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Viaggi    

Viaggi: condanna per mancato imbarco

L’attore si è recato in tempo utile al cancello d’imbarco, dove è stato trattenuto da innumerevoli e lunghi controlli che, gli hanno impedito di salire sull’automezzo che l’avrebbe trasportato sul velivolo. - photo courtesy of fcl1971
02.10.2008 - pag. 64943 print in pdf print on web

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La decisione sorge dal caso di un passeggero presentatosi in tempo e trattenuto per lunghi controlli.

"Il vettore risponde del danno per il ritardo per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall’inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli o i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno."

Con la sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli, Italo Bruno, dep . 29 settembre 2008 decide  e quantifica il danno.

Raccomandando la lettura citiamo dalla sentenza:

"Già Cass. Sez. III, 31 maggio 2003 n.8827, aveva precisato che «la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo) nonché dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto»."


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