento (art. 518 c.p.c.), pure avendo previsto che l’Ufficiale Giudiziario dovrebbe descrivere le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante “rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva”, non ha chiarito altri aspetti correlati, primo fra tutti, se tale adempimento è obbligatorio (o meno). E se lo fosse?

- Agli ufficiali giudiziari le macchine fotografiche chi le procura?

- Lo sviluppo delle fotografie da chi deve essere effettuato?

- La spesa per lo sviluppo delle fotografie a chi fa carico?

Tutte domande a cui la circolare suindicata ha risposto, stabilendo che gli Ufficiali Giudiziari procederanno alla “rappresentazione fotografica” essenziale dei beni pignorati e che:

a)- le macchine fotografiche verranno messe a disposizione dall’IVG;

b)- lo sviluppo verrà effettuato direttamente dagli Ufficiali Giudiziari;

c)- per tale sviluppo il creditore avrà un esborso di 1 euro per ciascuna foto.

Peccato però che il modello pisano – che ha preso spunto da quello bolognese – non venga seguito da altri Uffici Giudiziari i quali, presumibilmente, hanno inteso prendere alla lettera le indicazioni dalla circolare del Ministero della Giustizia del 14 marzo 2007 che ha precisato che “grava sul creditore pignorante, ove quest’ultimo richieda la rappresentazione fotografica o audiovisiva, non solo l’onere di mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari per le riprese video o fotografiche, ma anche quello di anticipare le eventuali spese vive di sviluppo fotografico che verranno successivamente recuperate a carico del debitore esecutato ai sensi dell’art. 95 cod. proc. civ.”-

Frattanto, molti Ufficiali Giudiziari nostrani nel verbale del pignoramento si limitano a dichiarare: “non disponendo di mezzi idonei, non si è proceduto alla ripresa fotografica dei beni pignorati” e così “tagliano la testa al toro”.

Una pecca della circolare pisana.

La circolare pisana è poi dedicata alla stima dei beni pignorati a cui provvederanno “nella gran parte dei casi ordinari gli Ufficiali Giudiziari mediante la collaborazione con l’IVG …”.

Vero è che la norma in questione attribuisce la facoltà agli Ufficiali Giudiziari di avvalersi per la stima dei beni pignorati, se ritenuto utile, di un esperto stimatore da individuare a proprio piacimento, ma è anche vero che gli interventi dell’IVG, ove gli Ufficiali Giudiziari dovessero ricorrervi costantemente o soventemente, potrebbero far sorgere delle perplessità. Perplessità tali da destare il dubbio di un possibile conflitto di interessi se si pensa che per l’art. 33 del decreto 13.2.1997, n. 109 del Ministero di Grazia e Giustizia, all’IVG, in caso di estinzione del processo esecutivo è dovuto un compenso del 5% sul valore dei beni pignorati o dell’8% se tali beni sono stati trasportati nei suoi locali.

Un auspicio.

La prima parte del novellato art. 518 c.p.c. non differisce molto da quella della precedente normativa. Sia nell’uno che nell’altro caso gli Ufficiali Giudiziari possono continuare a determinare il “presumibile valore di realizzo” dei beni come, parimenti prima, stimavano il (solo) valore senza l’ausilio di uno stimatore.

Se si vuol dire che i concetti del nuovo e vecchio art. 518 c.p.c. sono ben diversi, ovvero che ora gli Ufficiali Giudiziari debbono avere una specifica competenza per la stima dei beni mobili, la sostanza non cambia.

Anzi così, cioè con l’intervento costante dello stimatore, il costo della procedura si aggraverebbe.

Allora, perché non concordiamo con gli Ufficiali Giudiziari che solo essi debbono attribuire ai beni pignorati il loro possibile valore di realizzo, tranne, ovviamente, l’eccezione dei casi particolari?

Un interrogativo.

Per quale motivo e perché l’IVG deve dotare gli Ufficiali Giudiziari di macchine fotografiche, ovvero “metterle a loro disposizione”? Lo farà per un atto di liberalità o per trarre vantaggio?

Conclusivamente.

E’ nostro specifico interesse fornire agli Ufficiali Giudiziarie le macchine fotografiche “istantanee” di cui necessitano. Ogni altro dettaglio si potrebbe concordare in seguito.

Per giungere a tanto occorrerebbe il nostro intervento personale o quello, più conferente, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a cui apparteniamo.

Al link: la circolare n. 13 del 26 ottobre 2007,


Link: http://www.civile.it/news/images/00083_documento.p

Testo del 2007-11-28 - Fonte: Foggia

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