"Si sarebbero potute evitare tante parole, se Napolitano avesse collaborato rendendosi subito disponibile e non solo dopo... Non doveva perdersi tanto tempo" - Rita Borsellino
Procedura civile
Libertà di forme per gli atti del processo: l'art. 121 cpc
Intervento sull’art. 121 c.p.c.
Indice generato dai software di IusOnDemand L
L'articolo 121 cpc prevede che, tranne i casi in cui vanno adottate forme determinate previste specificatamente dalla legge, gli atti giudiziari possono essere stesi liberamente secondo stile e forme che si vogliono adottare, a condizione però che non vi siano contenute parole offensive, sconvenienti, oltraggiose, ecc. avv. Foggia curatore di Civile.it/procedura 26.09.2008 Avv. Foggia Avv. Foggia Link: http://www.civile.it/procedura
|