sanzioni amministrative | 2006-06-21 · NEW: Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf |
Cass. Civ., 21 giugno 2006, n. 14357 (opposizione a cartella esattoriale volta alla restituzione di sgravi comunitari) |
Qualora sia stata impugnata dinanzi al Tribunale di prima istanza della Comunità europea la decisione della Commissione europea dichiarativa della sussistenza dell’incompatibilità con le regole della concorrenza in ambito comunitario degli aiuti di Stato erogati sotto forma di sgravi degli oneri sociali in favore di imprese private, con la disposizione del relativo ordine di recupero degli aiuti indebiti, e risulti pendente dinanzi al giudice italiano il processo di opposizione avverso la cartella esattoriale fondata sulla pretesa restitutoria da parte dell’I.N.P.S. dei benefici concessi, viene a configurarsi un rapporto di pregiudizialità in senso proprio tra il suddetto giudizio di impugnazione in sede comunitaria e il giudizio instaurato davanti al giudice nazionale, con la conseguente legittimità dell’ordinanza di sospensione adottata dal giudice nazionale ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., rientrante nell’ambito nei casi di sospensione c.d. necessaria, vertendosi, perciò, in una ipotesi diversa da quella di pregiudiziale comunitaria ex art. 177 (ora 234) dello stesso Trattato CE, poiché il giudizio comunitario relativo all’annullamento della richiamata decisione negativa della Commissione europea riguarda un rapporto o stato giuridico distinto dal diritto controverso dinanzi al giudice italiano. Scheda e testo completo alla fonte su questo link http://www.cortedicassazione.it/Documenti/14357.pdf
Testo del 2006-06-21 - Fonte: Cassazione Sanzioni amministrative Cartella esattoriale volta alla restituzione di sgravi comunitari Pendenza del giudizio dinanzi al giudice comunitario Giurisprudenza |