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Circolare 14 marzo 2007 sulle esecuzioni mobiliari

Abstract: Con l'entrata in vigore della Legge 24 febbraio 2006 n° 52, assume particolare rilievo la riforma dell'art, 492 cod. proc. civ. riguardante la forma del pignoramento mobiliare - Fonte: Auge.it

OGGETTO: Riforma delle esecuzioni mobiliari - Legge 24 febbraio 2006 n° 52, pubblicata in G.U. 28 febbraio 2006, n° 49 - Modifiche rilevanti aventi riflesso sull'attività dell'ufficiale giudiziario. In riferimento alla materia in oggetto e in riscontro a vari quesiti posti dai Capi degli Uffici Giudìzìari e dai Dirigenti degli Uffici NEP sul medesimo, si espone quanto segue. Con l'entrata in vigore della Legge 24 febbraio 2006 n° 52, assume particolare rilievo la riforma dell'art, 492 cod. proc. civ. riguardante la forma del pignoramento mobiliare. La norma riafferma che l'esecuzione mobiliare inizia con il pignoramento, il quale consiste nella ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato, i beni che sì assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. Con la novella, al pignoramento-espropriazione quale materiale intromissione nel patrimonio dell'esecutato, si connette la dichiarazione del debitore circa l'eventuale titolarità di altri beni mobili ed immobìli e di crediti presso terzi, nei caso in cui il pignoramento mobiliare eseguito presso il domicilio del debitore, risulti insufficiente a garantire il credito vantato dalla parte procedente. Verìficatasi quest'ultima ipotesi, ne consegue che il pignoramento mobiliare si concretizza, oltre che nella identificazione dei beni da assoggettare ad espropriazione, mediante attività di ricerca e di scelta da parte dell'ufficiale giudiziario, anche nella dichiarazione del debitore (da luì sottoscritta)t che indichi altri beni di sua proprietà, unitamente all'ingiunzione prevista dall'ari. 492, comma I. fi processo verbale redatto dall'ufficiale giudiziario riporta tutta l'attività innanzi descrìtta. In merito alla dichiarazione di titolarità di altri beni mobìli, immobili o crediti presso terzi, resa dal debitore dietro invito dell'ufficiale giudiziario, va precisato che la stessa può essere rilasciata anche presso l'Ufficio NEP che ha proceduto esecutivamente nei suoi confronti, nell'ipotesi in cui l'esecutato non intenda renderla all'atto dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, o qualora il medesimo non sia stato rinvenuto nel suo domicilio. Questa lettura si palesa coerente con la novità introdotta all'art. 388 cod, pen.f ultimo comma, circoscritta agli effetti penali della falsa o omessa dichiarazione del debitore, ipotesi penalmente sanzionate, con la conseguenza che solo al debitore è accordata la possibilità di rispondere nel termine di quindici storni dall'invito dell'ufficiale giudiziario a rendere la dichiarazione di cui trattasi. La dichiarazione resa dal debitore all'ufficiale giudiziario, presso l'Ufficio NEP, va annoiata sul registro cronologico Mod. C e comporta la maturazione, da parte del predetto Ufficio NEP, del diritto di esecuzione, che va a gravare come ulteriore onere sul creditore procedente. A seguito di dichiarazione positiva del debitore resa dopo la chiusura dell 'originario verbale di pignoramento, qualora siano indicati beni che si trovano nel circondario di competenza dell'Ufficio NEP che sta procedendo, l'ufficiale giudiziario accede nel luogo indicato dal debitore, redigendo altro apposito verbale per far fronte agli adempimenti di cui all'art. 520 cod. proc. civ.. Resta ben inteso che alla chiusura di ogni singolo verbale facente parte dell 'articolata fattispecie appena descritta, l'ufficiale giudiziario è tenuto ad effettuare il deposito di ciascun verbale in Cancelleria, entro le ventiquattro ore dal compimento dell'attività esecutiva, con la conseguenza che tutti i verbali che si sono originati dalla procedura esecutiva faranno parte di un unico fascicolo dell 'esecuzione, dietro indicazione degli estremi della procedura esecutiva da parte dell'ufficiale giudiziario che provvede al deposito dei verbali successivi al primo, vale a dire quello originario con il quale è stato aperto il relativo fascicolo dell'esecuzione. Qualora i beni mobili e i crediti indicati nella dichiarazione del debitore si trovino in un circondario diverso da quello in cui è iniziata l'esecuzione, l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente e a sue spese, trasmette la dichiarazione, a mezzo posta con raccomandata A.R., all'Ufficio NEP territorialmente competente, che provvedere ad incaricare un ufficiale giudiziario a recarsi nel luogo indicato dal debitore per gli adempimenti di cui all'art. 520 cod. proc.civ.. La dichiarazione pervenuta nell'Ufficio NEP territorialmente competente va annotata sul registro mod. E, indicando come richiedente la parte istante della procedura esecutiva. www.uiug.it Il verbale redatto dall'Ufficio NEP, ove è pervenuta la dichiarazione di cui sopra, deve essere depositato nella relativa Cancellerìa Esecuzioni Mobiliari, presso la quale verrà aperto un nuovo fascicolo dell'esecuzione. Sarà cura della parte istante far pervenire, a norma dì legge, i titoli, gli atti ed i documenti necessari nella Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione, interessata per ultima in ordine di tempo dalla formazione del relativo fascicolo di esecuzione. Ulteriore novità apportata dalla novella in esame riguarda il potere, attributo all'ufficiale giudiziario, di accedere all'Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche per scoprire l'esistenza di altri beni e diritti aggrediblli di proprietà del debitore. Nello specifico, relativamente al comma 7 dell'ari. 492 cod. proc. civ., ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, si ritiene che la richiesta di accesso alle informazioni presso i gestori dell'Anagrafe Tributaria e dì altre banche dati pubbliche, possa avvenire ad opera dell'ufficiale giudiziario sulla base dei seguenti presupposti: 1) Istanza del creditore contenente le generalità complete degli esecutati; 2) Esibizione del titolo esecutivo; 3) Verbali di pignoramento negativi, insufficienti per garantire il creditore procedente o che siano divenuti insufficienti a seguito di intervento dì altri creditori. Acquisite le informazioni patrimoniali a seguito dell'accesso all'Anagrafe Tributaria e delle altre banche dati pubbliche, nel silenzio della legge, la comunicazione dell'ufficiale giudiziario al creditore procedente deve essere limitata in proporzione al valore del credito azionato aumentato della metà. Rimane fermo che la prosecuzione della procedura esecutiva è ad impulso del creditore procedente, dopo essere stato relazionato dall'ufficiale giudiziario sui risultati della verifica. L Da un punto di vista operativo, per quanto concerne la ricerca delle informazioni patrimoniali, è configurabile la possibilità per l'ufficiale giudiziario di procedere ad interpello diretto, nell'ambito del circondario di appartenenza (cfr, ari. 106 D.P.R. n° 1229 del 1959 "Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari"), con accesso presso i gestori dell'Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche, nonché di farne richiesta scritta a mezzo del servizio postale. Sull'accesso all'Anagrafe Tributaria da parte dell'ufficiale giudiziario, inoltre, va rammentato che ultimamente c'è stata un'estensione, agli Uffici NEP, dell'Accordo SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali) intervenuto con l'Agenzia delle Entrate, siglato in data 20 dicembre 2004, che consente agli ufficiali giudiziari di accedere in via telematica, senza alcun onere per gli Uffici NEP, alle interrogazioni anagrafiche, reddituali e agli atti del registro riguardanti i debitori, esemplificativamente indicate alt'art. 3, punto 2 della vigente Convenzione con l'Agenzia delle Entrate, come reso noto da apposita Circolare prot. n. 19218.U in data 27 giugno 2006. emessa dalla Dirczione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, diretta ai Presidenti di Corte d'Appello, cosi come riformata da successiva Circolare prot. n. 20527.U in data 11 luglio 2006. Per quanto concerne l'individuazione delle "altre banche dati pubbliche", va osservato che il legislatore ha evitato dì inserire un elenco tassativo delle stesse, ma ha utilizzato una formula "aperta" in grado dì ricomprendere anche le banche dati pubbliche di futura costituzione. Vale la pena precisare che per "banche dati pubbliche" deve intendersi qualsìasì banca dati formata e detenuta o gestita dalle pubbliche amministrazioni. Non solo le banche dati liberamente e direttamente accessibili dal pubblico, ma anche quelle accessibili, come nel caso di specie, in virtù di un'apposita norma, da parte di altre pubbliche amministrazioni (art. 25, comma 2, della. Legge 20 novembre 2000 n° 340 - Legge di semplificazione 1999), autorità (cfr. Legge 16 gennaio 2003, n° 3 e D.P.R. 6 ottobre 2004, n° 258), distretti produttivi (art. 1, comma 368, della Legge Finanziaria 23 dicembre 2006, n° 266) od altri soggetti specificamente autorizzati. Per pubbliche amministrazioni, invece, si devono intendere — come fa anche l'art 25 della citata Legge 20 novembre 2000 n° 340 in materia di accesso alle banche dati pubbliche - quelle di cui ali'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 ovvero "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gl'i istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, te istituzioni universttarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. ". Riguardo all'attività di accesso all'Anagrafe Tributaria e alle altre Banche dati pubbliche, dato che nulla risulta disposto dalla Legge n° 52 del 2006 di cui trattasi, in merito al compenso spettante per detta attività, l'intento del legislatore va inteso nel senso di non voler riconoscere, all'ufficiale giudiziario, un ulteriore compenso per l'espletamento della stessa; ne consegue, pertanto, il riconoscimento del "diritto unico" di cui all'art. 37 del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n° 2002), previsto anche per "ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto", voce retributiva alla quale si aggiunge l'indennità di trasferta (e la relativa tassa del 10%), se c'è stato accesso in loco presso i gestori dell'Anagrafe Tributaria o di altre banche dati pubbliche. La riforma delle esecuzioni mobiliari, nel!'affidare all'ufficiale giudiziario poteri dì indagine finalizzati alla ricerca dei beni del debitore presso l'Anagrafe Tributaria ed altre banche dati pubbliche, ha ampliato il campo dì azione quando il debitore è un imprenditore commerciale. Se i beni pignorati a quest'ultimo non garantiscono il credito per cui si procede e se l'imprenditore omette la dichiarazione o effettua una dichiarazione che non convìnce il creditore procedente, quest 'ultimo può chiedere all'ufficiale giudiziario, con richiesta formale e accollandosi le relative spese, di procedere ad un 'indagine sulle scritture contabili. Nello specifico, il comma 8 dell'art. 492 cod. proc. civ. prevede che l'ufficiale giudiziario nomini un professionista per incaricarlo di esaminare le scritture contabili dell 'imprenditore commerciale; qualora il professionista, ne II 'accedere alle scritture contabili ovunque si trovino, incontri difficoltà materiali o resistenze di qualsivoglia natura, può richiedere l'assistenza dell'ufficiale giudiziario che pertanto redige verbale delle operazioni compiute, raccogliendo al momento le dichiarazioni rese dalle parti. Passando all'esame del novellato ari. 518 cod. proc. civ. — che così recita: "l'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale da atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva..." - si reputa che la riproduzione fotografica o audiovisiva dei beni staggiti sia, qualora ritenuta utile, funzionale ad integrare la descrizione dei cespiti pignorati, ai fini della migliore individuazione degli stessi, nonché del loro stato. Per quanto concerne la "rappresentazione fotografica o audiovisiva ", premesso che la legge non specifica le modalità tecniche con le quali operare, si ritiene possibile utilizzare qualunque strumento idoneo allo scopo, analogico o digitale che sia. facendo riserva di allegare successivamente al verbale di pignoramento già depositato il supporto cartaceo, analogico o digitale, nel termine utile per la prosecuzione della procedura esecutiva. Relativamente alle modalità operative con le quali procedere da parte dell'ufficiale giudiziario, nel silenzio della legge, sì osserva che l'onere di mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari di cui trattasi debba ricadere sul creditore pignorante (oppure sui soggetti che possono assisterlo nelle operazioni di pignoramento, ai sensi del novellato ari. 165 disp. att. cod, proc. civ.). Occorre precisare che allo stato grava sul creditore pignorante, ove quest'ultimo richieda la rappresentazione fotografica o audiovisiva, non solo l'onere di mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari per le riprese video o fotografiche, ma anche quello di anticipare le eventuali spese vive di sviluppo fotografico che verranno successivamente recuperate a carico del debitore esecutato. ai sensi dell'articolo 95 cod.proc.civ.. Alcuni dei problemi applicativi innanzi evidenziati possono, invece, essere facilmente superati nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario decida di nominare un esperto stimatore dei beni. La nomina dell'esperto può avvenire, sia nel caso in cui le operazioni di stima si concludano con un unico accesso, senza soluzione di continuità (primo comma del novellato articolo 518 cod. proc. civ.), che nell'ipotesi in cui la conclusione delle medesime operazioni venga differita ad una nuova data, scindendo i tempi del pignoramento mobiliare (secondo comma del novellato articolo 518 cod, proc, civ.). In entrambi i casi, l'ufficiale giudiziario potrebbe incaricare l'esperto stimatore dei beni da luì nominato, di dotarsi delle apparecchiature per le riprese e dei necessari supporti analogici o digitali, nonché di eseguire lo sviluppo fotografico o le operazioni dì archiviazione delle tracce digitali. I costi di tali operazioni verrebbero poi liquidati all'esperto, come spese vive, dal Giudice dell'Esecuzione, ai sensi del successivo terzo comma dello stesso articolo 518 cod, proc, civ.. Qualora, invece, nessuna delle modalità operative sopra esposta sia stata espletata, sarà cura dell'ufficiale giudiziario procedere ad una descrizione più accurata e dettagliata di questi ultimi, al fine di raggiungere ugualmente lo scopo della novella sopra descritta, vale a dire una ricognizione dei beni pignorati corrispondente allo stato di fatto e di conservazione dei medesimi, che sìa funzionale all'ulteriore corso della procedura esecutiva in atto, evitando eventuali opposizioni agli atti esecutivi per nullità, in virtù di quanto disposto dal terzo comma dell'ari, 156 cod, proc. civ. che per l'appunto dispone: "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, " In relazione alla delicatezza del tema inerente le modalità di esecuzione del -pignoramento mobiliare, così come riformate dalla citata Legge n° 52/2006. si segnala altresì l'opportunità di richiamare l'attenzione degli ufficiali giudiziari sulla puntuale osservanza della nuova disciplina in materia di partecipazione del creditore alle operazioni dì pignoramento mobiliare, prevista dal novellato articolo 165 Dìsp, Alt. cod, proc, civ.. Stante la notevole rilevanza di guanto fin qui esposto, si pregano i Presidenti delle Corti di Appello di voler disporre la massima diffusione della presente Circolare presso gli Uffici NEP e le Cancellerìe Esecuzioni Mobiliari appartenenti ai rispettivi distretti, affinchè sia gli ufficiali giudiziari sia i cancellieri ivi addetti prendano visione delle indicazioni in essa contenute, relativamente agli aspetti dell'attività di esecuzione mobiliare che sono stati trattati, IL CAPO DIPARTIMENTO


Link: http://www.auge.it/pdf_2007/2007_ufficiali/pignora

Testo del 2007-03-20 - Fonte: Auge.it

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