a prova di errore | 2008-09-25 · NEW: Appunta · Stampa · modifica · cancella · pdf |
Libertà di forme per gli atti del processo |
Tale articolo prevede che, tranne i casi in cui vanno adottate forme determinate previste specificatamente dalla legge, gli atti giudiziari possono essere stesi liberamente secondo stile e forme che si vogliono adottare, a condizione però che non vi siano contenute parole offensive, sconvenienti, oltraggiose, ecc. Eppure nella vita professionale quotidiana nel corpo degli atti processuali si usano sovente frasi, parole ripetitive, antiquate ed obsolete, ininfluenti, che nulla hanno a che vedere con la sostanza delle tesi e argomentazioni difensive occorrenti, assolutamente prive di effetto, utilità e vantaggi per i clienti. Del resto, anche Cass. 12.4.1983, n. 2593, intervenuta in merito, ha statuito che il principio della libertà di forma nella redazione degli atti processuali rimette alla valutazione discrezionale della parte interessata l’esposizione, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, delle richieste e delle argomentazioni difensive, con il solo limite derivante dal divieto di usare espressioni sconvenienti od offensive. Secondo, poi, Cass. 28.2.1996, n. 1586, deve escludersi che possano assumere efficacia decisiva o prevalente determinate indicazioni solo perché incluse nella parte dell’atto destinata di solito a contenerle, quando esse risultino, in concreto e logicamente, incompatibili con il raggiunto accertamento circa la specifica portata e funzione dell’atto.
Testo del 2008-09-25
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